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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. E' convertito in legge il decreto-legge 18 settembre 1995, n.
387, recante riduzione dei pedaggi autostradali per le imprese che
esercitano professionalmente l'attivita' di autotrasporto di cose per
conto di terzi.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
del decreto-legge 18 luglio 1995, n. 290.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 novembre 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
CARAVALE, Ministro dei trasporti e
della navigazione
BARATTA, Ministro dei lavori
pubblici e dell'ambiente
Visto, il Guardasigilli: DINI
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AVVERTENZA:
Il decreto-legge 18 settembre 1995, n. 387, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
219 del 19 settembre 1995.
In questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 43, e'
ripubblicato il testo del decreto-legge 18 settembre 1995,
n. 387, corredato della relativa nota, ai sensi dell'art.
8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.