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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Principi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici
obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli)
1. La presente legge ridefinisce il sistema previdenziale allo
scopo di garantire la tutela prevista dall'articolo 38 della
Costituzione, definendo i criteri di calcolo dei trattamenti
pensionistici attraverso la commisurazione dei trattamenti alla
contribuzione, le condizioni di accesso alle prestazioni con
affermazione del principio di flessibilita', l'armonizzazione degli
ordinamenti pensionistici nel rispetto della pluralita' degli
organismi assicurativi, l'agevolazione delle forme pensionistiche
complementari allo scopo di consentire livelli aggiuntivi di
copertura prevenzione, la stabilizzazione della spesa pensionistica
nel rapporto con il prodotto interno lordo e lo sviluppo del sistema
previdenziale medesimo.
2. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi
fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Le
successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o
deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni
delle sue disposizioni. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo
3, lettera h), dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, adottato
con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e dalle relative
norme di attuazione; la cui armonizzazione con i principi della
presente legge segue le procedure di cui all'articolo 48-bis dello
Statuto stesso.
3. La presente legge costituisce parte integrante della manovra di
finanza pubblica per gli anni 1995-1997 e di quella per gli anni
1996-1998 e concorre al mantenimento dei limiti massimi del saldo
netto da finanziarie e del ricorso al mercato finanziario stabiliti
dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725
(legge finanziaria 1995). Le successive disposizioni determinano gli
effetti finanziari di contenimento stabiliti dall'articolo 13, comma
1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e realizzano gli obiettivi
quantitativi di cui alla allegata tabella 1, ai sensi dell'articolo
11-ter, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
4. Per gli anni 1996-1997, al fine di integrare gli effetti
finanziari in termini di competenza di cui al comma 3, sono
considerate le maggiori entrate di cui al decreto-legge 23 febbraio
1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo
1995, n. 85, rispettivamente per lire 295 miliardi e per lire 1.880
miliardi.
5. Nel triennio 1996-1998, qualora non siano realizzati gli
obiettivi quantitativi di contenimento della spesa previdenziale di
cui alla allegata tabella 1, il Governo della Repubblica adotta
misure di modificazione dei parametri dell'ordinamento previdenziale
necessarie a ripristinare, a decorrere dall'anno di riferimento della
medesima manovra finanziaria, il pieno rispetto degli obiettivi
finanziari di cui alla tabella predetta. Le modifiche dei parametri
devono riguardare i singoli comparti nei quali si sono verificati gli
scostamenti. Ai fini del riequilibrio finanziario del sistema
previdenziale non puo' prevedersi l'aumento delle entrate se non per
il limitato periodo necessario alla produzione degli effetti
derivanti dalla predetta modifica dei parametri e nel comparto in cui
si verifica lo scostamento. A decorrere dal 1998, nel documento di
programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 3 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, in apposita sezione nella parte dedicata
agli andamenti tendenziali, sono analizzate le proiezioni per il
successivo decennio della spesa previdenziale. Ove si riscontrino
scostamenti al percorso di riequilibrio previsto dal comma 3, nella
parte dedicata alla definizione degli obiettivi, ovvero, risulti
tendenzialmente in peggioramento l'equilibrio patrimoniale e
finanziario dei singoli fondi del sistema previdenziale obbligatorio,
sono indicate le correzioni da apportare alla presente legge con
apposito provvedimento. Per quanto previsto dal presente comma il
Governo si avvale del Nucleo di valutazione per la spesa
previdenziale di cui al comma 44 che, a tal fine, e' tenuto a
predisporre una serie di indicatori idonei a valutare la dinamica
dell'equilibrio finanziario relativo ai flussi previdenziali di
ciascuna gestione del sistema previdenziale obbligatorio.
6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale
obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, e'
determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante
individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di
cui all'allegata tabella A relativo all'eta' dell'assicurato al
momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni di anno
rispetto all'eta' dell'assicurato al momento del pensionamento, il
coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari
al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di
trasformazione dell'eta' immediatamente superiore e il coefficiente
dell'eta' inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi.
Ad ogni assicurato e' inviato, con cadenza annuale, un estratto conto
che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante
contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa.
7. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema
contributivo, nei casi di maturazione di anzianita' contributive pari
o superiori a 40 anni si applica il coefficiente di trasformazione
relativo all'eta' di 57 anni, in presenza di eta' anagrafica
inferiore. Ai fini del computo delle predette anzianita' non
concorrono le anzianita' derivanti dal riscatto di studio e dalla
prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e la
contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il
raggiungimento del diciottesimo anno di eta' e' moltiplicata per 1,5.
8. Ai fini della determinazione del montante contributivo
individuale si applica alla base imponibile l'aliquota di computo nei
casi che danno luogo a versamenti, ad accrediti o ad obblighi
contributivi e la contribuzione cosi' ottenuta si rivaluta su base
composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della
contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.
9. Il tasso annuo di capitalizzazione e' dato dalla variazione
media quinquennale del prodotto interno lordo, (PIL) nominale,
appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da
rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica
del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai
soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi
alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la
revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi.
10. Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed
alle forme sostitutive ed esclusive della medesima l'aliquota per il
computo della pensione e' fissata al 33 per cento. Per i lavoratori
autonomi iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) detta aliquota e' fissata al 20 per cento.
11. Sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento
effettivo del tasso di variazione del PLI di lungo periodo rispetto
alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale,
rilevati dall'ISTAT, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentito il Nucleo di valutazione di cui al comma 44, di
concerto con il Ministro del tesoro, sentite le competenti
Commissioni parlamentari e le organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, ridetermina, ogni dieci anni, il coefficiente di
trasformazione previsto al comma 6.
12. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al
comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere
un'anzianita' contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione e'
determinata dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente alle anzianita'
acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con
riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il
sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente
alla predetta data;
b) della quota di pensione corrispondente al trattamento
pensionistico relativo alle ulteriori anzianita' contributive
calcolato secondo il sistema contributivo.
13. Per i lavoratori gia' iscritti alle forme di previdenza di cui
al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere
un'anzianita' contributiva di almeno diciotto anni, la pensione e'
interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema
retributivo.
14. L'importo dell'assegno di invalidita' di cui alla legge 12
giugno 1984, n. 222, liquidato con il sistema contributivo, ovvero la
quota di esso nei casi di applicazione del comma 12, lettera b), sono
determinati secondo il predetto sistema, assumendo il coefficiente di
trasformazione relativo all'eta' di 57 anni nel caso in cui l'eta'
dell'assicurato all'atto dell'attribuzione dell'assegno sia ad essa
inferiore. Il predetto coefficiente di trasformazione e' utilizzato
per il calcolo delle pensioni ai superstiti dell'assicurato nel caso
di decesso ad un'eta' inferiore ai 57 anni.
15. Per il calcolo delle pensioni di inabilita' secondo i sistemi
di cui ai commi da 6 a 12, le maggiorazioni di cui all'articolo 2,
comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222, si computano, secondo il
sistema contributivo, per l'attribuzione di un'anzianita'
contributiva complessiva non superiore a 40 anni, aggiungendo al
montante individuale, posseduto all'atto dell'ammissione al
trattamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo
mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di eta'
dell'interessato computata in relazione alla media delle basi annue
pensionabili possedute negli ultimi cinque anni e rivalutate ai sensi
dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503. Per la liquidazione del trattamento si assume il coefficiente
di trasformazione di cui al comma 14.
16. Alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema
contributivo non si applicano le disposizioni sull'integrazione al
minimo.
17. Con decorrenza dal 1 gennaio 1996, per i casi regolati dagli
articoli 3, comma 3, e 7, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, l'incremento delle settimane di riferimento
delle retribuzioni pensionabili, gia' previsto nella misura del 50
per cento, e' sostituito dalla misura del 66,6 per cento del numero
delle settimane intercorrenti tra il 1 gennaio 1996 e la data di
decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto.
18. Per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS che al 31 dicembre
1992 abbiano avuto un'anzianita' contributiva pari o superiore ai 15
anni, gli incrementi di cui al comma 17 ai fini della determinazione
della base pensionabile trovano applicazione nella stessa misura e
con la medesima decorrenza e modalita' di computo ivi previste, entro
il limite delle ultime 780 settimane di contribuzione antecedenti la
decorrenza della pensione.
19. Per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono
liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni
di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianita' sono sostituite
da un'unica prestazione denominata "pensione di vecchiaia".
20. Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa
risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue al compimento del
cinquantasettesimo anno di eta', a condizione che risultino versati e
accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di
contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti essere
non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui
all'articolo 3, commi 6 e 7. Si prescinde dal predetto requisito
anagrafico al raggiungimento della anzianita' contributiva non
inferiore a 40 anni, determinata ai sensi del comma 7, secondo
periodo, nonche' dal predetto importo dal sessantacinquesimo anno di
eta'. Qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi
per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai
medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per infortunio
sul lavoro o malattia professionale in conseguenza del predetto
evento e che si trovino nelle condizioni reddituali di cui
all'articolo 3, comma 6, compete una indennita' una tantum, pari
all'ammontare dell'assegno di cui al citato articolo 3, comma 6,
moltiplicato per il numero delle annualita' di contribuzione
accreditata a favore dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi in
base ai criteri operanti per la pensione ai superstiti. Per periodi
inferiori all'anno, la predetta indennita' e' calcolata in
proporzione alle settimane coperte da contribuzione. Il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, determina, con decreto, le modalita' e i termini per il
conseguimento dell'indennita'.
21. Per i pensionati di eta' inferiore ai 63 anni la pensione di
vecchiaia di cui al comma 19 non e' cumulabile con redditi da lavoro
dipendente nella loro interezza e con quelli da lavoro autonomo nella
misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo
dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza con i
redditi stessi.
22. Per i pensionati di eta' pari o superiore ai 63 anni la
pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non e' cumulabile con
redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50 per
cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione
generale obbligatoria e fino a concorrenza dei redditi stessi.
23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione e'
conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di
anzianita' contributiva e anagrafica previsti dalla normativa
previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come
integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori e' data
facolta' di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico
esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ivi comprese
quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al
comma 19, a condizione che abbiano maturato un'anzianita'
contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque
nel sistema medesimo.
24. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
disposizioni in materia di criteri di calcolo, di retribuzioni di
riferimento, di coefficienti di rivalutazione e di ogni altro
elemento utile alla ricostruzione delle posizioni assicurative
individuali ai fini dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 23,
avendo presente, ai fini del computo del montante contributivo per i
periodi di contribuzione fino al 31 dicembre 1995, l'andamento delle
aliquote vigente nei diversi periodi, nel limite massimo della
contemporanea aliquota in atto presso il Fondo pensioni lavoratori
dipendenti.
25. Il diritto alla pensione di anzianita' dei lavoratori
dipendenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e delle forme di essa
sostitutive ed esclusive si consegue:
a) al raggiungimento di un'anzianita' contributiva pari o
superiore a 35 anni, in concorrenza con almeno 57 anni di eta'
anagrafica;
b) al raggiungimento di un'anzianita' contributiva non inferiore
a 40 anni;
c) al raggiungimento di un'anzianita' contributiva non inferiore
a 37 anni, o comunque a quella riportata nella colonna 2
dell'allegata tabella B, se superiore, nei casi in cui rapporto di
lavoro sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo parziale,
ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
e successive modificazioni. La pensione maturata e' cumulabile con la
retribuzione ed e' ridotta in ragione inversamente proporzionale alla
riduzione, non superiore al 50 per cento, dell'orario normale di
lavoro; la somma della pensione e della retribuzione non puo'
comunque superare l'ammontare della retribuzione spettante al
lavoratore che, a parita' di altre condizioni, presti la sua opera a
tempo pieno.
26. Per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme previdenziali
di cui al comma 25, fermo restando il requisito dell'anzianita'
contributiva pari o superiore a trentacinque anni, nella fase di
prima applicazione, il diritto alla pensione di anzianita' si
consegue in riferimento agli anni indicati nell'allegata tabella B,
con il requisito anagrafico di cui alla medesima tabella B, colonna
1, ovvero, a prescindere dall'eta' anagrafica, al conseguimento della
maggiore anzianita' contributiva di cui alla medesima tabella B,
colonna 2.
27. Il diritto alla pensione anticipata di anzianita' per le forme
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti e' conseguibile, nella fase transitoria,
oltre che nei casi previsti dal comma 26, anche:
a) ferma restando l'eta' anagrafica prevista dalla citata
tabella B, in base alla previgente disciplina degli ordinamenti
previdenziali di appartenenza ivi compresa l'applicazione delle
riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'articolo 11, comma
16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
b) a prescindere dall'eta' anagrafica di cui alla lettera a), in
presenza dei requisiti di anzianita' contributiva indicati
nell'allegata tabella C, con applicazione delle riduzioni percentuali
sulle prestazioni di cui all'allegata tabella D che operano altresi'
per i casi di anzianita' contributiva ricompresa tra i 29 e i 37 anni
alla data del 31 dicembre 1995. I lavoratori, ai quali si applica la
predetta tabella D, possono accedere al pensionamento al 1 gennaio
dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito
contributivo prescritto.
28. Per i lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria, oltre che nell'ipotesi di cui al comma 25, lettera b),
il diritto alla pensione di anzianita' si consegue al raggiungimento
di un'anzianita' contributiva non inferiore a 35 anni ed al
compimento del cinquantasettesimo anno di eta'. Per il biennio
1996-1997 il predetto requisito di eta' anagrafica e' fissato al
compimento del cinquantaseiesimo anno di eta'.
29. I lavoratori, che risultano essere in possesso dei requisiti
di cui ai commi 25, 26, 27, lettera a), e 28: entro il primo
trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento di anzianita'
al 1 luglio dello stesso anno, se di eta' pari o superiore a 57 anni;
entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1
ottobre dello stesso anno, se di eta' pari o superiore a 57 anni;
entro il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1
gennaio dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, possono
accedere al pensionamento al 1 aprile dell'anno successivo. In fase
di prima applicazione, la decorrenza delle pensioni e' fissata con
riferimento ai requisiti di cui alla allegata tabella E per i
lavoratori dipendenti e autonomi, secondo le decorrenze ivi indicate.
Per i lavoratori iscritti ai regimi esclusivi dell'assicurazione
generale obbligatoria, che accedono al pensionamento secondo quanto
previsto dal comma 27, lettera b), la decorrenza della pensione e'
fissata al 1 gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del
requisito di anzianita' contributiva.
30. All'articolo 13, comma 5, lettera c), della legge 23 dicembre
1994, n. 724, le parole: "fino a 30 anni" sono sostituite dalle
seguenti: "inferiore a 31 anni". Per i lavoratori dipendenti privati
e pubblici in possesso alla data del 31 dicembre 1993 del requisito
dei 35 anni di contribuzione di cui all'articolo 13, comma 10, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, la decorrenza della pensione, ove non
gia' stabilita con decreto ministeriale emanato ai sensi del medesimo
comma, e' fissata al 1 settembre 1995. I lavoratori autonomi iscritti
all'INPS, in possesso del requisito contributivo di cui al predetto
articolo 13, alla data del 31 dicembre 1993 ivi indicata, possono
accedere al pensionamento al 1 gennaio 1996.
31. Per il personale del comparto scuola, ai fini dell'accesso al
trattamento di pensione, la cessazione del servizio ha effetto dalla
data di inizio dell'anno scolastico e il relativo trattamento
economico decorre dalla stessa data, fermo restando quando disposto
dall'articolo 13, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Coloro che abbiano presentato domanda di pensionamento anticipato in
data successiva al 28 settembre 1994 possono revocare la domanda
stessa entro 20 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della presente legge. Non sono disponibili, per le
operazioni di trasferimento e passaggio relative all'anno scolastico
1995 - 1996, i posti del personale del comparto scuola che ha
presentato domanda di pensionamento anticipato in data successiva al
28 settembre 1994. Al personale del comparto scuola si applica
l'articolo 13, comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
32. Le previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso
e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianita'
continuano a trovare applicazione: nei casi di cessazione dal
servizio per invalidita' derivanti o meno da cause di servizio; nei
casi di trattamenti di mobilita' previsti dall'articolo 7, commi 6 e
7, della legge 23 luglio 1991, n. 223; nei casi di pensionamenti
anticipati, previsti da norme specifiche alla data del 30 aprile
1995, in connessione ad esuberi strutturali di manodopera; per i
lavoratori privi di vista. Le predette disposizioni si applicano
altresi':
a) per i lavoratori di cui all'articolo 13, comma 4, lettera e),
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ove conseguano il requisito
contributivo previsto dai rispettivi ordinamenti durante il periodo
di fruizione dell'indennita' di mobilita';
b) per i lavoratori che raggiungano nel corso del 1995 il
requisito previsto dall'articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n.
153, in base ai benefici di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 8,
della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, e nel
medesimo anno presentino domanda di pensionamento.
33. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, e' aggiunto il seguente periodo: "Con effetto dal 1
gennaio 2009 i predetti aumenti saranno stabiliti nel limite di un
punto percentuale della base imponibile a valere sulle fasce di
pensione fino a lire dieci milioni annui".
34. L'articolo 3 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. Ai fini dell'ammissione al beneficio di cui
all'articolo 2 e alla copertura dei relativi oneri:
a) per i lavoratori del settore privato, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, su proposta congiunta delle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, sono individuate per ciascuna
categoria le mansioni particolarmente usuranti e sono determinate le
modalita' di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota
contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti
all'anticipo dell'eta' pensionabile;
b) per i lavoratori autonomi assicurati presso l'INPS, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, su proposta delle organizzazioni
di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono
definite le mansioni ritenute particolarmente usuranti e sono
determinate le modalita' di copertura dei conseguenti oneri
attraverso una aliquota contributiva definita secondo criteri
attuariali riferiti all'anticipo dell'eta' pensionabile. Con il
medesimo decreto sono stabiliti i termini e le modalita' per la
verifica e di controllo in ordine all'espletamento, da parte dei
lavoratori medesimi, delle attivita' particolarmente usuranti;
c) per i lavoratori del settore pubblico, con decreto del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del
tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore,
sono individuate le mansioni particolarmente usuranti nei singoli
comparti e sono definite le modalita' di copertura dei conseguenti
oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo i criteri
attuariali riferiti all'anticipo dell'eta' pensionabile, nell'ambito
delle risorse finanziarie preordinate ai rinnovi dei rispettivi
contratti di lavoro.
2. Sulle aliquote contributive di cui al comma 1 non operano
misure di fiscalizzazione e di agevolazione comunque denominate.
3. Ove le organizzazioni sindacali non formulino le proposte di
cui al comma 1, lettera a), il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita una
commissione tecnico-scientifica istituita dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita',
stabilisce le modalita' di copertura degli oneri, determinandone
l'entita' ed i criteri di ripartizione tra le parti nell'ambito del
settore, consideratene le caratteristiche.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione
istituita ai sensi del comma 3 sara' riconosciuto un concorso alla
copertura degli oneri di cui al comma 1 relativi a determinate
mansioni in ragione delle caratteristiche di maggiore gravita'
dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza
della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio
professionale di particolare intensita', delle peculiari
caratteristiche dei rispettivi ambiti di attivita' con riferimento
particolare alle componenti socio-economiche che le connotano. Il
concorso non puo' superare il 20 per cento del corrispondente onere
ed e' attribuito nell'ambito delle risorse preordinate a tale scopo,
determinate, in fase di prima applicazione, in 250 miliardi di lire
annui a decorrere dal 1996. Le predette risorse possono essere
adeguate in relazione ai dati biostatistici e di esperienza
registrati. Il predetto decreto e' emanato entro sei mesi dalla
richiesta avanzata dalle parti nelle proposte formulate ai sensi del
comma 1.
5. La commissione di cui al comma 3 si avvale di un Osservatorio
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per analisi e indagini sulle attivita' usuranti, su quelle nocive,
sull'aspettative di vita, sull'esposizione al rischio professionale.
Di tale Osservatorio fanno parte esperti designati dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della sanita',
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(ISPESL), dall'ISTAT, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dall'INPS, dall'Ente
nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati
dell'agricoltura (ENPAIA), dall'Istituto nazionale di previdenza per
i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dall'Istituto di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e da istituti
universitari competenti"
35. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto
1993, n. 374, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i
lavoratori impegnati in lavori particolarmente usuranti, per le
caratteristiche di maggior gravita' dell'usura che questi presentano,
anche sotto il profilo delle aspettative di vita e dell'esposizione
al rischio professionale di particolare intensita', viene, inoltre
ridotto il limite di anzianita' contributiva di un anno ogni dieci di
occupazione nelle attivita' di cui sopra, fino ad un massimo di
ventiquattro mesi complessivamente considerati".
36. I limiti di eta' anagrafica, di cui ai commi 25, 26, 27 e 28,
sono ridotti fino ad un anno per i lavoratori nei cui confronti
trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 11
agosto 1993, n. 374, come modificato ai sensi dei commi 34 e 35.
37. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema
contributivo, il lavoratore, nei cui confronti trovano applicazione
le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374,
come modificato ai sensi dei commi 34 e 35, puo' optare per
l'applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'eta'
anagrafica all'atto del pensionamento, aumentato di un anno per ogni
sei anni di occupazione nelle attivita' usuranti ovvero per
l'utilizzazione del predetto periodo di aumento ai fini
dell'anticipazione dell'eta' pensionabile fino ad un anno rispetto al
requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19.
38. Per l'attuazione dei commi da 34 a 37 e' autorizzata la spesa
di lire 250 miliardi annui, a decorrere dal 1996. All'onere per gli
anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
proiezioni per i medesimi anni: per lire 100 miliardi
dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e per lire 150 miliardi dell'accantonamento
relativo al Ministero della pubblica istruzione, iscritti, ai fini
del bilancio triennale 1995 - 1997, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.
39. Con uno o piu' decreti, da emanare entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della
Repubblica e' delegato ad emanare norme intese a riordinare,
armonizzare e razionalizzare, nell'ambito delle vigenti risorse
finanziarie, le discipline dei diversi regimi previdenziali in
materia di contribuzione figurativa, di ricongiunzione, di riscatto e
di prosecuzione volontaria nonche' a conformarle al sistema
contributivo di calcolo, secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:
a) armonizzazione, con riferimento anche ai periodi massimi
riconoscibili, con particolare riferimento alle contribuzioni
figurative per i periodi di malattia, per i periodi di maternita' e
per aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, e successive modificazioni, e degli articoli 3, comma 32, e
11, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Per i periodi di
maternita', revisione dei criteri di accredito figurativo, in
costanza di rapporto lavorativo, escludendo che l'anzianita'
contributiva pregressa ne costituisca requisito essenziale;
b) conferma della copertura assicurativa prevista dalla
previgente disciplina per casi di disoccupazione;
c) previsione della copertura assicurativa, senza oneri a carico
dello Stato e secondo criteri attuariali, dei periodi di interruzione
del rapporto di lavoro consentiti da specifiche disposizioni per la
durata massima di tre anni; nei casi di formazione professionale,
studio e ricerca e per le tipologie di inserimento nel mercato del
lavoro ove non comportanti rapporti di lavoro assistiti da obblighi
assicurativi, nei casi di lavori discontinui, saltuari, precari e
stagionali per i periodi intercorrenti non coperti da tali obblighi
assicurativi.
40. Per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente
secondo il sistema contributivo, sono riconosciuti i seguenti periodi
di accredito figurativo:
a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza
dei figli fino al sesto anno di eta' in ragione di centosettanta
giorni per ciascun figlio;
b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno
di eta', al coniuge e al genitore purche' conviventi, nel caso
ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, per la durata di venticinque giorni
complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di ventiquattro
mesi;
c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del
verificarsi dell'evento maternita', e' riconosciuto alla lavoratrice
un anticipo di eta' rispetto al requisito di accesso alla pensione di
vecchiaia di cui al comma 19 pari a quattro mesi per ogni figlio e
nel limite massimo di dodici mesi. In alternativa al detto anticipo
la lavoratrice puo' optare per la determinazione del trattamento
pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui all'allegata
tabella A, relativo all'eta' di accesso al trattamento pensionistico,
maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due
anni in caso di tre o piu' figli.
41. La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei
superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime
dell'assicurazione generale obbligatoria e' estesa a tutte le forme
esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli
figli di minori eta', studenti, ovvero inabili, l'aliquota
percentuale della pensione e' elevata al 70 per cento limitatamente
alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti
pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del
beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il
trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma
con la pensione ai superstiti ridotta non puo' essere comunque
inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il
reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente
precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I
limiti di cumulabilita' non si applicano qualora il beneficiario
faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore eta',
studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al
primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti
previdenziali piu' favorevoli in godimento alla data di entrata in
vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri
miglioramenti.
42. All'assegno di invalidita' nei casi di cumulo con redditi da
lavoro dipendente, autonomo o di impresa si applicano le riduzioni di
cui all'allegata tabella G. Il trattamento derivante dal cumulo dei
redditi con l'assegno di invalidita' ridotto non puo' essere comunque
inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il
reddito risultasse pari al limite massimo della fascia immediatamente
precedente quella nella quale il reddito posseduto si colloca. Le
misure piu' favorevoli per i trattamenti in essere alla data di
entrata in vigore della presente legge sono conservate fino al
riassorbimento con i futuri miglioramenti.
43. Le pensioni di inabilita', di reversibilita' o l'assegno
ordinario di invalidita' a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti,
liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia
professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata
per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita
stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali piu' favorevoli
in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con
riassorbimento sui futuri miglioramenti.
44. E' istituito, alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, un Nucleo di valutazione della spesa
previdenziale con compiti di osservazione e di controllo dei singoli
regimi assicurativi, degli andamenti economico-finanziari del sistema
previdenziale obbligatorio, delle dinamiche di correlazione tra
attivi e pensionati, e dei flussi di finanziamento e di spesa, anche
con riferimento alle singole gestioni, nonche' compiti di propulsione
e verifica in funzione della stabilizzazione della spesa
previdenziale. A tal fine il Nucleo, tra l'altro, provvede:
a) ad informare il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale sulle vicende gestionali che possono interessare l'esercizio
di poteri di intervento e vigilanza;
b) a riferire periodicamente al predetto Ministro sugli
andamenti gestionali formulando, se del caso, proposte di
modificazioni normative;
c) a programmare ed organizzare ricerche e rilevazioni anche
mediante acquisizione di dati e informazioni presso ciascuna delle
gestioni;
d) a predisporre per gli adempimenti di cui al comma 46
relazioni in ordine agli aspetti economico-finanziari e gestionali
inerenti al sistema pensionistico pubblico;
e) a collaborare con il Ministro del tesoro per la definizione
del conto della previdenza di cui all'articolo 65, comma 1, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni;
f) a svolgere le attivita' di cui ai commi 5 e 11.
45. Il Nucleo di valutazione di cui al comma 44 e' composto da non
piu' di quindici membri che abbiano particolare competenza e
specifica esperienza in materia previdenziale nei diversi profili
giuridico ed economico-statistico-attuariale, nominati, per un
periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro. IL Nucleo e' composto da magistrati
amministrativi e contabili di cui uno in veste di coordinatore, da
personale appartenente ai ruoli dei professori universitari, da
personale appartenente ai ruoli di Amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, e di enti pubblici anche economici, nonche'
da esperti, in numero non superiore a cinque, non appartenenti alle
categorie predette; i componenti del Nucleo sono collocati, ove ne
venga fatta richiesta dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, fuori ruolo conservando il trattamento delle amministrazioni
di provenienza, senza avere diritto ad ulteriori compensi. Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati le modalita'
organizzative e di funzionamento del Nucleo di valutazione, la
remunerazione dei membri medesimi in armonia con i criteri correnti
per la determinazione dei compensi per attivita' di pari
qualificazione professionale, il numero e le professionalita' dei
dipendenti appartenenti al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale o di altre Amministrazioni dello Stato da impiegare presso il
Nucleo medesimo anche attraverso l'istituto del distacco. Per il
funzionamento del Nucleo, ivi, compreso il compenso ai componenti, e'
autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni annue a decorrere dal
1996. Al relativo onere, per gli anni 1996 e 1997, si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni
dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, iscritto ai fini del bilancio triennale 1995-1997
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1995.
46. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce,
con periodicita' biennale, al Parlamento sugli aspetti economico -
finanziari ed attuativi inerenti alla riforma previdenziale recata
dalla presente legge.
AVVERTENZA:
Per motivi di urgenza si omette la pubblicazione delle
note al testo della presente legge, considerata altresi' la
notevole complessita' di redazione delle medesime.
Pertanto, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento
di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo
1986, n. 217, si procedera' alla ripubblicazione del testo
aggiornato della legge, corredato delle relative note
esplicative, nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale - serie generale - del 25 agosto 1995.