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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il numero 3 dell'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
e' sostituito dal seguente:
"3 non aver subito condanna per un reato non colposo punito con pena
non inferiore nel minimo a sei mesi, ancorche' sia stata inflitta una
pena di durata minore; l'esercizio dell'azione penale per uno dei
predetti reati comporta la sospensione della iscrizione nel ruolo dei
notai sino al definitivo proscioglimento o sino alla declaratoria di
estinzione del reato".
2. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n.
1365, e' sostituito dal seguente:
"Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono:
a) essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge
16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni; tuttavia
l'esercizio dell'azione penale per un reato non colposo punito con
pena inferiore nel minimo a sei mesi non impedisce la
partecipazione al concorso;
b) non aver compiuto gli anni quaranta alla data del bando di
concorso;
c) aver superato la prova di preselezione informatica".
3. Dopo l'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono
inseriti i seguenti:
"Art. 5-bis. - 1. Le prove scritte del concorso per la nomina a
notaio, di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365,
sono precedute da una prova di preselezione eseguita con strumenti
informatici e con assegnazione ai candidati di domande con risposte
multiple prefissate, secondo le modalita' stabilite dal regolamento.
2. Alla prova di preselezione sono ammessi i candidati aventi i
requisiti di cui all'articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358.
3. L'ammissione e' deliberata dal direttore generale degli affari
civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e
giustizia.
4. La prova di preselezione e' sostenuta dai candidati prima delle
prove scritte di ciascun concorso.
5. Dalla prova di preselezione sono esonerati coloro che hanno
conseguito l'idoneita' in uno degli ultimi tre concorsi espletati in
precedenza.
Art. 5-ter. - 1. La prova di preselezione si svolge, con cadenza
annuale, a Roma in sede unica nazionale, anche per gruppi di
candidati divisi per lettera.
2. La prova di preselezione e' unica per ciascun candidato e verte
sulle materie oggetto del concorso. I quesiti, in numero uguale per
ciascun candidato, sono circoscritti a dati normativi, con esclusione
di argomenti dottrinali e giurisprudenziali, e devono essere
formulati in modo da assicurare parita' di trattamento per i
candidati.
3. Oltre ai candidati di cui al comma 5 dell'articolo 5-bis, e'
ammesso a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a
cinque volte i posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a
novecento, secondo la graduatoria formata in base al punteggio
conseguito da ciascun candidato nella prova di preselezione.
4. Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati classificati
ex aequo rispetto all'ultimo che risulterebbe ammesso ai sensi del
comma 3.
Art. 5-quater. - 1. Presso il Ministero di grazia e giustizia e'
istituita la Commissione permanente per la conservazione, la gestione
e l'aggiornamento del sistema per la prova di preselezione del
concorso per la nomina a notaio e del relativo archivio informatico
dei quesiti. La Commissione e' formata dal direttore generale degli
affari civili e delle libere professionali del Ministero o da un suo
delegato, dal direttore dell'Ufficio notariato dello stesso
Ministero, dal presidente del Consiglio nazionale del notariato o da
un suo delegato e da sei notai nominati per non piu' di cinque anni
con le modalita' stabilite dal regolamento. La partecipazione alla
Commissione non comporta alcuna indennita' o retribuzione a carico
dello Stato, ne' alcun tipo di rimborso spese.
2. I contenuti dell'archivio informatico dei quesiti non sono
segreti".
4. All'articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Il concorso per la nomina a notaio e' bandito annualmente e nel
bando sono indicati anche i giorni e il luogo di svolgimento della
prova di preselezione.
La domanda di ammissione e' unica tanto per la prova di preselezione
quanto per le prove di esame".
5. All'articolo 13 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953,
come modificato dal regio decreto 2 maggio 1932, n. 496, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"La commissione esaminatrice sovrintende anche allo svolgimento della
prova di preselezione di cui agli articoli 5-bis e 5-ter della legge
16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni;".
6. Il Ministro di grazia e giustizia e' autorizzato ad emanare, con
proprio decreto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il regolamento per l'attuazione degli articoli
5-bis, 5-ter e 5-quater della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
introdotti dal comma 3 del presente articolo, nonche' per
l'attuazione degli articoli 9 e 13 del regio decreto 14 novembre
1926, n. 1953, e successive modificazioni, determinando, tra l'altro,
le caratteristiche ed il contenuto dell'archivio dei quali per la
prova di preselezione, i metodi di assegnazione dei quesiti a ciascun
candidato, il conferimento dei punteggi, le modalita' di formazione
della graduatoria, le caratteristiche dei sistemi operativi e dei
relativi elaborati e quant'altro attinente all'esecuzione della prova
di preselezione ed alla conservazione, gestione ed aggiornamento del
sistema per la prova di preselezione.
7. Fino a quando non sara' operante il sistema per la prova di
preselezione, l'ammissione alle prove scritte del concorso per la
nomina a notaio continua ad essere disciplinata dalle norme
precedentemente in vigore.
8. Il limite di eta' per l'ammissione al concorso per la nomina a
notaio, di cui alla lettera b) del terzo comma dell'articolo 1 della
legge 6 agosto 1926; n. 1365, come modificato dal comma 2 del
presente articolo, non e' elevabile per alcuna causa prevista da
disposizioni anteriori alla presente legge.
9. Per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge resta in vigore, per gli iscritti nel registro
dei praticanti anteriormente alla medesima data di entrata in vigore,
il limite di eta' di cinquanta anni per l'ammissione al concorso per
la nomina a notaio.
10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano ai fatti commessi
dopo la data di entrata in vigore della presente legge e, qualora
piu' favorevoli delle disposizioni previgenti, anche ai fatti
commessi in precedenza, salvo che sia stata pronunciata sentenza
irrevocabile.
11. E' abrogato il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 26 aprile 1947, n. 498.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge n. 89/1913
(Ordinamento del notariato e degli archivi notarili) come
modificato dalla presente legge:
"Art. 5. - Per ottenere la nomina a notaro e'
necessario:
1 essere cittadino del Regno ed aver compiuto l'eta' di
anni 21;
2 essere di moralita' e di condotta sotto ogni rapporto
incensurate;
' 3 non aver subito condanna per un reato non colposo
punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi,
ancorche' sia stata inflitta una pena di durata minore;
l'esercizio dell'azione penale per uno dei predetti reati
comporta la sospensione della iscrizione nel ruolo dei
notai sino al definitivo proscioglimento o sino alla
declaratoria di estinzione del reato';
4 essere fornito della laurea in giurisprudenza data o
confermata in una delle Universita' del Regno;
5 avere ottenuto, dopo conseguita la laurea,
l'iscrizione fra i praticanti presso un Consiglio notarile
ed avere fatto la pratica per due anni continui, dopo
l'iscrizione, presso un notaro del distretto, designato dal
praticante, col consenso del notaro stesso e
coll'approvazione del Consiglio.
Per coloro che sono stati funzionari dell'ordine
giudiziario almeno per due anni, per gli avvocati in
esercizio e per i procuratori pure in esercizio da almeno
due anni, basta la pratica per un anno continuo.
La pratica incominciata in un distretto puo' essere
continuata in un altro distretto; nel qual caso il
praticante dovra' trasferire presso il Consiglio notarile
di quest'ultimo distretto la iscrizione gia' ottenuta
nell'altro e fare la pratica presso il notaro del distretto
in cui intende proseguirla;
6 avere sostenuto con approvazione un esame di
idoneita', dopo compiuta la pratica notarile".
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n.
1365/1926 (Norme per il conferimento di posti notarili)
come modificato dalla presente legge:
"Art. 1. - I notai sono nominati con decreto reale in
seguito a concorso per esame, che sara' tenuto in Roma
almeno una volta all'anno, per quel numero di posti che
sara' determinato dal Ministro per la giustizia.
L'esame avra' carattere teorico-pratico e le modalita'
relative saranno stabilite con decreto del Ministro stesso.
Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono:
a) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5
della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive
modificazioni; tuttavia l'esercizio dell'azione penale per
un reato non colposo punito con pena non inferiore nel
minimo a sei mesi non impedisce la partecipazione al
concorso;
b) non aver compiuto gli anni quaranta alla data del
bando di concorso;
c) aver superato la prova di preselezione
informatica".
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 358/1970 (Modifica
delle norme concernenti la documentazione delle domande di
ammissione ai concorsi per esame per la nomina a notaio) e'
il seguente:
"Art. 1. (Domanda di ammissione al concorso per esame
per la nomina a notaio). - Nella domanda, in carta legale,
per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono
dichiarare:
la data ed il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana;
il comune nella cui lista elettorale sono iscritti,
ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalla lista medesima;
le eventuali condanne penali riportate;
l'inesistenza di sentenze di fallimento, di
interdizione o di inabilitazione pronunciate nei propri
confronti;
il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza;
il compimento, entro il termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso,
della pratica notarile, con la indicazione del relativo
periodo e del consiglio notarile nella cui circoscrizione
la pratica stessa e' stata effettuata;
l'esenzione da difetti che importino inidoneita'
all'esercizio delle funzioni notarili.
La firma in calce alla domanda deve essere autenticata
da un notaio o dal segretario comunale del luogo di
residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali e'
sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale
prestano servizio.
L'amministrazione provvede di ufficio all'accertamento
dei requisiti della buona condotta, dell'assenza di
precedenti penali, di carichi pendenti, di declaratorie di
fallimento, di interdizione e di inabilitazione.
Alla domanda i concorrenti devono allegare:
quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un
ufficio del registro della tassa erariale di lire seimila
stabilita dall'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n.
1878, per ammissione ad esami di abilitazione
professionale. Sono esenti dal pagamento di questa tassa
coloro che siano risultati idonei in un concorso per esame
per la nomina a notaio;
quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un
archivio notarile della somma di lire tremila, di cui lire
mille per tassa di concorso e lire duemila per contributo
alle spese di concorso.".
- Si riporta il testo degli articoli 9 e 13 del R.D. n.
1953/1926 (Disposizioni sul conferimento dei posti di
notaro) come modificati dalla presente legge:
"Art. 9. - Il concorso per esame e' disposto con decreto
ministeriale che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del Regno e inserito nel Bollettino ufficiale del Ministero
della giustizia.
Il decreto contiene l'elenco dei posti messi a concorso,
stabilisce il termine per la presentazione delle domande di
ammissione e indica i giorni in cui avranno luogo le prove.
Il concorso per la nomina a notaio e' bandito annualmente
e nel bando sono indicati anche i giorni e il luogo di
svolgimento della prova di preselezione.
La domanda di ammissione e' unica tanto per la prova di
preselezione quanto per le prove di esame".
"Art. 13. - La commissione esaminatrice, da nominarsi
con decreto del Ministro per la giustizia, e' composta:
a) di un magistrato, anche se trattenuto al Ministero,
avente grado non inferiore a consigliere di Cassazione o
equiparato, il quale la presiede;
b) di un professore di materie giuridiche in una
universita' o istituto superiore di grado universitario;
c) di un consigliere di Corte d'Appello o equiparato
trattenuto al Ministero della giustizia con funzione di
direttore capo di ufficio o di ispettore superiore;
d) di due notai anche se cessati dall'esercizio
notarile.
La commissione esaminatrice sovrintende anche allo
svolgimento della prova di preselezione di cui agli
articoli 5-bis e 5-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
e successive modificazioni;".
- Il testo del D.Lgs. C.P.S. n. 498/1947 (Modificazioni
alla legge notarile) era il seguente:
1. - Per tutti gli effetti riguardanti la durata della
pratica notarile i segretari comunali e provinciali, che
abbiano almeno due anni di servizio effettivo dalla data di
iscrizione nei rispettivi ruoli, sono equiparati a coloro
che si trovino nelle condizioni previste dal n. 5, primo
capoverso, dell'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.
2. - Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.