Legge Ordinaria n. 465 del 06/11/1995 Pubblicata nella G.U. del 10 novembre 1995, n. 263
Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sull'attuazione della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo  8, comma 1, primo periodo, della legge 17 gennaio
1994,  n. 46, le parole: "entro dieci mesi dal suo insediamento" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 1996".
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 6 novembre 1995
                              SCALFARO
                                  DINI,  Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
 Visto, il Guardasigilli: DINI
 
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo dell'art. 8 della legge n. 46/1994, recante
          istituzione di  una  Commissione  parlamentare  d'inchiesta
          sull'attuazione  della politica di cooperazione con i Paesi
          in via di sviluppo, cosi' come  modificato  dalla  presente
          legge, e' il seguente:
             "Art.  8  (Relazione  conclusiva).  -  1. La Commissione
          completa i suoi lavori entro il  31  marzo  1996.  Entro  i
          successivi   sessanta   giorni  presenta  alle  Camere  una
          relazione,  unitamente  ai  verbali  delle  sedute   e   ai
          documenti  ed agli atti acquisiti nel corso dell'inchiesta,
          salvo  che  per  taluni  di  questi,  in  riferimento  alle
          esigenze  di  procedimenti  penali in corso, la Commissione
          disponga diversamente. Devono in ogni caso  essere  coperti
          da  segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti
          giudiziari nella fase delle indagini preliminari".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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