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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla
convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune
armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi
effetti indiscriminati, con protocolli e annessi, fatta a Ginevra il
10 ottobre 1980.