Legge Ordinaria n. 43 del 23/02/1995 Pubblicata nella G.U. del 24 febbraio 1995, n. 46
Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario.
   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
1.  I  consigli  delle  regioni  a  statuto  ordinario  sono eletti a
suffragio  universale  con  voto  diretto personale, eguale, libero e
segreto.
2.  Quattro  quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione sono
eletti  sulla  base  di  liste  provinciali  concorrenti,  secondo le
disposizioni  contenute  nella  legge  17  febbraio  1968,  n. 108, e
successive modificazioni.
3.  Un  quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna regione e' eletto
con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti,
nei  modi  previsti  dagli  articoli  seguenti.  La  dichiarazione di
presentazione  di  ciascuna  lista  regionale  eeffettuata  presso la
cancelleria  della  corte  d'appello  del capoluogo della regione nei
termini di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio l968, n. 108, e
successive  modificazioni.  La  presentazione  della  lista regionale
deve,  a pena di nullita', essere accompagnata dalla dichiarazione di
collegamento  con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in
non meno della meta' delle province della regione, con arrotondamento
all'unita'   superiore.   Tale  dichiarazione  e'  efficace  solo  se
convergente   con   analoga  dichiarazione  resa  dai  delegati  alla
presentazione  delle  liste provinciali interessate. La presentazione
della  lista  regionale  deve  essere  sottoscritta  da  un numero di
elettori  pari  a  quello  stabilito  dall'articolo 9, comma 6, primo
periodo,  del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n 533. In caso di
scioglimento  del  consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di
oltre  centoventi  giorni  e  in  sede  di  prima  applicazione della
presente  legge,  il numero minimo delle sottoscrizioni previsto, per
le   liste   regionali,  dal  precedente  periodo  e,  per  le  liste
provinciali,  dall'articolo 9, secondo comma, della legge 17 febbraio
1968 n. 108, e succcssive modificazioni e' ridotto alla meta'.
4.  Ai  fini  di  cui  al  comma  3,  in ogni regione ove si svolgono
elezioni  regionali,  nei  venti  giorni  precedenti  il  termine  di
presentazione  delle  liste,  tutti  i  comuni devono assicurare agli
elettori   di  qualunque  comune  la  possibilita'  di  sottoscrivere
celermente  le  liste  dei  candidati,  per  non meno di dieci ore al
giorno  dal  lunedi  al  venerdi',  otto  ore il sabato e la domenica
svolgendo  tale  funzione  anche in proprieta' comunali diverse dalla
residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della meta' nei
comuni  con  meno  di  tremila  abitanti. Gli orari sono resi noti al
pubblico  mediante  loro esposizione chiaramente visibile anche nelle
ore   di  chiusura  degli  uffici.  Gli  organi  di  informazione  di
proprieta'  pubblica  sono  tenuti  ad  informare  i  cittadini della
possibilita' di cui sopra.
5.  Ogni lista regionale comprende un numero di candidate e candidati
non inferiore alla meta' dei candidati da eleggere ai sensi del comma
3.
6.  In  ogni lista regionale e provinciale nessuno dei due sessi puo'
essere  rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati;
in  caso  di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'
unita' piu' vicina.
7.  La  lettera  d)  del secondo comma dell'articolo 9 della legge 17
febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni e' sostituita dalla
seguente:
"d)  da  almeno  2.000 e da non piu' di 3.000 elettori iscritti nelle
liste  elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con piu' di
1.000.000 di abitanti.".
8.  La  presentazione  delle  liste  provinciali dei candidati di cui
all'articolo  9  della  legge  17 febbraio 1968, n. 108, e successive
modificazioni,  deve,  a  pena di nullita', essere accompagnata dalla
dichiarazione di collegamento con una delle liste regionali di cui al
comma  5;  tale  dichiarazione  e'  efficace  solo se convergente con
analoga  dichiarazione  resa  dai  delegati  alla presentazione della
lista  regionale  predetta. Le liste provinciali e la lista regionale
collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo.
9.  Piu'  liste  provinciali  possono  collegarsi alla medesima lista
regionale.  In  tal  caso, la lista regionale e' contrassegnata da un
simbolo  unico,  ovvero  dai  simboli  di  tutte  le  liste  ad  essa
collegate.
10. L'articolo 13 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e' sostituito
dal seguente:
Art. 13 (Voto di preferenza). - 1. L'elettore puo' manifestare una
sola preferenza."
11.  Alle  liste  regionali  e  ai relativi candidati si applicano le
disposizioni  degli articoli 9, 10 e 11 della legge 17 febbraio 1968,
n.  108, e successive modificazioni intendendosi sostituito l'ufficio
centrale regionale all'ufficio centrale circoscrizionale.
12.  In  deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, della
legge  17  febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, in sede
di  prima  applicazione  della  presente legge le liste dei candidati
devono essere presentate dalle ore 8 del ventiseiesimo giorno alle
ore 12 del venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione.
          AVVERTENZA:
             Per  ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle
          note  alla  presente  legge, ai sensi dell'art. 8, comma 3,
          del   regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
          disposizioni   sulla   promulgazione   delle  leggi,  sulla
          emanazione  dei  decreti  del Presidente della Repubblica e
          sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 14
          marzo 1986, n. 217.
 

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