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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, dopo l'articolo 9, e'
inserito il seguente:
"Art. 9-bis (Contributo alle spese elettorali in occasione di
elezioni suppletive). - 1. In occasione di elezioni suppletive, il
contributo finanziario di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e
successive modificazioni, e' attribuito ai partiti o movimenti
politici collegati ai candidati che risultino eletti o che abbiano
conseguito nel proprio collegio almeno il 15 per cento dei voti
validamente espressi. Il contributo e' ripartito tra i partiti e i
movimenti politici in proporzione ai voti conseguiti dai candidati ad
essi collegati nel collegio uninominale. I candidati alle elezioni
suppletive della Camera dei deputati dichiarano, all'atto della
candidatura, a quale partito o movimento politico si collegano per il
rimborso delle spese elettorali. La dichiarazione e' facoltativa per
i candidati alle elezioni suppletive del Senato della Repubblica; in
caso di mancata dichiarazione, il contributo e' erogato direttamente
a tali candidati, sussistendo i requisiti di cui al primo periodo del
presente comma.
2. A tal fine e' istituito, in occasione di ciascun turno
elettorale suppletivo, un fondo pari all'importo di lire 800 per il
numero degli abitanti dei collegi elettorali interessati alla
consultazione. Tale indice e' soggetto a rivalutazione in base agli
indici dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' nazionale
rilevati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legisaltivi
qui trascritti.
Note al titolo:
- La legge 10 dicembre 1993, n. 515, reca: "Disciplina
delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, reca: "Approvazione del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati".
- Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, reca:
"Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del
Senato della Repubblica".
Nota all'art. 1:
- Per la legge n. 515 del 1993 vedi la nota al titolo.