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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure
urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di
competizioni agonistiche, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 febbraio 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
BRANCACCIO, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
302 del 28 dicembre 1994.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 26.