Legge Ordinaria n. 538 del 19/12/1995 Pubblicata nella G.U. del 27 dicembre 1995, n. 300
Proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, per l'ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi.
   La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
   1. Il termine previsto dall'articolo 2  della  legge  23  dicembre
1992, n. 499, entro il quale la Commissione parlamentare  d'inchiesta
sul terrorismo in Italia e sulle cause della  mancata  individuazione
dei responsabili  delle  stragi  deve  ultimare  i  suoi  lavori,  e'
prorogato al 31 dicembre 1996. 
 
    

          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura  della  disposizione di legge alla quale e' operato
          il  rinvio  e  della  quale  restano  invariati il valore e
          l'efficacia.

    
          Nota al titolo ed all'art. 1: 
             -  Il  testo  dell'art.  2  della  legge   n.   499/1992
          (Ricostituzione della Commissione parlamentare  d'inchiesta
          sul terrorismo  in  Italia  e  sulle  cause  della  mancata
          individuazione dei responsabili delle stragi, di  cui  alla
          legge 17 maggio 1988, n. 172, e successive  modificazioni),
          e' il seguente: 
             "Art. 2. - 1. La Commissione deve ultimare i suoi lavori
          entro tre anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge". 
             Detta legge e' entrata in vigore il giorno successivo  a
          quello della sua  pubblicazione,  avvenuta  nella  Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 304 del 29 dicembre 1992. 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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