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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, le
parole: "residenti negli stessi comuni" sono sostituite dalle
seguenti: "residenti in comuni montani".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 novembre 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: DINI
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AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
modificata e della quale restano invariati il valore e
l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio
1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane),
cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"1. Le imprese e i datori di lavoro aventi sedi ed operanti
nei comuni montani, in deroga alle norme sul collocamento
della mano d'opera, possono assumere senza oneri
previdenziali, a tempo parziale, ai sensi dell'art. 5 del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, o in
forma stagionale, coltivatori diretti residenti in comuni
montani, iscritti allo SCAU".