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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, recante modificazioni
delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace,
e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il
processo civile, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 16 dicembre 1993, n. 521, 14 febbraio 1994, n. 105,
14 aprile 1994, n. 235, 18 giugno 1994, n. 380, e 8 agosto 1994, n.
493.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di asservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 dicembre 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
BIONDI, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
237 del 10 ottobre 1994.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 18.
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