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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dal decreto-legge 29 marzo
1995, n. 90, non convertito in legge.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
alla quale e' operato il rinvio e della quale restano
invariati il valore e l'efficacia.
Nota al titolo e all'art. 1:
- Il D.L. n. 90/1995 reca: "Nuove norme in materia di
termini per la presentazione delle liste nelle elezioni
regionali, provinciali e comunali della primavera del
1995". Il predetto decreto non e' stato convertito in legge
perche' respinto dalla Camera dei deputati nella seduta del
4 aprile 1995 (il relativo comunicato e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 79 del 4
aprile 1995).