Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Modello unico di dichiarazione
1. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro dell'ambiente, sentiti il Ministro della sanita' e il
Ministro dell'interno, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono stabilite norme finalizzate a:
a) individuare, ai fini della predisposizione di un modello unico
di dichiarazione, le disposizioni di legge e le relative norme di
attuazione che stabiliscono obblighi di dichiarazione, di
comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale,
sanitaria e di sicurezza pubblica;
b) fissare un termine per la presentazione del modello unico di
dichiarazione di cui al comma 2, che sostituisce ogni altro diverso
termine previsto dalle disposizioni di legge e dalle relative norme
di attuazione di cui alla lettera a).
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta con proprio
decreto, da emanare entro i trenta giorni successivi al termine di
cui al comma 1, il modello
unico di dichiarazione.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri dispone con proprio
decreto gli aggiornamenti del modello unico di dichiarazione, anche
in relazione a nuove disposizioni individuate con la medesima
procedura di cui al comma 1.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinino le norme generali
regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari. Il comma 4 dello stesso articolo
stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la
denominazione di "regolamento", siano adottati previo
parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.