Legge Ordinaria n. 295 del 13/07/1995 Pubblicata nella G.U. del 24 luglio 1995, n. 171
Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e di difesa.
   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
              (Rifinanziamento di leggi per interventi
                 del Ministero degli affari esteri)
   1.  E'  prorogata  al 30 giugno 1995 la partecipazione dell'Italia
alle  operazioni  di  polizia  doganale per l'embargo sul Danubio nei
territori  della  Bulgaria,  Romania  e  Ungheria, autorizzata con il
decreto-legge 1 giugno 1993, n. 167, convertito dalla legge 30 luglio
1993,  n.  261,  ferma  restando  l'applicazione  delle  disposizioni
contenute nell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 167 del 1993. A
tal  fine  e'  autorizzata la spesa di lire 14.700 milioni per l'anno
1994  e  di  lire  7.200  milioni  fino  al 30 giugno 1995. All'onere
derivante  dall'applicazione  del  presente comma, pari a lire 14.700
milioni  per  l'anno 1994, si provvede a carico dei seguenti capitoli
dello  stato  di  previsione  del  Ministero delle finanze per l'anno
medesimo,  per  gli  importi  indicati a fianco di ciascuno: capitolo
3006  per  lire  8.750  milioni;  capitolo 3097 per lire 294 milioni;
capitolo  3104  per  lire  180  milioni; capitolo 3106 per lire 1.530
milioni;  capitolo  3107 per lire 296 milioni; capitolo 3109 per lire
60 milioni; capitolo 3110 per lire 47 milioni; capitolo 3112 per lire
12 milioni; capitolo 3113 per lire 30 milioni; capitolo 3117 per lire
3.391  milioni;  capitolo  3118 per lire 8 milioni; capitolo 3122 per
lire 32 milioni; capitolo 3134 per lire 70 milioni; all'onere di lire
7.200  milioni  per  l'anno  1995 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1995,  all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
   2. Le disposizioni di cui all'articolo 13 e all'articolo 14, commi
1  e  2,  della  legge 9 gennaio 1991, n. 19, nonche' quelle relative
alle  provvidenze  per  i profughi, stabilite dalla legge 26 dicembre
1981,  n.  763,  nelle  misure fissate dall'articolo 2 della legge 15
ottobre  1991,  n. 344, modificandosi in sei mesi il termine previsto
dall'articolo  8 della medesima legge n. 344 del 1991, sono prorogate
fino  al  31  dicembre  1997.  A  tal  fine  e' autorizzata la spesa,
rispettivamente di lire 2.000 milioni, 6.000 milioni, 4.000 milioni e
4.600  milioni  per l'anno 1994, nonche' di lire 2.000 milioni, 7.000
milioni,  7.000  milioni  e  4.600  milioni per l'anno 1995 e di lire
2.000  milioni,  8.000  milioni,  8.000  milioni  e 4.600 milioni per
ciascuno    degli    anni    1996   e   1997.   All'onere   derivante
dall'applicazione  del presente comma, pari a lire 16.600 milioni per
l'anno  1994, si provvede a carico dei capitoli dei seguenti stati di
previsione  per  l'anno medesimo per gli importi a fianco di ciascuno
indicati: Ministero del tesoro, capitolo 5955 per lire 6.000 milioni,
capitolo  8775 per lire 2.000 milioni; Ministero degli affari esteri,
capitolo  2693  per  lire  4.000  milioni, capitolo 3583 per lire 600
milioni;   Ministero  dell'interno,  capitolo  4299  per  lire  4.000
milioni,  all'onere  di lire 20.600 milioni per l'anno 1995 e di lire
22.600  milioni  per  ciascuno  degli  anni 1996 e 1997, si provvede,
quanto  a lire 16.600 milioni per l'anno 1995 e a lire 18.600 milioni
per   ciascuno  degli  anni  1996  e  1997,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1995-1997,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto
a  lire  7.800  milioni per il 1995, lire 7.600 milioni per il 1996 e
lire  7.400 milioni per il 1997, l'accantonamento e le corrispondenti
proiezioni  relativi  alla  Presidenza  del Consiglio dei ministri e,
quanto  a  lire 8.800 milioni per il 1995, lire 11.000 milioni per il
1996  e  lire  11.200  milioni  per  il  1997,  l'accantonamento e le
corrispondenti  proiezioni relativi al Ministero degli affari esteri;
quanto a lire 4.000 milioni a carico del capitolo 4299 dello stato di
previsione   del   Ministero   dell'interno   per   l'anno   1995   e
corrispondenti  capitoli  per gli anni 1996 e 1997. Lo stanziamento a
favore  della  minoranza  italiana  in  Slovenia  e  in Croazia sara'
utilizzato  mediante  convenzione da stipulare tra il Ministero degli
affari  esteri  l'Universita' popolare di Trieste, sentito il parere,
da   esprimere   entro  quarantacinque  giorni  dalla  richiesta  dal
Ministero  degli  affari esteri, della Federazione delle associazioni
degli  esuli  istriani,  fiumani  e dalmati, o comunque delle singole
associazioni  che  ne  fanno  parte,  per  la realizzazione di lavori
indicati  dalle  comunita' italiane in Istria e dall'Unione italiana,
in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia.
   3.  Al  fine  di  assicurare  la  continuita',  l'efficacia  e  la
speditezza dell'azione degli istituti italiani di cultura all'estero,
il  fondo  delle relative spese da utilizzare secondo quanto previsto
dall'articolo  7,  comma  7, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e'
incrementato  nell'anno  1994  di uno stanziamento aggiuntivo di lire
5.000  milioni.  All'onere  derivante  dall'applicazione del presente
comma  si  provvede  a  carico  del  capitolo  2694  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  degli  affari  esteri per l'anno 1994. Le
somme  non impegnate in tale anno possono essere utilizzate nell'anno
successivo.
   4.  Il  secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 febbraio 1985,
n. 15, e' sostituito dal seguente:
   "Il  Ministero  degli  affari  esteri versera' anticipatamente sul
conto corrente infruttifero intestato allo stesso Ministero, a carico
dei  competenti capitoli del proprio stato di previsione della spesa,
le somme occorrenti al contabile del portafoglio per le operazioni di
rimessa  all'estero,  applicando i vigenti cambi di finanziamento. Le
eventuali  differenze  di  cambio  graveranno  sull'apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri".
   5.  Per  consentire  la  prosecuzione  fino  all'anno  1997  degli
interventi   dell'Associazione  "Servizio  sociale  internazionale  -
Sezione  italiana",  con  sede  in  Roma,  eretta  in ente morale con
decreto  del  Presidente  della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361, e'
autorizzata  la  concessione  del contributo di lire 2 miliardi annue
per  gli anni dal 1994 al 1997, ferme restando le disposizioni di cui
agli  articoli  2,  3 e 4 della legge 29 marzo 1993, n. 86. All'onere
derivante  dall'applicazione  del  presente  comma, pari a lire 2.000
milioni per l'anno 1994, si provvede a carico del capitolo 3191 dello
stato  di  previsione  del  Ministero  degli affari esteri per l'anno
medesimo  all'onere di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal
1995  al  1997,  si  provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento  iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al
capitolo  6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno   1995,  all'uopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
   6.  E'  autorizzata  la  concessione  di un contributo di lire 500
milioni  per  l'anno  1994 e di lire 4 miliardi annue a decorrere dal
1995  a favore del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico. All'onere
derivante  dall'applicazione  del  presente  comma,  pari  a lire 500
milioni  per  l'anno  1994,  si  provvede un carico del capitolo 2696
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  degli affari esteri per
l'anno  medesimo;  all'onere  di lire 4.000 milioni annue a decorrere
dal   1995   si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento  iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al
capitolo  6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno   1995,  all'uopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
   7.  Per  l'acquisto,  la  ristrutturazione  e  la  costruzione  di
immobili   da   adibire  a  sedi  di  istituti  italiani  di  cultura
all'estero,  la  spesa di cui all'articolo 21 della legge 22 dicembre
1990,  n. 401, e' integrata per l'anno 1995 di lire 3.000 milioni cui
si  provvede  mediante  utilizzo  delle  disponibilita' esistenti sul
capitolo  2694  dello  stato di previsione del Ministero degli affari
esteri  per  lo  stesso  anno,  che  saranno  versate all'entrata del
bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate al capitolo 8001 nel
medesimo stato di previsione.
   8. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle  note qui pubblicato e stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e operato il rinvio. Restano invariati il valore
          e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note all'art. 1:
             -  Il  testo  degli  articoli 1 e 2 del D.L. n. 167/1993
          (Partecipazione dell'Italia  all'embargo  sul  Danubio  nei
          confronti dei Paesi della ex-Jugoslavia) e' rispettivamente
          il seguente:
             "Art.  1. - E' autorizzata la partecipazione dell'Italia
          alle operazioni  di  polizia  doganale  per  l'embargo  sul
          Danubio  nei  territori  della Bulgaria, Romania e Ungheria
          nei confronti della Serbia e del Montenegro, deliberato dal
          Consiglio di  Sicurezza  dell'ONU  con  le  risoluzioni  n.
          787/92  e n. 820/93 dell'8 aprile 1993, mediante l'invio di
          un contingente della Guardia di finanza, per il periodo dal
          1 giugno al 31 dicembre 1993.
             Ai fini di cui al comma 1 e'  autorizzata  la  spesa  di
          lire 7.892 milioni per l'anno 1993".
             "Art.  2.  - 1. Con effetto dall'inizio delle operazioni
          al personale facente parte della missione di cui all'art. 1
          e' attribuito, con decorrenza dal giorno  di  uscita  dalle
          acque  del Mediterraneo o dallo spazio aereo corrispondente
          e  sino  al  rientro  in  territorio  o  acque territoriali
          italiane e comunque non  oltre  il  31  dicembre  1993,  il
          trattamento di cui agli articoli 1 e 3 della legge 8 luglio
          1961,  n.  642,  prendendo  a  base  la diaria spettante al
          personale in Romania e Ungheria. A  tal  fine  l'indennita'
          speciale  all'art. 3 della citata legge viene fissata nella
          misura del 70 per  cento  dell'assegno  di  lungo  servizio
          all'estero  attualmente in vigore. Al medesimo personale e'
          altresi' attribuito il trattamento assicurativo di cui alla
          legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi al  massimale
          assicurativo  minimo  al  trattamento  economico  del grado
          rivestito dagli appartenenti al contingente.
             2.  Al  personale   di   cui   al   comma   1,   qualora
          impossibilitato  a  prestare  servizio  perche' in stato di
          cattivita' o disperso, continua  ad  essere  attribuito  il
          trattamento  economico  ed  assicurativo di cui al comma 1,
          nonche' lo stipendio e gli altri assegni a carattere  fisso
          e continuativo. Il tempo trascorso in stato di cattivita' o
          dispersione e' computato per intero ai fini del trattamento
          di pensione e non determina detrazioni di anzianita'.
             3.  In  caso  di decesso del personale di cui al comma 1
          per  causa  di  servizio  connessa  all'espletamento  della
          missione  di  cui  al  medesimo  comma, si applica l'art. 3
          della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso  di  invalidita'
          dello  stesso personale per la medesima causa, si applicano
          le norme in materia di pensione privilegiata  ordinaria  di
          cui   al   testo  unico  delle  norme  sul  trattamento  di
          quiescenza dei dipendenti civili  e  militari  dello  Stato
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 29
          dicembre 1973, n. 1092. Tali  trattamenti  previsti  per  i
          casi  di  decesso  e  di invalidita' si cumulano con quello
          assicurativo di cui al comma 1,  nonche'  con  la  speciale
          elargizione  e  con  l'indennizzo  privilegiato aeronautico
          previsti, rispettivamente dalla legge  3  giugno  1981,  n.
          308,  e  dal  regio  decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345,
          convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive
          modificazioni  ed   integrazioni   nei   limiti   stabiliti
          dall'ordinamento vigente.
             4.  Per  il  personale  di  cui al comma 1 si applica il
          codice penale militare di pace.
             5.   Gli   autoveicoli   impiegati    dal    contingente
          nell'operazione   di   cui   all'art.  1,  in  deroga  alle
          disposizioni vigenti, possono  essere  condotti  anche  dal
          personale di altri Paesi facenti parte della Forza U.E.O.
             6.  Il  personale  della  Guardia  di  finanza munito di
          patente civile  puo'  condurre,  ove  previsto,  anche  gli
          autoveicoli degli altri Paesi componenti la Forza U.E.O.
             7.   E'  autorizzata  la  cessione  gratuita  di  mezzi,
          materiali, supporto logistico e  servizi  che  si  rendesse
          necessaria   ai   Paesi  interessati  alle  operazioni  per
          l'embargo sul Danubio".
             -  Il  testo  degli articoli 13 e 14, commi 1 e 2, della
          legge n.  19/1991 (Norme per lo  sviluppo  delle  attivita'
          economiche   e   della  cooperazione  internazionale  delle
          regioni Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Bolzano e
          delle aree limitrofe) e', rispettivamente, il seguente:
             "Art. 13. - Per il finanziamento del programma di comune
          difesa antigrandine previsto dalla  convenzione  firmata  a
          Trieste  il  6  aprile 1982 tra la Repubblica italiana e la
          Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, e' concesso
          alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo  speciale,
          per  il periodo 1991-1993 di lire 6 miliardi, in ragione di
          lire 2 miliardi per ciascun anno".
             "Art. 14. - 1. In attesa dell'approvazione di una  legge
          organica  di tutela della minoranza slovena in Italia, alla
          regione Friuli-Venezia Giulia e' assegnato, per il  periodo
          1991-1993,  un  contributo speciale di lire 24 miliardi, in
          ragione di lire 8 miliardi per ciascun anno, per  sostenere
          iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza
          slovena  in  Italia.  A  tal  fine,  la regione consulta le
          istituzioni, anche di natura  associativa  della  minoranza
          slovena.
             2.  In  attesa  dell'approvazione  di  una legge per gli
          interventi  a  favore   delle   popolazioni   italiane   in
          Jugoslavia, e' autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per
          ciascun  anno da iscrivere in apposito capitolo dello stato
          di previsione del Ministero degli  affari  esteri,  per  le
          attivita' in favore della minoranza italiana in Jugoslavia,
          da   svolgersi  anche  in  collaborazione  con  la  regione
          Friuli-Venezia Giulia e con altre istituzioni ed enti".
             -  Il  testo  dell'art.  5  della  legge   n.   763/1981
          (Normativa organica per i profughi) e' il seguente:
             "Art.   5   (Indennita'  di  sistemazione  e  contributo
          alloggiativo). - Ai profughi di  cui  ai  numeri  4)  e  5)
          dell'art. 1 spetta una indennita' di L. 500.000 pro capite.
             L'indennita'  e'  corrisposta dalla prefettura nella cui
          circoscrizione e' avvenuto il rimpatrio  o  da  quella  del
          luogo   dove   l'interessato   dichiara   di  stabilire  la
          residenza.
             L'indenita' non e' dovuta nel caso in cui  la  residenza
          in  Italia sia stata stabilita oltre tre mesi dalla data di
          partenzza dal Paese di provenienza, indicata nell'attestato
          consolare di rimpatrio ne' e' dovuta quando  la  indennita'
          venga  richiesta  dai  profughi  oltre tre mesi dall'inizio
          della residenza o dalla data di nascita dei figli  nati  in
          Italia.
             Ai  profughi  che  ne facciano richiesta e' concesso, ai
          sensi del successivo art. 9,  un  contributo  straordinario
          pro  capite  di  L.  8.000  giornaliere  per quarantacinque
          giorni, da erogare in unica soluzione, per la loro iniziale
          ed autonoma sistemazione.
             L'indennita' di cui al  primo  comma  ed  il  contributo
          straordinario  di  cui  al  quarto  comma  sono annualmente
          aggiornati in relazione  alla  variazione  dell'indice  dei
          prezzi  al  consumo  per le famiglie di operai ed impiegati
          relativamente all'anno  precedente,  mediante  decreto  del
          Ministro  dell'interno  di  concerto  con  il  Ministro del
          tesoro.
             Gli ordinativi  di  pagamento  collettivi  emessi  dalla
          prefettura  e  localizzati  presso  la sezione di tesoreria
          provinciale possono  essere  resi  esigibili  anche  presso
          qualsiasi  ufficio  postale,  a  prescindere  dai limiti di
          somma stabiliti da particolari disposizioni".
             - Il testo degli articoli 2 e 8 della legge n.  344/1994
          (Provvedimenti   a   favore   dei  profughi  italiani)  e',
          rispettivamente, il seguente:
             "Art. 2 (Provvidenze economiche). - 1.  L'indennita'  di
          sistemazione  e  il contributo straordinario pro capite, di
          cui all'art. 5 della legge 26 dicembre 1981, n.  763,  sono
          elevati  rispettivamente  a  L. 4.000.000 una tantum e a L.
          40.000 giornaliere per un periodo massimo di sei mesi.
             2. La dichiarazione prevista dall'art. 9, comma secondo,
          della legge 26 dicembre 1981, n. 763, deve essere  resa  ai
          sensi  della  legge  4  gennaio  1968, n. 15, modificata ed
          integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390".
             "Art. 8 (Reinsediamento). - 1. Una indennita' una tantum
          di  importo  pari  a  quella  prevista   dall'art.   2   e'
          corrisposta  dal  Ministero degli affari esteri ai profughi
          ai fini del loro reinsediamento nel Paese  di  provenienza,
          ove  questo  avvenga entro sessanta giorni dalla cessazione
          dello stato  di  necessita'  e  previo  accertamento  della
          permanenza  dello  stato  di bisogno da parte del Ministero
          dell'interno. In tale caso il Ministero degli affari esteri
          ne cura il rientro a proprie spese dai  luoghi  di  attuale
          dimora".
             - Il testo dell'art. 7, comma 7, della legge n. 401/1990
          (Riforma  degli  istituti  italiani di cultura e interventi
          per la promozione della cultura  e  della  lingua  italiana
          all'estero)  e'  il seguente: "7.   Presso ogni istituto e'
          istituito un fondo scorta per l'effettuazione dei pagamenti
          delle  spese  necessarie  al  funzionamento   dell'istituto
          stesso,  il  cui ammontare iniziale e' disposto con decreto
          del Ministro, di  concerto  con  il  Minsitro  del  tesoro,
          valutate  le  esigenze  degli  istituti  interessati, anche
          sulla base dei consuntivi presentati negli anni precedenti.
          A carico delle disponibilita'  iscritte  al  capitolo  2652
          dello   stato   di  previsione  del  Ministero  per  l'anno
          finanziario 1991  -  disponibilita'  che  vengono  all'uopo
          aumentate,  nel  solo  anno  1991,  di  450 milioni - viene
          costituito  il  predetto  fondo  scorta,  da  iscrivere  in
          apposito  capitolo  dello stato di previsione del Ministero
          denominato: "Fondo a disposizione per le  spese  necessarie
          al   funzionamento   ed  all'attivita'  degli  istituti  di
          cultura". Le modalita' di gestione dei fondi scorta  e  del
          loro  adeguamento mediante utilizzo delle entrate ordinarie
          degli istituti verranno disciplinate dal regolamento di cui
          al comma 3 del presente articolo".
             - Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge n.  15/1985
          (Disciplina  delle  spese  da  effettuarsi  all'estero  dal
          Ministro degli  affari  esteri)  e'  il  seguente:  "2.  Il
          Ministero  degli affari esteri versera' anticipatamente sul
          predetto  conto,  a  carico  dei  competenti  capitoli  del
          proprio  stato  di  previsione  della   spesa,   le   somme
          occorrenti  al  contabile del portafoglio per le operazioni
          di rimessa all'estero che lo stesso dovra'  presumibilmente
          effettuare,  comprese  quelle  relative  al  rimborso delle
          eventuali differenze di cambio".
             - Il D.P.R. n. 361/1973 erige ad ente morale il Servizio
          sociale internazionale - Sezione italiana.
             - Il testo degli articoli  2,  3  e  4  della  legge  n.
          86/1993 (Concessione di un contributo a favore del Servizio
          sociale internazionale) e', rispettivamente, il seguente:
             "Art.  2.  -  1.  Alla concessione del contributo di cui
          all'art. 1 provvede il Ministro degli affari esteri  previa
          presentazione  del conto consuntivo dell'ente, approvato in
          conformita' delle nuove direttive  statuarie,  accompagnato
          da   una   relazione   illustrativa  dell'attivita'  svolta
          nell'anno precedente.
             2. Il Ministro degli affari esteri trasmette annualmente
          al  Parlamento  il  conto   consuntivo   e   la   relazione
          illustrativa dell'attivita' dell'ente".
             "Art. 3. - Il Ministro degli affari esteri sospende, con
          proprio decreto motivato, l'erogazione del finanziamento in
          caso  di  inattivita'  dell'ente di comprovata destinazione
          dei contributi a fini non  istituzionalizzati  o  di  gravi
          irregolarita'    nella   gestione   gli   stessi,   dandone
          comunicazione alla Camera dei deputati e  al  Senato  della
          Repubblica.
             Ove,  nel  termine fissato nel decreto di cui al comma 1
          le cause che hanno dato luogo alla sospensione,  non  siano
          rimosse,  il  Ministro  degli  affari  esteri  dispone, con
          proprio decreto motivato, la cessazione del finanziamento".
             "Art. 4. - Oltre  a  quanto  previsto  dall'art.  1,  le
          competenti  amministrazioni  dello  Stato, le regioni e gli
          altri enti pubblici possono affidare al  "Servizio  sociale
          internazionale   -  Sezione  italiana"  lo  svolgimento  di
          programmi specifici o di attivita'  rivolte  a  particolari
          categorie  di  assistiti, da regolarsi mediante convenzioni
          disciplinanti anche i relativi controlli".
             - Il testo dell'art. 21 della legge  n.  401/1990,  gia'
          citata, e' il seguente:
             "Art.  21  (Spese  per  le  sedi di istituti o di scuole
          italiane all'estero). - 1. E' autorizzata la spesa di  lire
          5.000  milioni,  da  ripartire  in  cinque  anni finanziari
          consecutivi a decorrere dall'anno 1991, per l'acquisto,  la
          ristrutturazione  e la costruzione di immobili da adibire a
          sedi  di  istituti  o  di   scuole   italiane   all'estero.
          L'autorizzazione  di  spesa  per gli anni 1991 e 1992 e' di
          lire 600 milioni annui. La legge  finanziaria  provvede  ad
          indicare le quote destinate a gravare sugli anni successivi
          ai  sensi  della  lettera c) del comma 3 dell'art. 11 della
          legge 5 agosto 1978, n.  468, come modificato  dalla  legge
          23 agosto 1988, n. 362.
             2.   Per   le   speciali   esigenze  degli  istituti  e'
          autorizzata la spesa aggiuntiva di lire 2.000  milioni  nel
          1991  per  l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione
          di immobili da destinare a sede degli istituti stessi.
             3. Restano in vigore gli articoli 3, 4 e 5  della  legge
          22 luglio 1982, n. 473".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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