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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Rapporti tra Stato ed UCEBI)
1. I rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica
Battista d'Italia (UCEBI) sono regolati dalle disposizioni degli
articoli che seguono, sulla base dell'intesa stipulata il 29 marzo
1993, allegata alla presente legge.
2. Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere
efficacia ed applicabilita' nei confronti dell'UCEBI, delle Chiese da
essa rappresentate e degli enti, istituzioni, associazioni, organismi
e delle persone che in essa hanno parte, le disposizioni della legge
24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n.
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