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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Possono accedere alla nomina ad ufficiale e sottufficiale del
Corpo militare della Croce rossa italiana (CRI) coloro i quali
abbiano prestato il servizio di leva, qualora ne siano obbligati.