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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. E' convertito in legge il decreto-legge 16 marzo 1995, n. 72,
recante disposizioni in materia di termini per la presentazione delle
liste nelle elezioni comunali e provinciali della primavera del 1995.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 maggio 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro del tesoro
BRANCACCIO, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 16 marzo 1995, n. 72, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
64 del 17 marzo 1995.
In questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 22, e'
ripubblicato il testo del decreto-legge 16 marzo 1995, n.
72, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8,
comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.