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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il quarto ed il quinto comma dell'articolo 110 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono sostituiti dai
seguenti:
"Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed
elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la
scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un
qualsiasi premio in denaro o in natura che concretizzi lucro, escluse
le macchine vidimatrici per il gioco del Totocalcio, del Lotto,
dell'Enalotto e del Totip.
Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed
elettronici da trattenimento e da gioco di abilita' quelli in cui
l'elemento abilita' e trattenimento e' preponderante rispetto
all'elemento aleatorio. Tali apparecchi possono consentire un premio
all'abilita' ed al trattenimento del giocatore che puo' consistere:
a) nella ripetizione delle partite fino a un massimo di dieci
volte;
b) in gettoni, in misura non superiore a dieci, rigiocabili con
gli apparecchi collocati nello stesso locale, ma non rimborsabili;
c) nella vincita, direttamente o mediante buoni erogati dagli
apparecchi, di una consumazione o di un oggetto, non convertibile in
denaro, di modesto valore economico e tale da escludere la finalita'
di lucro.
Appartengono altresi' alla categoria dei giochi leciti quegli
apparecchi distributori di prodotti alimentari e di piccola
oggettistica di modesto valore economico con annesso gioco di
abilita' o di trattenimento che, previa introduzione di una moneta o
di un gettone, distribuiscono un prodotto ben visibile e che
consentono, come incentivo per l'abilita' o per il trattenimento
offerto, anche la vincita di uno dei premi di modesto valore
economico esposti nell'apparecchio stesso.
Nessun premio puo' avere un valore superiore al triplo del valore
medio degli altri oggetti del gioco.
I beni di cui ai commi quinto e sesto non possono essere
commerciati, scambiati o convertiti in denaro od in premi di diversa
specie. Essi non debbono ne' possono realizzare alcun fine di lucro".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo vigente dell'art. 110 del testo unico
approvato con R.D. n. 773/1931 si veda in nota all'art. 1.
Nota all'art. 1:
- L'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, come modificato,
da ultimo, dalla legge qui pubblicata, e' cosi' formulato:
"Art. 110. - In tutte le sale da bigliardo o da giuoco
deve essere esposta una tabella, vidimata dal questore,
nella quale sono indicati, oltre i giuochi d'azzardo, anche
quelli che l'autorita' stessa ritenga di vietare nel
pubblico interesse.
Nella tabella predetta deve essere fatta espressa
menzione del divieto delle scommesse.
L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni
automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco
d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al
pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
Si considerano apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli
che hanno insita la scommessa o che consentono vincite
puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in
natura che concretizzi lucro, escluse le macchine
vidimatrici per il gioco del Totocalcio, del Lotto,
dell'Enalotto e del Totip.
Si considerano apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco
di abilita' quelli in cui l'elemento abilita' e
trattenimento e' preponderante rispetto all'elemento
aleatorio. Tali apparecchi possono consentire un premio
all'abilita' ed al trattenimento del giocatore che puo'
consistere:
a) nella ripetizione delle partite fino a un massimo
di dieci volte;
b) in gettoni, in misura non superiore a dieci,
rigiocabili con gli apparecchi collocati nello stesso
locale, ma non rimborsabili;
c) nella vincita, direttamente o mediante buoni
erogati dagli apparecchi, di una consumazione o di un
oggetto, non convertibile in denaro, di modesto valore
economico e tale da escludere la finalita' di lucro.
Appartengono altresi' alla categoria dei giochi leciti
quegli apparecchi distributori di prodotti alimentari e di
piccola oggettistica di modesto valore economico con
annesso gioco di abilita' o di trattenimento che, previa
introduzione di una moneta o di un gettone, distribuiscono
un prodotto ben visibile e che consentono, come incentivo
per l'abilita' o per il trattenimento offerto, anche la
vincita di uno dei premi di modesto valore economico
esposti nell'apparecchio stesso.
Nessun premio puo' avere un valore superiore al triplo
del valore medio degli altri oggetti del gioco.
I beni di cui ai commi quinto e sesto non possono essere
commerciati, scambiati o convertiti in denaro od in premi
di diversa specie. Essi non debbono ne' possono realizzare
alcun fine di lucro.
Oltre le sanzioni previste dal codice penale per il
gioco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'ammenda
da lire unmilione a lire diecimilioni. E' inoltre disposta
la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere
distrutti.
In caso di recidiva la sanzione e' raddoppiata.
Se il contravventore e' titolare di licenza per pubblico
esercizio, la licenza e' sospesa per un periodo da uno a
sei mesi e, in caso di recidiva, e' revocata dal sindaco
competente, con ordinanza motivata e con le modalita'
previste dall'art. 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".