Legge Ordinaria n. 470 del 08/11/1995 Pubblicata nella G.U. del 13 novembre 1995, n. 265
Modifica ed integrazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente la disciplina e la coltivazione delle risorse geotermiche.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. All'articolo 17, comma 3, della legge 9 dicembre 1986,  n.  896,
le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
   " a) una lira per ogni KWh di energia elettrica prodotta nel campo
geotermico,  ai  comuni  in  cui  e'  compreso  il  campo  geotermico
coltivato,  proporzionalmente  all'area  delimitata  dal   titolo   o
dall'insieme  dei  titoli  di coltivazione, assicurando, comunque, ai
comuni, sede di impianti, una quota non inferiore al 60 per cento;
    b) una lira per ogni KWh di energia elettrica prodotta nel  campo
geotermico  alle  regioni  nel  cui  territorio sono compresi i campi
geotermici  coltivati,  proporzionalmente  all'area  delimitata   dal
titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione".
  2.  I contributi, in ragione di una lira per ogni KWh, spettanti ai
comuni e alle regioni ove hanno sede campi geotermici coltivati, sono
aggiornati  annualmente  per  un  importo  pari  al  100  per   cento
dell'indice di variazione delle tariffe applicate dall'ENEL.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 8 novembre 1995
                              SCALFARO
                                  DINI,  Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
 Visto, il Guardasigilli: DINI
 
          Nota all'art. 1:
             - Il  testo  dell'art.  17,  comma  3,  della  legge  n.
          896/1986  (Disciplina  della  ricerca  e della coltivazione
          delle risorse geotermiche),  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge, e' il seguente:
             "3.  Sono  altresi'  dovuti,  dall'ENEL  o  dagli  altri
          soggetti utilizzatori, in caso  di  produzione  di  energia
          elettrica  a mezzo di impianti con potenza superiore a 3 MW
          che  utilizzano  o  utilizzeranno  risorse  geotermiche,  i
          seguenti contributi:
              a)  una lira per ogni KWh di energia elettrica prodotta
          nel campo geotermico, ai comuni in cui e' compreso il campo
          geotermico coltivato, proporzionalmente all'area delimitata
          dal titolo  o  dall'insieme  dei  titoli  di  coltivazione,
          assicurando,  comunque,  ai  comuni,  sede di impianti, una
          quota non inferiore al 60 per cento;
              b) una lira per ogni KWh di energia elettrica  prodotta
          nel  campo  geotermico alle regioni nel cui territorio sono
          compresi i campi  geotermici  coltivati,  proporzionalmente
          all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di
          coltivazione".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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