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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. E' convertito in legge il decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239,
recante norme in materia di determinazione del tetto massimo degli
onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attivita' di cui
all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10
ottobre 1994, n. 645.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 122.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 agosto 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
MANCUSO, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
144 del 22 giugno 1995.
In questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 21, e'
ripubblicato il testo del decreto-legge 21 giugno 1995, n.
239, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8,
comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.
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