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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
1. Per l'anno 1995, il limite massimo del saldo netto da finanziare
resta determinato in termini di competenza in lire 156.700 miliardi
al netto di lire 11.375 miliardi per regolazioni debitorie. Tenuto
conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo
del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge
5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23
agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per un
importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad
interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1995 -
resta fissato in termini di competenza, in lire 372.550 miliardi per
l'anno finanziario 1995.
2. Per gli anni 1996 e 1997 il limite massimo del saldo netto da
finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto degli effetti della presente legge, e' determinato,
rispettivamente, in lire 170.350 miliardi ed in lire 167.450
miliardi, al netto di lire 10.000 miliardi per ciascuno degli anni
1996 e 1997, per la regolazione in titoli di crediti d'imposta; il
livello massimo del ricorso al mercato e' determinato,
rispettivamente, in lire 394.250 miliardi ed in lire 322.150
miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1996 e 1997, il
limite massimo del saldo netto da finanziare e' determinato,
rispettivamente in lire 147.400 miliardi ed in lire 134.300 miliardi
ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato,
rispettivamente, in lire 371.400 miliardi ed in lire 289.000
miliardi.
AVVERTENZA:
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale - del 16 gennaio 1995 si procedera' alla
ripubblicazione del testo della presente legge corredato
delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.