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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, recante ulteriori
disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994, e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 ottobre 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro
del tesoro
CORONAS, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: DINI
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
202 del 30 agosto 1995.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 58. Detto testo sara' ripubblicato,
corredato delle relative note, nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 30 novembre 1995.