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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle
funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport, e' convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 4 agosto 1993, n. 273, 2 ottobre 1993, n. 394, 4
dicembre 1993, n. 495, 2 febbraio 1994, n. 80, 31 marzo 1994, n.
219, 31 maggio 1994, n. 329, 30 luglio 1994, n. 477, 30 settembre
1994, n. 562, 30 novembre 1994, n. 661, e 31 gennaio 1995, n. 29.
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
77 del 1 aprile 1995.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 44. Detto testo sara' ripubblicato,
corredato delle relative note, nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 27 giugno 1995.