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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179,
e' sostituito dal seguente:
" 5. Per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 7,
terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, a cooperative
edilizie a proprieta' indivisa costituite esclusivamente tra gli
appartenenti alle Forze armate, compreso il personale che ha cessato
il servizio, nonche' per la concessione di contributi integrativi
finalizzati a contenere l'onere per l'ammortamento dei mutui a carico
di dette cooperative edilizie entro il limite del 5 per cento, oltre
al rimborso del capitale, e' autorizzata una spesa per un importo di
lire dieci miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996. Al
relativo onere, per il triennio 1994-1996, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei
lavori pubblici. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 179/1992, come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente.
"Art. 2 (Copertura finanziaria). - 1. Per gli anni 1992,
1993 e 1994, ferme restando le disponibilita' derivanti
dall'art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il
contributo dello Stato e' fissato in lire 80 miliardi, in
ragione di lire 10 miliardi per il 1992, 20 miliardi per il
1993 e 50 miliardi per il 1994, alla cui copertura si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1992-1994, al capitolo 9001 del bilancio di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando
la voce: 'Rifinanziamento dell'art. 22, comma 3, della
legge 11 marzo 1988, n. 67'.
2. I fondi a valere sull'art. 4- bis del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni,
dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, al netto delle somme
impegnate alla data di entrata in vigore della presente
legge con provvedimento regionale anche provvisorio di
concessione del contributo per la realizzazione dei
programmi di edilizia agevolata finanziati ai sensi della
legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, ed
al netto di quelle necessarie per il pagamento dei maggiori
oneri quantificati per ciascuna regione con provvedimento
del Ministro dei lavori pubblici, presidente del Comitato
per l'edilizia residenziale (CER), sono destinati
prioritariamente, e fino al limite del 30 per cento delle
disponibilita', ai programmi di cui all'art. 16.
3. Per l'utilizzo delle disponibilita' di cui al comma 2
si applicano altresi' le disposizioni di cui all'art. 5-
bis del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118.
4. La riserva di cui all'art. 22, comma 2, della legge
11 marzo 1988, n. 67, si applica limitatamente alla
programmazione dei fondi relativi al biennio 1988-1989.
5. Per la concessione di contributi ai sensi dell'art.
7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975,
n. 492, a cooperative edilizie a proprieta' indivisa
costituite esclusivamente tra gli appartenenti alle Forze
armate, compreso il personale che ha cessato il servizio,
nonche' per la concessione di contributi integrativi
finalizzati a contenere l'onere per l'ammortamento dei
mutui a carico di dette cooperative edilizie entro il
limite del 5 per cento, oltre al rimborso del capitale, e'
autorizzata una spesa per un importo di lire dieci miliardi
per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996. Al relativo
onere, per il triennio 1994-1996, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
- Si riporta il testo dell'intero art. 7 del D.L. n.
376/1975, recante provvedimenti per il rilancio
dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le
opere pubbliche:
"Art. 7 (Cooperative edilizie). - Al fine di consentire
la concessione di contributi integrativi alle cooperative
edilizie finanziate ai sensi della legge 2 luglio 1949, n.
408, e successive modificazioni ed integrazioni, che non
abbiano ottenuto, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, il provvedimento di concessione del
mutuo, e' autorizzato il limite di impegno di lire 2
miliardi per l'anno finanziario 1975.
La misura del contributo integrativo di cui al primo
comma e' determinata dal Ministro per i lavori pubblici
tenendo conto del costo effettivo delle operazioni di mutuo
determinato ai sensi del successivo art. 8; in ogni caso
non potra' gravare sugli assegnatari degli alloggi un onere
minore di quello previsto per i mutui agevolati di cui alla
legge 1 novembre 1965, n. 1179.
E' autorizzato, altresi', il limite di impegno di lire 3
miliardi per l'anno finanziario 1976 per la concessione di
contributi, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e
successive modificazioni ed integrazioni, a cooperative
edilizie a proprieta' indivisa, costituite esclusivamente
fra appartenenti alle forze armate e di polizia, che
abbiano i requisiti statutari previsti dall'art. 72 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.
Le annualita' relative ai contributi di cui ai
precedenti commi sono iscritte nello stato di previsione
della spesa del Ministero dei lavori pubblici".