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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n.
805, dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:
"Art. 10-bis. - 1. Presso l'Ufficio centrale per i beni librari e
gli istituti culturali e' istituito l'Osservatorio dei programmi
internazionali per le biblioteche.
2. L'Osservatorio, allo scopo di facilitare l'integrazione dei
servizi bibliotecari e bibliografici italiani con quelli di altri
Stati, con particolare riferimento agli Stati membri delle Comunita'
europee, informa tutti i soggetti interessati sui programmi e i
progetti internazionali, intraprende le azioni necessarie per
promuovere la partecipazione italiana agli stessi e coordina le
attivita' svolte nel loro ambito. In particolare, l'Osservatorio
concorre all'attuazione dell'azione promossa dalla Commissione delle
Comunita' europee, volta a sviluppare la cooperazione fra le
biblioteche e a definire un sistema che consenta l'adeguamento dei
loro servizi, anche mediante l'uso di tecnologie informatiche e
telematiche. Ai predetti fini, l'Osservatorio cura i rapporti con
amministrazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati, gestori di
biblioteche, nonche' con gli organismi internazionali, gli istituti
bibliotecari e gli organi similari di altri Stati.
3. L'Osservatorio e' composto da un dirigente del ruolo tecnico
dei bibliotecari, che lo dirige, da sei tecnici bibliotecari ed
informatici, anche appartenenti ad altre amministrazioni, nominati
dal Ministro, nonche' da due rappresentanti del coordinamento degli
assessori regionali alla cultura. I componenti dell'Osservatorio
mantengono la collocazione e le funzioni nel ruolo di appartenenza.
Alla segreteria dell'Osservatorio provvede l'Ufficio centrale per i
beni librari e gli istituti culturali. I componenti dell'Osservatorio
e gli addetti alla segreteria sono nominati con decreto del Ministro.
Ai componenti dell'Osservatorio non competono compensi o indennita'".
2. Per il funzionamento e le attivita' dell'Osservatorio dei
programmi internazionali per le biblioteche non possono essere
assunti impegni a carattere obbligatorio o permanente. All'onere
relativo al funzionamento ed alle attivita' promosse
dall'Osservatorio, che non potra' superare i 50 milioni di lire
annue, si provvede nei limiti ed a carico delle ordinarie dotazioni
iscritte al capitolo 1534 dello stato di previsione del Ministero per
i beni culturali e ambientali per il 1994 ed ai corrispondenti
capitoli per gli anni successivi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 febbraio 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
alla quale e' operato il rinvio e della quale restano
invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il D.P.R. n. 805/1975 reca: "Organizzazione del
Ministero per i beni culturali e ambientali".