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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, recante proroga di
termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli
eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 7 aprile 1995, n. 109, 10 giugno 1995, n. 226, e 3
agosto 1995, n. 324.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 novembre 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
FANTOZZI, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: DINI