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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a
suffragio universale con voto diretto personale, eguale, libero e
segreto.
2. Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione sono
eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le
disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108, e
successive modificazioni.
3. Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna regione e' eletto
con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti,
nei modi previsti dagli articoli seguenti. La dichiarazione di
presentazione di ciascuna lista regionale eeffettuata presso la
cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione nei
termini di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio l968, n. 108, e
successive modificazioni. La presentazione della lista regionale
deve, a pena di nullita', essere accompagnata dalla dichiarazione di
collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in
non meno della meta' delle province della regione, con arrotondamento
all'unita' superiore. Tale dichiarazione e' efficace solo se
convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla
presentazione delle liste provinciali interessate. La presentazione
della lista regionale deve essere sottoscritta da un numero di
elettori pari a quello stabilito dall'articolo 9, comma 6, primo
periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n 533. In caso di
scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di
oltre centoventi giorni e in sede di prima applicazione della
presente legge, il numero minimo delle sottoscrizioni previsto, per
le liste regionali, dal precedente periodo e, per le liste
provinciali, dall'articolo 9, secondo comma, della legge 17 febbraio
1968 n. 108, e succcssive modificazioni e' ridotto alla meta'.
4. Ai fini di cui al comma 3, in ogni regione ove si svolgono
elezioni regionali, nei venti giorni precedenti il termine di
presentazione delle liste, tutti i comuni devono assicurare agli
elettori di qualunque comune la possibilita' di sottoscrivere
celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al
giorno dal lunedi al venerdi', otto ore il sabato e la domenica
svolgendo tale funzione anche in proprieta' comunali diverse dalla
residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della meta' nei
comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari sono resi noti al
pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle
ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di
proprieta' pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della
possibilita' di cui sopra.
5. Ogni lista regionale comprende un numero di candidate e candidati
non inferiore alla meta' dei candidati da eleggere ai sensi del comma
3.
6. In ogni lista regionale e provinciale nessuno dei due sessi puo'
essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati;
in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'
unita' piu' vicina.
7. La lettera d) del secondo comma dell'articolo 9 della legge 17
febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni e' sostituita dalla
seguente:
"d) da almeno 2.000 e da non piu' di 3.000 elettori iscritti nelle
liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con piu' di
1.000.000 di abitanti.".
8. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui
all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive
modificazioni, deve, a pena di nullita', essere accompagnata dalla
dichiarazione di collegamento con una delle liste regionali di cui al
comma 5; tale dichiarazione e' efficace solo se convergente con
analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della
lista regionale predetta. Le liste provinciali e la lista regionale
collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo.
9. Piu' liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista
regionale. In tal caso, la lista regionale e' contrassegnata da un
simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa
collegate.
10. L'articolo 13 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e' sostituito
dal seguente:
Art. 13 (Voto di preferenza). - 1. L'elettore puo' manifestare una
sola preferenza."
11. Alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano le
disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge 17 febbraio 1968,
n. 108, e successive modificazioni intendendosi sostituito l'ufficio
centrale regionale all'ufficio centrale circoscrizionale.
12. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, della
legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, in sede
di prima applicazione della presente legge le liste dei candidati
devono essere presentate dalle ore 8 del ventiseiesimo giorno alle
ore 12 del venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione.
AVVERTENZA:
Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle
note alla presente legge, ai sensi dell'art. 8, comma 3,
del regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.