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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Fino al riordinamento dell'attivita' spaziale nazionale, e
comunque non oltre il 30 giugno 1996, l'Agenzia spaziale italiana
(ASI) e' sottoposta alle disposizioni della presente legge.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il presidente, il consiglio di amministrazione ed il direttore
generale dell'ASI decadono dall'incarico; dalla stessa data sono
altresi' sciolti gli organi consultivi dell'ente.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria dell'ASI e'
affidata a un amministratore straordinario di riconosciuta
autorevolezza, di elevata capacita' manageriale e competenza
scientifica, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri. Le competenti commissioni parlamentari esprimono il parere
sulla proposta di nomina ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
L'amministratore straordinario esercita le funzioni attribuite dalla
legge 30 maggio 1988, n. 186, al presidente, al consiglio di
amministrazione e al direttore generale. L'amministratore
straordinario, nell'ambito delle disponibilita' di bilancio dell'ASI,
puo' nominare, per il periodo di durata della sua carica, fino a due
direttori esecutivi, definendone le funzioni e i compiti relativi.
L'amministratore straordinario, tra le priorita', conclude l'iter dei
provvedimenti relativi al personale, previsti dagli articoli 1, comma
5, 16 e 19 della citata legge n. 186 del 1988, non ancora pienamente
attuati. L'amministratore straordinario avvia le procedure
concorsuali per il completamento della pianta organica.
4. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica provvede al rinnovo dei componenti il collegio dei
revisori dei conti con le modalita' previste dall'articolo 12 della
legge 30 maggio 1988, n. 186. Il collegio dei revisori dei conti
esercita il controllo sugli atti dell'amministratore straordinario di
cui al comma 3 del presente articolo, fatte salve le competenze
attribuite alla Corte dei conti dalla legislazione vigente. I
componenti del collegio dei revisori dei conti cessano dalla carica
contestualmente all'amministratore straordinario.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- La legge 24 gennaio 1978, n. 14, reca: "Norme per il
controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici".
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 12 della legge
30 maggio 1988, n. 186 (Istituzione dell'Agenzia spaziale
italiana):
"Art. 1 (Istituzione dell'Agenzia spaziale italiana). -
1. E' istituita l'Agenzia spaziale italiana (ASI), di
seguito anche denominata Agenzia.
2. L'ASI ha personalita' giuridica di diritto pubblico:
ha sede in Roma; e' sottoposta alla vigilanza del Ministro
per il coordinamento delle iniziative per la ricerca
scientifica e tecnologica.
3. L'ASI succede nei rapporti relativi alle attivita'
svolte dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) sulla
base delle delibere del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) per la gestione del Piano
spaziale nazionale, ad eccezione dei rapporti di lavoro per
i quali si applicano le norme di cui all'art. 19.
4. Sono trasferiti all'ASI gli impianti e le strutture
del CNR per l'espletamento dei compiti ad esso
precedentemente affidati dal CIPE in materia spaziale.
5. Gli atti compiuti dall'ASI per l'attuazione dei suoi
compiti istituzionali sono disciplinati dalle norme di
diritto privato".
"Art. 12 (Collegio dei revisori dei conti). - 1. Il
collegio dei revisori e' composto dal presidente, da due
membri effettivi e da due supplenti.
2. Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del
Ministro per il coordinamemto delle iniziative per la
ricerca scientifica e tecnologica e dura in carica cinque
anni; i suoi componenti possono essere confermati una sola
volta.
3. Il presidente e i membri effettivi sono scelti tra i
dirigenti dell'amministrazione statale. Il presidente, un
membro effettivo e un membro supplente sono designati dal
Ministro del tesoro nell'ambito dei ruoli del Ministero del
tesoro - Ragioneria generale dello Stato; gli altri due
membri sono designati dal Ministro per il coordinamento
delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.
4. Il collegio dei revisori esercita il controllo
amministrativo-contabile sugli atti dell'ASI; vigila
sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti, accerta la
regolare tenuta della contabilita' e la corrispondenza del
bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle
scritture contabili; redige le relazioni sul bilancio
consuntivo e su quello di previsione.
5. Il presidente e i membri del collegio dei revisori
possono procedere, anche individualmente, ad atti di
ispezione e di controllo e richiedere tutti i documenti dai
quali traggono origine le spese.
6. Per l'esercizio delle sue funzioni il collegio dei
revisori si avvale del personale dell'ASI.
7. Il presidente del collegio dei revisori o uno dei
componenti, designato dallo stesso presidente, assiste alle
riunioni del consiglio di amministrazione".