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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il termine previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre
1992, n. 499, entro il quale la Commissione parlamentare d'inchiesta
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione
dei responsabili delle stragi deve ultimare i suoi lavori, e'
prorogato al 31 dicembre 1996.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura della disposizione di legge alla quale e' operato
il rinvio e della quale restano invariati il valore e
l'efficacia.
Nota al titolo ed all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 499/1992
(Ricostituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi, di cui alla
legge 17 maggio 1988, n. 172, e successive modificazioni),
e' il seguente:
"Art. 2. - 1. La Commissione deve ultimare i suoi lavori
entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge".
Detta legge e' entrata in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, avvenuta nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 304 del 29 dicembre 1992.