Legge Ordinaria n. 673 del 06/12/1994 Pubblicata nella G.U. del 9 dicembre 1994, n. 287
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, recante modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, recante modificazioni
delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace,
e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per  il
processo   civile,  e'  convertito  in  legge  con  le  modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 16 dicembre 1993, n. 521, 14 febbraio 1994, n. 105,
14 aprile 1994, n. 235, 18 giugno 1994, n. 380, e 8 agosto  1994,  n.
493.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di asservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 6 dicembre 1994
                              SCALFARO
                                  BERLUSCONI,      Presidente     del
                                  Consiglio dei Ministri
                                  BIONDI,  Ministro   di   grazia   e
                                  giustizia
 Visto, il Guardasigilli: BIONDI
          AVVERTENZA:
             Il  decreto-legge  7  ottobre  1994,  n.  571,  e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          237 del 10 ottobre 1994.
             A  norma  dell'art.  15,  comma 5, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          le modifiche apportate dalla presente legge di  conversione
          hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua
          pubblicazione.
             Il testo del decreto-legge coordinato con  la  legge  di
          conversione   e'   pubblicato  in  questa  stessa  Gazzetta
          Ufficiale alla pag. 18.
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