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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante disposizioni
urgenti in materia di finanza locale, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti-legge 1 marzo 1995, n. 61, 29 aprile 1995, n.
138, 28 giugno 1995, n. 255, e 28 agosto 1995, n. 357.
3. Il termine per emanare disposizioni correttive al decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, emanato ai sensi dell'articolo 4
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e nel rispetto dei principi e
dei criteri ivi stabiliti, e' prorogato al 30 giugno 1996.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 dicembre 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
CORONAS, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: DINI