Legge Ordinaria n. 522 del 29/11/1995 Pubblicata nella G.U. del 9 dicembre 1995, n. 287
Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989.
    La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16
novembre 1989.
 

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