Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i
seguenti atti internazionali:
a) accordo europeo che istituisce un'associazione tra le
Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania,
dall'altra, con allegati, protocolli e relativo atto finale, fatto a
Bruxelles il 1 febbraio 1993, modificato dal protocollo aggiuntivo,
firmato a Bruxelles il 21 dicembre 1993;
b) accordo europeo che istituisce un'associazione tra le
Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la
Bulgaria, dall'altra, con allegati, protocolli e relativo atto fi-
nale, firmato a Bruxelles l'8 marzo 1993, modificato dal protocollo
aggiuntivo, fatto a Bruxelles il 21 dicembre 1993;
c) accordo europeo che istituisce un'associazione tra le
Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la
Repubblica ceca, dall'altra, con allegati, protocolli e atto finale,
fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993;
d) accordo europeo che istituisce un'associazione tra le
Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la
Repubblica slovacca, dall'altra, con allegati, protocolli e atto fi-
nale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993.