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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Rifinanziamento di leggi per interventi
del Ministero degli affari esteri)
1. E' prorogata al 30 giugno 1995 la partecipazione dell'Italia
alle operazioni di polizia doganale per l'embargo sul Danubio nei
territori della Bulgaria, Romania e Ungheria, autorizzata con il
decreto-legge 1 giugno 1993, n. 167, convertito dalla legge 30 luglio
1993, n. 261, ferma restando l'applicazione delle disposizioni
contenute nell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 167 del 1993. A
tal fine e' autorizzata la spesa di lire 14.700 milioni per l'anno
1994 e di lire 7.200 milioni fino al 30 giugno 1995. All'onere
derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 14.700
milioni per l'anno 1994, si provvede a carico dei seguenti capitoli
dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno
medesimo, per gli importi indicati a fianco di ciascuno: capitolo
3006 per lire 8.750 milioni; capitolo 3097 per lire 294 milioni;
capitolo 3104 per lire 180 milioni; capitolo 3106 per lire 1.530
milioni; capitolo 3107 per lire 296 milioni; capitolo 3109 per lire
60 milioni; capitolo 3110 per lire 47 milioni; capitolo 3112 per lire
12 milioni; capitolo 3113 per lire 30 milioni; capitolo 3117 per lire
3.391 milioni; capitolo 3118 per lire 8 milioni; capitolo 3122 per
lire 32 milioni; capitolo 3134 per lire 70 milioni; all'onere di lire
7.200 milioni per l'anno 1995 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 13 e all'articolo 14, commi
1 e 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, nonche' quelle relative
alle provvidenze per i profughi, stabilite dalla legge 26 dicembre
1981, n. 763, nelle misure fissate dall'articolo 2 della legge 15
ottobre 1991, n. 344, modificandosi in sei mesi il termine previsto
dall'articolo 8 della medesima legge n. 344 del 1991, sono prorogate
fino al 31 dicembre 1997. A tal fine e' autorizzata la spesa,
rispettivamente di lire 2.000 milioni, 6.000 milioni, 4.000 milioni e
4.600 milioni per l'anno 1994, nonche' di lire 2.000 milioni, 7.000
milioni, 7.000 milioni e 4.600 milioni per l'anno 1995 e di lire
2.000 milioni, 8.000 milioni, 8.000 milioni e 4.600 milioni per
ciascuno degli anni 1996 e 1997. All'onere derivante
dall'applicazione del presente comma, pari a lire 16.600 milioni per
l'anno 1994, si provvede a carico dei capitoli dei seguenti stati di
previsione per l'anno medesimo per gli importi a fianco di ciascuno
indicati: Ministero del tesoro, capitolo 5955 per lire 6.000 milioni,
capitolo 8775 per lire 2.000 milioni; Ministero degli affari esteri,
capitolo 2693 per lire 4.000 milioni, capitolo 3583 per lire 600
milioni; Ministero dell'interno, capitolo 4299 per lire 4.000
milioni, all'onere di lire 20.600 milioni per l'anno 1995 e di lire
22.600 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede,
quanto a lire 16.600 milioni per l'anno 1995 e a lire 18.600 milioni
per ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto
a lire 7.800 milioni per il 1995, lire 7.600 milioni per il 1996 e
lire 7.400 milioni per il 1997, l'accantonamento e le corrispondenti
proiezioni relativi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e,
quanto a lire 8.800 milioni per il 1995, lire 11.000 milioni per il
1996 e lire 11.200 milioni per il 1997, l'accantonamento e le
corrispondenti proiezioni relativi al Ministero degli affari esteri;
quanto a lire 4.000 milioni a carico del capitolo 4299 dello stato di
previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1995 e
corrispondenti capitoli per gli anni 1996 e 1997. Lo stanziamento a
favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia sara'
utilizzato mediante convenzione da stipulare tra il Ministero degli
affari esteri l'Universita' popolare di Trieste, sentito il parere,
da esprimere entro quarantacinque giorni dalla richiesta dal
Ministero degli affari esteri, della Federazione delle associazioni
degli esuli istriani, fiumani e dalmati, o comunque delle singole
associazioni che ne fanno parte, per la realizzazione di lavori
indicati dalle comunita' italiane in Istria e dall'Unione italiana,
in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia.
3. Al fine di assicurare la continuita', l'efficacia e la
speditezza dell'azione degli istituti italiani di cultura all'estero,
il fondo delle relative spese da utilizzare secondo quanto previsto
dall'articolo 7, comma 7, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e'
incrementato nell'anno 1994 di uno stanziamento aggiuntivo di lire
5.000 milioni. All'onere derivante dall'applicazione del presente
comma si provvede a carico del capitolo 2694 dello stato di
previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1994. Le
somme non impegnate in tale anno possono essere utilizzate nell'anno
successivo.
4. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 febbraio 1985,
n. 15, e' sostituito dal seguente:
"Il Ministero degli affari esteri versera' anticipatamente sul
conto corrente infruttifero intestato allo stesso Ministero, a carico
dei competenti capitoli del proprio stato di previsione della spesa,
le somme occorrenti al contabile del portafoglio per le operazioni di
rimessa all'estero, applicando i vigenti cambi di finanziamento. Le
eventuali differenze di cambio graveranno sull'apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri".
5. Per consentire la prosecuzione fino all'anno 1997 degli
interventi dell'Associazione "Servizio sociale internazionale -
Sezione italiana", con sede in Roma, eretta in ente morale con
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361, e'
autorizzata la concessione del contributo di lire 2 miliardi annue
per gli anni dal 1994 al 1997, ferme restando le disposizioni di cui
agli articoli 2, 3 e 4 della legge 29 marzo 1993, n. 86. All'onere
derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 2.000
milioni per l'anno 1994, si provvede a carico del capitolo 3191 dello
stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno
medesimo all'onere di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal
1995 al 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
6. E' autorizzata la concessione di un contributo di lire 500
milioni per l'anno 1994 e di lire 4 miliardi annue a decorrere dal
1995 a favore del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico. All'onere
derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 500
milioni per l'anno 1994, si provvede un carico del capitolo 2696
dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per
l'anno medesimo; all'onere di lire 4.000 milioni annue a decorrere
dal 1995 si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
7. Per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di
immobili da adibire a sedi di istituti italiani di cultura
all'estero, la spesa di cui all'articolo 21 della legge 22 dicembre
1990, n. 401, e' integrata per l'anno 1995 di lire 3.000 milioni cui
si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' esistenti sul
capitolo 2694 dello stato di previsione del Ministero degli affari
esteri per lo stesso anno, che saranno versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al capitolo 8001 nel
medesimo stato di previsione.
8. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e operato il rinvio. Restano invariati il valore
e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo degli articoli 1 e 2 del D.L. n. 167/1993
(Partecipazione dell'Italia all'embargo sul Danubio nei
confronti dei Paesi della ex-Jugoslavia) e' rispettivamente
il seguente:
"Art. 1. - E' autorizzata la partecipazione dell'Italia
alle operazioni di polizia doganale per l'embargo sul
Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria
nei confronti della Serbia e del Montenegro, deliberato dal
Consiglio di Sicurezza dell'ONU con le risoluzioni n.
787/92 e n. 820/93 dell'8 aprile 1993, mediante l'invio di
un contingente della Guardia di finanza, per il periodo dal
1 giugno al 31 dicembre 1993.
Ai fini di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di
lire 7.892 milioni per l'anno 1993".
"Art. 2. - 1. Con effetto dall'inizio delle operazioni
al personale facente parte della missione di cui all'art. 1
e' attribuito, con decorrenza dal giorno di uscita dalle
acque del Mediterraneo o dallo spazio aereo corrispondente
e sino al rientro in territorio o acque territoriali
italiane e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, il
trattamento di cui agli articoli 1 e 3 della legge 8 luglio
1961, n. 642, prendendo a base la diaria spettante al
personale in Romania e Ungheria. A tal fine l'indennita'
speciale all'art. 3 della citata legge viene fissata nella
misura del 70 per cento dell'assegno di lungo servizio
all'estero attualmente in vigore. Al medesimo personale e'
altresi' attribuito il trattamento assicurativo di cui alla
legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi al massimale
assicurativo minimo al trattamento economico del grado
rivestito dagli appartenenti al contingente.
2. Al personale di cui al comma 1, qualora
impossibilitato a prestare servizio perche' in stato di
cattivita' o disperso, continua ad essere attribuito il
trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 1,
nonche' lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso
e continuativo. Il tempo trascorso in stato di cattivita' o
dispersione e' computato per intero ai fini del trattamento
di pensione e non determina detrazioni di anzianita'.
3. In caso di decesso del personale di cui al comma 1
per causa di servizio connessa all'espletamento della
missione di cui al medesimo comma, si applica l'art. 3
della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidita'
dello stesso personale per la medesima causa, si applicano
le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di
cui al testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i
casi di decesso e di invalidita' si cumulano con quello
assicurativo di cui al comma 1, nonche' con la speciale
elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico
previsti, rispettivamente dalla legge 3 giugno 1981, n.
308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345,
convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive
modificazioni ed integrazioni nei limiti stabiliti
dall'ordinamento vigente.
4. Per il personale di cui al comma 1 si applica il
codice penale militare di pace.
5. Gli autoveicoli impiegati dal contingente
nell'operazione di cui all'art. 1, in deroga alle
disposizioni vigenti, possono essere condotti anche dal
personale di altri Paesi facenti parte della Forza U.E.O.
6. Il personale della Guardia di finanza munito di
patente civile puo' condurre, ove previsto, anche gli
autoveicoli degli altri Paesi componenti la Forza U.E.O.
7. E' autorizzata la cessione gratuita di mezzi,
materiali, supporto logistico e servizi che si rendesse
necessaria ai Paesi interessati alle operazioni per
l'embargo sul Danubio".
- Il testo degli articoli 13 e 14, commi 1 e 2, della
legge n. 19/1991 (Norme per lo sviluppo delle attivita'
economiche e della cooperazione internazionale delle
regioni Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Bolzano e
delle aree limitrofe) e', rispettivamente, il seguente:
"Art. 13. - Per il finanziamento del programma di comune
difesa antigrandine previsto dalla convenzione firmata a
Trieste il 6 aprile 1982 tra la Repubblica italiana e la
Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, e' concesso
alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale,
per il periodo 1991-1993 di lire 6 miliardi, in ragione di
lire 2 miliardi per ciascun anno".
"Art. 14. - 1. In attesa dell'approvazione di una legge
organica di tutela della minoranza slovena in Italia, alla
regione Friuli-Venezia Giulia e' assegnato, per il periodo
1991-1993, un contributo speciale di lire 24 miliardi, in
ragione di lire 8 miliardi per ciascun anno, per sostenere
iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza
slovena in Italia. A tal fine, la regione consulta le
istituzioni, anche di natura associativa della minoranza
slovena.
2. In attesa dell'approvazione di una legge per gli
interventi a favore delle popolazioni italiane in
Jugoslavia, e' autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per
ciascun anno da iscrivere in apposito capitolo dello stato
di previsione del Ministero degli affari esteri, per le
attivita' in favore della minoranza italiana in Jugoslavia,
da svolgersi anche in collaborazione con la regione
Friuli-Venezia Giulia e con altre istituzioni ed enti".
- Il testo dell'art. 5 della legge n. 763/1981
(Normativa organica per i profughi) e' il seguente:
"Art. 5 (Indennita' di sistemazione e contributo
alloggiativo). - Ai profughi di cui ai numeri 4) e 5)
dell'art. 1 spetta una indennita' di L. 500.000 pro capite.
L'indennita' e' corrisposta dalla prefettura nella cui
circoscrizione e' avvenuto il rimpatrio o da quella del
luogo dove l'interessato dichiara di stabilire la
residenza.
L'indenita' non e' dovuta nel caso in cui la residenza
in Italia sia stata stabilita oltre tre mesi dalla data di
partenzza dal Paese di provenienza, indicata nell'attestato
consolare di rimpatrio ne' e' dovuta quando la indennita'
venga richiesta dai profughi oltre tre mesi dall'inizio
della residenza o dalla data di nascita dei figli nati in
Italia.
Ai profughi che ne facciano richiesta e' concesso, ai
sensi del successivo art. 9, un contributo straordinario
pro capite di L. 8.000 giornaliere per quarantacinque
giorni, da erogare in unica soluzione, per la loro iniziale
ed autonoma sistemazione.
L'indennita' di cui al primo comma ed il contributo
straordinario di cui al quarto comma sono annualmente
aggiornati in relazione alla variazione dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
relativamente all'anno precedente, mediante decreto del
Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del
tesoro.
Gli ordinativi di pagamento collettivi emessi dalla
prefettura e localizzati presso la sezione di tesoreria
provinciale possono essere resi esigibili anche presso
qualsiasi ufficio postale, a prescindere dai limiti di
somma stabiliti da particolari disposizioni".
- Il testo degli articoli 2 e 8 della legge n. 344/1994
(Provvedimenti a favore dei profughi italiani) e',
rispettivamente, il seguente:
"Art. 2 (Provvidenze economiche). - 1. L'indennita' di
sistemazione e il contributo straordinario pro capite, di
cui all'art. 5 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, sono
elevati rispettivamente a L. 4.000.000 una tantum e a L.
40.000 giornaliere per un periodo massimo di sei mesi.
2. La dichiarazione prevista dall'art. 9, comma secondo,
della legge 26 dicembre 1981, n. 763, deve essere resa ai
sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed
integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390".
"Art. 8 (Reinsediamento). - 1. Una indennita' una tantum
di importo pari a quella prevista dall'art. 2 e'
corrisposta dal Ministero degli affari esteri ai profughi
ai fini del loro reinsediamento nel Paese di provenienza,
ove questo avvenga entro sessanta giorni dalla cessazione
dello stato di necessita' e previo accertamento della
permanenza dello stato di bisogno da parte del Ministero
dell'interno. In tale caso il Ministero degli affari esteri
ne cura il rientro a proprie spese dai luoghi di attuale
dimora".
- Il testo dell'art. 7, comma 7, della legge n. 401/1990
(Riforma degli istituti italiani di cultura e interventi
per la promozione della cultura e della lingua italiana
all'estero) e' il seguente: "7. Presso ogni istituto e'
istituito un fondo scorta per l'effettuazione dei pagamenti
delle spese necessarie al funzionamento dell'istituto
stesso, il cui ammontare iniziale e' disposto con decreto
del Ministro, di concerto con il Minsitro del tesoro,
valutate le esigenze degli istituti interessati, anche
sulla base dei consuntivi presentati negli anni precedenti.
A carico delle disponibilita' iscritte al capitolo 2652
dello stato di previsione del Ministero per l'anno
finanziario 1991 - disponibilita' che vengono all'uopo
aumentate, nel solo anno 1991, di 450 milioni - viene
costituito il predetto fondo scorta, da iscrivere in
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
denominato: "Fondo a disposizione per le spese necessarie
al funzionamento ed all'attivita' degli istituti di
cultura". Le modalita' di gestione dei fondi scorta e del
loro adeguamento mediante utilizzo delle entrate ordinarie
degli istituti verranno disciplinate dal regolamento di cui
al comma 3 del presente articolo".
- Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge n. 15/1985
(Disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal
Ministro degli affari esteri) e' il seguente: "2. Il
Ministero degli affari esteri versera' anticipatamente sul
predetto conto, a carico dei competenti capitoli del
proprio stato di previsione della spesa, le somme
occorrenti al contabile del portafoglio per le operazioni
di rimessa all'estero che lo stesso dovra' presumibilmente
effettuare, comprese quelle relative al rimborso delle
eventuali differenze di cambio".
- Il D.P.R. n. 361/1973 erige ad ente morale il Servizio
sociale internazionale - Sezione italiana.
- Il testo degli articoli 2, 3 e 4 della legge n.
86/1993 (Concessione di un contributo a favore del Servizio
sociale internazionale) e', rispettivamente, il seguente:
"Art. 2. - 1. Alla concessione del contributo di cui
all'art. 1 provvede il Ministro degli affari esteri previa
presentazione del conto consuntivo dell'ente, approvato in
conformita' delle nuove direttive statuarie, accompagnato
da una relazione illustrativa dell'attivita' svolta
nell'anno precedente.
2. Il Ministro degli affari esteri trasmette annualmente
al Parlamento il conto consuntivo e la relazione
illustrativa dell'attivita' dell'ente".
"Art. 3. - Il Ministro degli affari esteri sospende, con
proprio decreto motivato, l'erogazione del finanziamento in
caso di inattivita' dell'ente di comprovata destinazione
dei contributi a fini non istituzionalizzati o di gravi
irregolarita' nella gestione gli stessi, dandone
comunicazione alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica.
Ove, nel termine fissato nel decreto di cui al comma 1
le cause che hanno dato luogo alla sospensione, non siano
rimosse, il Ministro degli affari esteri dispone, con
proprio decreto motivato, la cessazione del finanziamento".
"Art. 4. - Oltre a quanto previsto dall'art. 1, le
competenti amministrazioni dello Stato, le regioni e gli
altri enti pubblici possono affidare al "Servizio sociale
internazionale - Sezione italiana" lo svolgimento di
programmi specifici o di attivita' rivolte a particolari
categorie di assistiti, da regolarsi mediante convenzioni
disciplinanti anche i relativi controlli".
- Il testo dell'art. 21 della legge n. 401/1990, gia'
citata, e' il seguente:
"Art. 21 (Spese per le sedi di istituti o di scuole
italiane all'estero). - 1. E' autorizzata la spesa di lire
5.000 milioni, da ripartire in cinque anni finanziari
consecutivi a decorrere dall'anno 1991, per l'acquisto, la
ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a
sedi di istituti o di scuole italiane all'estero.
L'autorizzazione di spesa per gli anni 1991 e 1992 e' di
lire 600 milioni annui. La legge finanziaria provvede ad
indicare le quote destinate a gravare sugli anni successivi
ai sensi della lettera c) del comma 3 dell'art. 11 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dalla legge
23 agosto 1988, n. 362.
2. Per le speciali esigenze degli istituti e'
autorizzata la spesa aggiuntiva di lire 2.000 milioni nel
1991 per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione
di immobili da destinare a sede degli istituti stessi.
3. Restano in vigore gli articoli 3, 4 e 5 della legge
22 luglio 1982, n. 473".