Legge Ordinaria n. 340 del 08/08/1995 Pubblicata nella G.U. del 18 agosto 1995, n. 192
Estensione dei benefici di cui agli articoli 4 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  L'elargizione  di  cui  all'articolo  4  e  l'opzione  di   cui
all'articolo  5  della  legge  20  ottobre 1990, n. 302, si applicano
anche ai componenti le famiglie di coloro che hanno perso la vita  in
occasione  del disastro aereo occorso il 27 giugno 1980 nella zona di
Ustica all'aeromobile DC 9 della societa' ITAVIA durante il  volo  di
linea Bologna-Palermo.
  2.  Ai  fini  dell'attuazione della disposizione di cui al comma 1,
nonche' della determinazione della  cumulabilita'  del  beneficio  si
applicano gli articoli 6, 10, 13 e 16 della legge 20 ottobre 1990, n.
302.  Il  termine di cui all'articolo 6 della citata legge n. 302 del
1990 e' fissato, ai fini della  presente  legge,  in  novanta  giorni
dalla data della sua entrata in vigore.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             - Il testo degli articoli 4 e 5 della legge  20  ottobre
          1990,  n.  302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo
          e della criminalita' organizzata), e' il seguente:
             "Art. 4 (Elargizione ai superstiti). - 1. Ai  componenti
          la  famiglia  di  colui  che  perda  la vita per effetto di
          ferite o lesioni riportate in conseguenza  dello  svolgersi
          delle azioni od operazioni di cui all'art. 1 e' corrisposta
          una  elargizione  complessiva, anche in caso di concorso di
          piu'  soggetti,  di  lire  150  milioni,  secondo  l'ordine
          fissato  dall'art.  6  della  legge 13 agosto 1980, n. 466,
          come sostituito dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n.
          720.
             2. L'elargizione  di  cui  al  comma  1  e'  corrisposta
          altresi'  a  soggetti non parenti ne' affini, ne' legati da
          rapporto di coniugio, che  risultino  conviventi  a  carico
          della  persona  deceduta  negli  ultimi tre anni precedenti
          l'evento ed ai conviventi more uxorio; detti soggetti  sono
          all'uopo  posti,  nell'ordine  stabilito  dal citato art. 6
          della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i  fratelli  e  le
          sorelle conviventi a carico".
             "Art.   5   (Opzione   dei  superstiti  per  un  assegno
          vitalizio). - 1. Il coniuge di cittadinanza italiana  o  il
          convivente  more  uxorio  e  i  parenti  a  carico entro il
          secondo grado di cittadinanza italiana possono  optare,  se
          destinatari in tutto o in parte della elargizione di cui al
          comma  1  dell'art. 4, in base all'ordine di spettanza, per
          un  assegno  vitalizio  personale  a   loro   favore,   non
          reversibile, del seguente ammontare:
               a)    lire   600   mila   mensili,   se   i   chiamati
          all'elargizione sono in numero non superiore a tre;
               b)   lire   375   mila   mensili,   se   i    chiamati
          all'elargizione sono quattro o cinque;
               c)    lire   300   mila   mensili,   se   i   chiamati
          all'elargizione sono in numero superiore a cinque".
          Note all'art. 1:
             - Per il testo degli articoli 4 e 5 della  citata  legge
          n. 302/1990 si veda in nota al titolo.
             -  Il  testo  degli articoli 6, 10, 13 e 16 della citata
          legge n.  302/1990 e' il seguente:
             "Art. 6  (Termini  e  modalita'  per  l'attivazione  dei
          procedimenti di corresponsione dei benefici). - 1. Nei casi
          previsti  dalla  presente  legge,  gli  interessati  devono
          presentare domanda entro il termine  di  decadenza  di  due
          anni dalla data dell'evento lesivo o del decesso.
             2.  Si  prescinde dalla domanda, e si procede d'ufficio,
          nel caso di dipendente pubblico vittima del dovere.
             3. Per i benefici relativi ad eventi verificatisi  prima
          della  data  di  entrata  in vigore della presente legge si
          procede in ogni caso a domanda degli interessati".
             "Art. 10 (Autonomia del beneficio e concorrenza  con  il
          risarcimento  del danno). - 1. Le elargizioni e gli assegni
          vitalizi  di  cui  alla   presente   legge   sono   erogati
          indipendentemente  dalle  condizioni economiche e dall'eta'
          del soggetto leso o dei soggetti beneficiari e dal  diritto
          al   risarcimento  del  danno  agli  stessi  spettante  nei
          confronti dei responsabili dei fatti delittuosi.
             2. Tuttavia, se il  beneficiario  ha  gia'  ottenuto  il
          risarcimento  del  danno,  il  relativo  importo  si detrae
          dall'entita' dell'elargizione. Nel caso  di  corresponsione
          di  assegno  vitalizio  la  detrazione e' operata dopo aver
          proceduto alla capitalizzazione dello stesso, moltiplicando
          l'ammontare annuale dell'assegno  per  il  numero  di  anni
          corrispondente  alla differenza tra l'eta' del beneficiario
          e la cifra 75.
             3.  Qualora  il  risarcimento  non  sia   stato   ancora
          conseguito,  lo  Stato  e'  surrogato,  fino  all'ammontare
          dell'elargizione    o    della    somma    relativa    alla
          capitalizzazione  dell'assegno  vitalizio,  nel diritto del
          beneficiario verso i responsabili".
             "Art. 13  (Concorso  di  benefici).  -  1.  Gli  assegni
          vitalizi  previsti dalla presente legge non sono cumulabili
          con  provvidenze   pubbliche   a   carattere   continuativo
          conferite   o   conferibili   in   ragione  delle  medesime
          circostanze, quale che sia la situazione  soggettiva  della
          persona lesa o comunque beneficiaria.
             2.  Parimenti, le elargizioni di cui alla presente legge
          non sono cumulabili  con  provvidenze  pubbliche  in  unica
          soluzione   o   comunque   a  carattere  non  continuativo,
          conferite  o  conferibili   in   ragione   delle   medesime
          circostanze,  quale  che sia la situazione soggettiva della
          persona lesa o comunque beneficiaria.
             3.  In  caso  di  concorso  di  benefici  pubblici   non
          cumulabili e' richiesta esplicita e irrevocabile opzione da
          parte  dei  soggetti  interessati, con espressa rinuncia ad
          ogni altra  provvidenza  pubblica  conferibile  in  ragione
          delle medesime circostanze.
             4.  Per  gli  eventi  precedenti  la  data di entrata in
          vigore della presente legge, l'opzione di cui  al  comma  3
          non  e'  piu'  effettuabile  qualora agli interessati siano
          gia' state corrisposte provvidenze a carattere continuativo
          previste in ragione  delle  circostanze  considerate  nella
          presente legge.
             5.   Per  i  medesimi  eventi  di  cui  al  comma  4  e'
          riconosciuto il diritto di  accedere  alla  differenza  tra
          l'elargizione  in  unica  soluzione  gia' concessa e quella
          prevista dalla presente legge".
             "Art. 16 (Modalita' di attuazione). - 1. Le modalita' di
          attuazione della presente legge sono quelle  stabilite  dal
          decreto   del   Ministro   dell'interno  30  ottobre  1980,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 316 del 18  novembre
          1980, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno
          11  luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293
          del  25  ottobre  1983,  in   quanto   applicabile,   salvo
          disposizioni  integrative  e modificative, da adottarsi con
          apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
          i Ministri degli affari  esteri,  di  grazia  e  giustizia,
          delle  finanze, del tesoro, della difesa e dell'agricoltura
          e delle foreste".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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