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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Abrogazione della normativa
sui culti ammessi)
1. I rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in
Italia (CELI) sono regolati dalle disposizioni degli articoli che
seguono, sulla base dell'intesa stipulata il 20 aprile 1993, allegata
alla presente legge.
2. Con l'entrata in vigore della presente legge le disposizioni
della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio
1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilita' nei
riguardi della CELI e delle Comunita', degli enti che ne fanno parte
e degli organi e persone che la costituiscono.
AVVERTENZA
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 24 giugno 1929, n. 1159, reca: "Disposizioni
sull'esercizio di culti ammessi nello Stato e sul
matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti
medesimi".
- Il R.D. 28 febbraio 1930, n. 289, reca: "Norme per
l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti
ammessi nello Stato e per coordinamento di essa con le
altre leggi dello Stato".