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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. I decreti legislativi di cui agli articoli 2 e 3 della legge 6
marzo 1992, n. 216, sono adottati entro il 15 maggio 1995.
2. Restano salvi gli effetti prodottisi e gli atti compiuti in
applicazione delle disposizioni richiamate al comma 1 e dei
successivi decreti-legge di proroga.
3. Gli effetti giuridici ed economici del decreto legislativo di
cui all'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, decorrono dalla
data del 1 settembre 1995.
4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
valutato complessivamente in lire 153.000 milioni per l'anno 1995,
lire 442.000 milioni per l'anno 1996 e lire 450.000 milioni per
l'anno 1997 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1995, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' statto redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 6 marzo 1992, n. 216, reca: "Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992,
n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione
del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei
carabinieri in relazione alla sentenza della Corte
costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione
di giudicati, nonche' perequazione dei trattamenti
economici relativi al personale delle corrispondenti
categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo
per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle
Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonche'
per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e
trattamenti economici". Si trascrive il testo degli
articoli 2 e 3 della predetta legge di conversione:
"Art. 2. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad
emanare, entro il 31 dicembre 1992, su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della
difesa, delle finanze, di grazia e giustizia,
dell'agricoltura e delle foreste, per la funzione pubblica
e del tesoro, un decreto legislativo che definisca in
maniera omogenea, nel rispetto dei principi fissati dai
relativi ordinamenti di settore, stabiliti dalle leggi
vigenti, ivi compresi quelli stabiliti dalla legge 11
luglio 1978, n. 382, le procedure per disciplinare i
contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia
anche ad ordinamento militare, ai sensi della legge 1
aprile 1981, n. 121, nonche' del personale delle Forze
armate, ad esclusione dei dirigenti civili e militari e del
personale di leva. Fino alla riforma della contrattazione
collettiva del pubblico impiego nulla e' innovato per cio'
che concerne i dipendenti civili delle amministrazioni.
2. Lo schema di decreto legislativo sara' trasmesso alle
organizzazioni sindacali del personale interessato
maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli
organismi di rappresentanza del personale militare, perche'
possano esprimere il proprio parere entro il termine di
trenta giorni dalla ricezione dello schema stesso,
trascorso il quale il parere si intende favorevole. Esso
sara', inoltre, trasmesso, almeno tre mesi prima della
scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento
affinche' le competenti commissioni permanenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano il
proprio parere secondo le modalita' di cui all'art. 24,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Nell'ambito di quanto stabilito al comma 1 il decreto
legislativo dovra' prevedere: distinte modalita' per il
procedimento, relativamente al personale ad ordinamento
civile, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento
militare e a quello appartenente alle Forze armate, per
pervenire a distinti provvedimenti che saranno emanati con
decreti del Presidente della Repubblica rispettivamente per
le Forze di polizia e per le Forze armate; le materie da
disciplinare, ivi compresi gli aspetti retributivi; la
composizione delle delegazioni di parte pubblica e
rappresentative del personale. Il procedimento dovra'
essere tale, per il personale militare, da pervenire ad una
concertazione interministeriale nella quale la delegazione
di ciascun dicastero sia composta in modo da assicurare
un'adeguata partecipazione degli organismi di
rappresentanza militare.
4. Ferma restando la sostanziale unitarieta' dell'intera
materia da disciplinare, il decreto legislativo di cui al
comma 1 potra' anche avere riguardo a materie diverse, a
seconda dello status del personale interessato; tenuto
conto delle disposizioni attualmente in vigore. E' comunque
riservato alla disciplina per legge o per atto normativo o
amministrativo emanato in base alla legge, l'ordinamento
generale delle seguenti materie:
a) organizzazione del lavoro, degli uffici e delle
strutture, ivi compresa la durata dell'orario di lavoro
ordinario;
b) procedure per la costituzione, la modificazione di
stato giuridico e l'estinzione del rapporto di pubblico
impiego, ivi compreso il trattamento di fine servizio;
c) mobilita' ed impiego del personale;
d) sanzioni disciplinari e relativo procedimento;
e) determinazione delle dotazioni organiche;
f) modi di conferimento della titolarita' degli uffici
e dei comandi;
g) esercizio della liberta' e dei diritti fondamentali
del personale;
h) trattamento accessorio per servizi prestati
all'estero.
5. Fino a quando non saranno approvate le norme per il
riordinamento generale della dirigenza, il trattamento
economico retributivo, fondamentale ed accessorio, dei
dirigenti civili e militari delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, e' aggiornato
annualmente con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, nel rispetto delle norme generali vigenti, in
ragione della media degli incrementi retributivi
realizzati, secondo le procedure e con le modalita'
previste dalle norme vigenti, dalle altre categorie di
pubblici dipendenti nell'anno precedente.
6. Per il personale gia' compreso fra i destinatari
dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8
maggio 1987, n. 266, e per quello della Polizia
penitenziaria, le disposizioni del comma 4 si applicano in
quanto compatibili, rispettivamente, con le disposizioni
degli articoli 2 e 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e
dell'art. 19 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
7. Gli oneri finanziari recati dall'applicazione delle
procedure previste dal decreto legislativo di cui al comma
1 non possono superare gli appositi stanziamenti di spesa
determinati dalla legge finanziaria nell'ambito delle
compatibilita' economiche generali definite dalla relazione
previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale".
"Art. 3. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad
emanare, entro il 31 dicembre 1992, su proposta,
rispettivamente, dei Ministri dell'interno, della difesa,
delle finanze, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e
delle foreste, di concerto con i Ministri per la funzione
pubblica e del tesoro, decreti legislativi contenenti le
necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale
indicato nell'art. 2, comma 1, con esclusione dei dirigenti
e direttivi e gradi corrispondenti, per il riordino delle
carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici,
allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi
restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme
fondamentali di stato, nonche' le attribuzioni delle
autorita' di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti
disposizioni di legge. Per il personale delle Forze di
polizia i decreti legislativi sono adottati sempre su
proposta dei Ministri interessati e con la concertazione
del Ministro dell'interno.
2. Gli schemi di decreto legislativo saranno trasmessi
alle organizzazioni sindacali del personale interessato
maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli
organismi di rappresentanza del personale militare, perche'
possano esprimere il proprio parere entro il termine di
trenta giorni dalla ricezione degli schemi stessi,
trascorso il quale il parere si intende favorevole. Essi
saranno, inoltre, trasmessi, almeno tre mesi prima della
scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento
affinche' le competenti commissioni permanenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano il
proprio parere secondo le modalita' di cui all'art. 24,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, i decreti
legislativi potranno prevedere che la sostanziale
equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti
economici sia conseguita attraverso la revisione di ruoli,
gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la
soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante
l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con
determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme
restando le dotazioni organiche complessive previste alla
data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna
Forza di polizia e Forza armata. Allo stesso fine i decreti
legislativi potranno prevedere che: a) per l'accesso a
determinati ruoli, gradi e qualifiche, ovvero per
l'attribuzione di specifiche funzioni sia stabilito il
superamento di un concorso pubblico, per esami, al quale
sono ammessi a partecipare candidati in possesso di titolo
di studio di scuola media di secondo grado; b) l'accesso a
ruoli, gradi e qualifiche superiori sia riservato, fino al
limite massimo del 30 per cento dei posti disponibili e
mediante concorso interno, per titoli ed esami, al
personale appartenente al ruolo, grado o qualifica
immediatamente sottostante in possesso di determinate
anzianita' di servizio, anche se privo del prescritto
titolo di studio. Il limite predetto puo' essere
diversamente definito per il solo accesso dai ruoli degli
assistenti e degli agenti ed equiparati a quello
immediatamente superiore. Con i medesimi decreti
legislativi saranno altresi' previste le occorrenti
disposizioni transitorie.
4. Al personale che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, riveste la qualifica di agente o
equiparata e' attribuito, a decorrere dal 1 gennaio 1993,
il trattamento economico corrispondente al V livello
retributivo. A decorrere dalla stessa data e' inoltre
attribuito il trattamento economico corrispondente al VI
livello retriutivo agli assistenti capo o equiparati in
possesso della qualifica di ufficiale di polizia
giudiziaria, previa collocazione degli stessi in posizione
transitoria fino alla istituzione di apposito ruolo, anche
ad esaurimento. Al personale con qualifica di agente, di
agente scelto e di assistente capo ufficiale di polizia
giudiziaria e con qualifiche o gradi equiparati e'
corrisposta, per l'anno 1992, una somma una tantum non
superiore a L. 500.000 per ciascuno.
5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, l'onere
relativo all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
1 e 3 non puo' superare il limite di spesa di 30.000
milioni di lire in ragione d'anno, a decorrere dal 1993".