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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. E' autorizzata la spesa del controvalore in lire italiane di
145.000 dollari USA, per il finanziamento della partecipazione
italiana al Gruppo delle consultazioni informali intergovernative di
Ginevra istituito nell'ambito dell'Alto Commissariato delle Nazioni
Unite per i rifugiati (UNHCR) per gli anni 1993, 1994 e 1995.
2. E' autorizzata la spesa del controvalore in lire italiane di
600.000 franchi francesi, quale contributo dell'Italia per l'anno
1995 al Segretariato interinale preparatorio del nuovo accordo sul
commercio dei materiali strategici verso Paesi a rischio.
3. E' autorizzato l'aumento di lire 100 milioni annui a decorrere
dal 1995 del contributo alla Maison de l'Italie della citta'
universitaria di Parigi, di cui alla legge 29 dicembre 1990, n. 424.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi e
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1.
- La legge 29 dicembre 1990, n. 424, dispone un aumento
del contributo annuo statale a favore della Maison de
l'Italie della Citta' universitaria di Parigi nella misura
di 200 milioni di lire annui.