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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, recante differimento
di termini previsti da disposizioni legislative in materia di
ordinamenti finanziari e contabili, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti-legge 29 aprile 1995, n. 141, e 28 giugno
1995, n. 257.
3. Restano altresi' validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti
prodottisi e i rapporti giuridici sorti sino alla data di entrata in
vigore della presente legge sulla base del decreto-legge 28 agosto
1995, n. 359.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 ottobre 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro
del tesoro
Visto, il Guardasigilli: DINI
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
201 del 29 agosto 1995.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 51. Detto testo sara' ripubblicato,
corredato delle relative note, nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 20 novembre 1995.