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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462,
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Sono escluse dalla normativa di cui all'articolo 5 del
decreto del Ministro delle finanze 1 agosto 1986, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 1986, le aziende che
utilizzano l'alcool metilico per i soli processi di saldatura.
2-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, previo parere del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono
stabiliti le categorie di aziende che beneficiano dell'esenzione di
cui al comma 2-bis e i quantitativi, comunque non superiori a 60
litri annui, acquistabili dalle stesse per le normali attivita'
produttive".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 novembre 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: DINI
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2 del D.L. 18 giugno 1986, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986,
n. 462 (Misure urgenti in materia di prevenzione e
repressione delle sofisticazioni alimentari), e successive
modifiche, cosi' come ulteriormente modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 2. - 1. Gli alcoli metilico, propilico ed
isopropilico sono soggetti alla disciplina fiscale
prescritta per i benzoli, toluoli, xiloli e per gli
idrocarburi paraffinici, olefinici e naftenici, cosi' come
previsto dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
1976, n. 786, nonche' dal decreto-legge 30 settembre 1982,
n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
novembre 1982, n. 873.
2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite
le norme per il controllo della produzione, del deposito,
della circolazione e dell'impiego dei prodotti di cui al
comma 1.
2-bis. Sono escluse dalla normativa di cui all'art. 5
del decreto del Ministro delle finanze 1 agosto 1986,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto
1986, le aziende che utilizzano l'alcool metilico per i
soli processi di saldatura.
2-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, previo
parere del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sono stabiliti le categorie di aziende
che beneficiano dell'esenzione di cui al comma 2-bis e i
quantitativi, comunque non superiori a 60 litri annui,
acquistabili dalle stesse per le normali attivita'
produttive.
3. (E' vietato l'impiego di alcole metilico, propilico,
isopropilico nella produzione di alimenti e bevande, sia da
soli che in miscela tra loro) (comma abrogato dall'art. 49
della legge 22 febbraio 1994, n. 146).
4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i
trasgressori sono puniti con la pena da 1 a 5 anni di
reclusione. Le stesse pene si applicano al responsabile del
trasporto dei prodotti indicati nel comma 3 senza il
documento di accompagnamento prescritto, o con documento
falso, alterato o contenente false indicazioni".
- Il D.M. 1 agosto 1986 reca la disciplina fiscale degli
alcoli metilico, propilico ed isopropilico.