Legge Ordinaria n. 549 del 28/12/1995 Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1995, n. 302
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
   La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
   1. Il Governo della  Repubblica  e'  delegato  ad  emanare,  entro
cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno
o piu' decreti legislativi volti a: 
   a) ridurre il numero dei comandi operativi e territoriali e  delle
altre strutture periferiche della Difesa, anche a livello di  regione
militare, di dipartimento militare marittimo, di regione  aerea,  ivi
comprese  le  corrispondenti  direzioni  di  amministrazione,  e   di
istituti  di  formazione,   garantendo   una   loro   piu'   efficace
articolazione,  composizione,  ubicazione   ed   attribuzione   delle
competenze; 
   b) procedere alla ristrutturazione  e  all'accorpamento,  in  modo
tale da ridurne il numero, delle direzioni generali, e  degli  uffici
centrali; 
   c)  procedere  alla   ristrutturazione   degli   arsenali,   degli
stabilimenti e  dei  centri  tecnici,  razionalizzandone  i  relativi
compiti,  attraverso  l'ottimizzazione  e   la   concentrazione   dei
procedimenti produttivi, anche attraverso accorpamenti; 
   d) favorire la differenziazione e  l'ampliamento  delle  attivita'
rivolte alla protezione civile e alla tutela ambientale; 
   e) disciplinare l'eventuale mobilita' contrattata dei  lavoratori,
anche concordando  con  le  organizzazioni  sindacali  e  le  regioni
interessate le iniziative volte ad evitare negative ricadute sociali,
derivanti da eventuali riduzioni; 
   f) favorire la dismissione delle strutture e  degli  immobili  non
piu' utilizzabili; 
   g) rideterminare, coerentemente con la suddetta  ristrutturazione,
le dotazioni organiche  in  base  alla  definizione  dei  carichi  di
lavoro,  procedendo  alla  copertura  dei  posti  disponibili   anche
attraverso la riqualificazione dei dipendenti civili con le  medesime
procedure previste dall'articolo 3, commi da 205 a 208; 
   h) costituire un istituto superiore di Stato  maggiore  interforze
che unifichi e sostituisca i corsi superiori di Stato maggiore  della
scuola di guerra dell'esercito, dell'istituto di guerra  marittima  e
della scuola di guerra aerea. 
   2. Il Governo trasmette alla Camera  dei  deputati  ed  al  Senato
della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
al  fine  dell'espressione  del  parere  da  parte  delle  competenti
Commissioni permanenti, da rendere entro sessanta giorni  dalla  data
di trasmissione. 
   3. Ai  fini  del  contenimento  dei  costi  per  l'ammodernamento,
l'Amministrazione della difesa, nel rispetto delle vigenti  norme  in
materia di esportazione di materiali d'armamento,  puo'  procedere  a
permute o vendite di mezzi e materiali obsoleti ma non  ancora  fuori
uso. 
   4. Le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 7, 8, 9, primo  e
secondo periodo, 10, 11 e 12, della legge 23 dicembre 1994,  n.  724,
continuano ad applicarsi sino al 31 dicembre 1998. Fino  alla  stessa
data alle istituzioni e agli enti di ricerca si applica l'articolo 5,
comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con la deroga per  il
Consiglio nazionale delle ricerche, limitatamente alla copertura  del
contingente di personale previsto dall'intesa  di  programma  per  il
Mezzogiorno, di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64, che  puo'  essere
effettuata, nei limiti delle disponibilita' di bilancio,  in  ragione
di un terzo nel 1996, un terzo nel 1997 ed  un  terzo  nel  1998.  Il
limite di eta'  per  la  partecipazione  ai  concorsi  indetti  dalle
amministrazioni pubbliche e' aumentato di un anno. 
   5. Le disposizioni richiamate nel primo periodo del comma 4 non si
applicano per le assunzioni di personale  del  comparto  sanita',  di
quello  dipendente  dal  Ministero  di  grazia  e  giustizia,   degli
ispettori  di  volo  da  utilizzare  presso  la  Direzione   generale
dell'aviazione  civile  del   Ministero   dei   trasporti   e   della
navigazione, di quello operativo dell'Azienda autonoma di  assistenza
al volo per il traffico aereo generale,  di  quello  degli  ordini  e
collegi  professionali  e  delle  relative  Federazioni  e   Consigli
nazionali e, per il solo anno 1996, per le  assunzioni  di  personale
del Ministero delle finanze limitatamente ai concorsi ultimati ed  in
fase di ultimazione, nonche' a quelli comunque gia' autorizzati  alla
data del 30 settembre 1995. 
   6. Per l'anno 1996 in deroga alle  norme  vigenti  ai  comuni  che
hanno dichiarato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 1993 ed
avranno approvato l'ipotesi di bilancio  riequilibrato  entro  il  31
dicembre 1995 non si applicano i commi da 47  a  52  dell'articolo  3
della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
   7. Gli enti di cui al  comma  6  possono,  a  carico  del  proprio
bilancio,  conferire  incarichi  per   l'esercizio   delle   funzioni
dirigenziali, per i posti delle relative qualifiche non ricoperti,  a
condizione che la percentuale della spesa per il personale sul totale
delle spese correnti risulti ridotta o invariata. 
   8. L'articolo 5, comma 25, della legge 24 dicembre 1993,  n.  537,
si applica nel senso che le dotazioni organiche del  personale  delle
istituzioni e degli enti di ricerca sono rideterminate  in  riduzione
rispetto a quelle  costituite  in  conseguenza  delle  operazioni  di
rideterminazione  delle  piante  organiche  svolte   in   base   alle
disposizioni e alle procedure di  cui  all'articolo  13  dell'accordo
sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della  Repubblica
12 febbraio 1991, n. 171. La rilevazione dei carichi di lavoro per il
personale degli enti ed istituzioni di  ricerca  nonche'  degli  enti
autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate e'  riferita
all'attivita' del personale amministrativo di supporto. 
   9.  Gli  oneri  finanziari  derivanti  dalla   definizione   delle
dotazioni organiche del personale delle pubbliche amministrazioni  di
cui all'articolo 22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n.  724,
non possono superare gli oneri per spesa di personale conseguenti  ai
provvedimenti  di  provvisoria   rideterminazione   delle   dotazioni
organiche previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 24  dicembre
1993, n.  537,  e  dalle  altre  disposizioni  sulla  stessa  materia
contenute nella predetta legge in relazione ai diversi comparti delle
pubbliche  amministrazioni,  con  i  soli  incrementi   degli   oneri
derivanti  da  disposizioni  legislative  statali  e  dai   contratti
collettivi. 
   10. Fino al 30 giugno 1997 e' fatto divieto  alle  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,  di
individuare uffici  di  livello  dirigenziale  ulteriori  rispetto  a
quelli gia' esistenti alla data del 1 agosto 1995. Il divieto non  si
applica  alle  regioni  ed  alle  province  autonome.  Le   pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, per le quali, in base alle  disposizioni  vigenti  alla
data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, non erano
consentite la nomina a dirigente  generale  o  qualifica  equiparata,
ovvero l'attribuzione dei relativi incarichi, non  possono  istituire
posti in dotazione organica per tali qualifiche, ne', in altro  modo,
procedere  alla  nomina  od   all'attribuzione   di   incarichi   per
l'esercizio delle relative funzioni. E' fatta salva per  le  regioni,
le province autonome e per gli enti locali, al di fuori delle vigenti
piante organiche, la possibilita' di conferire incarichi di  funzioni
dirigenziali di livello generale  ovvero  apicali  nell'ambito  delle
risorse di cui al comma 9. 
   11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10  non  si  applicano  al
Ministero delle finanze. 
   12. Alle regioni che hanno disciplinato l'applicazione di principi
in materia  di  ridefinizione  di  strutture  organizzative  e  delle
dotazioni organiche di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 
29. e successive modificazioni ed integrazioni, e' data  la  facolta'
di  avvalersi,  ai  fini  dell'attuazione  dei  processi  di  riforma
organizzativa, di misure  flessibili  nella  gestione  delle  risorse
umane,  ivi  compresi  i  provvedimenti  per  l'incentivazione  della
mobilita' in ambito regionale. Tali misure sono applicabili  fino  al
31 dicembre 1998. I citati  provvedimenti  dovranno,  in  ogni  caso,
essere predisposti nel rispetto della legge 8 agosto 1995, n. 335, in
materia  di  riforma  del  sistema   pensionistico   obbligatorio   e
complementare, e dovranno essere assunti nei  limiti  di  spesa  gia'
individuati al comma 9 del presente articolo. 
   13. I contratti di prestazione di opera intellettuale di cui  alla
legge 29 aprile 1988, n.  143,  sono  ridotti  del  20  per  cento  a
decorrere dal 1 gennaio 1996. 
   14.  Gli  enti  locali,  non  dissestati  e  non   strutturalmente
deficitari, che, alla data del 30 novembre 1995, utilizzino personale
assunto a  tempo  determinato  mediante  prove  selettive,  ai  sensi
dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554,  indette  entro
il 31 dicembre 1993, possono bandire, entro sei mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, concorsi riservati per titoli
per la trasformazione  dei  predetti  rapporti  di  lavoro  da  tempo
determinato a tempo indeterminato,  secondo  le  procedure  stabilite
dall'articolo  4-bis  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 
   15.  Gli  enti  locali,  non  dissestati  e  non   strutturalmente
deficitari, per i servizi connessi ad attivita' didattiche, educative
e formative, per la sola copertura dei corrispondenti posti  vacanti,
possono nei limiti delle proprie disponibilita' di  bilancio  bandire
concorsi riservati al personale gia' in  servizio  presso  lo  stesso
ente, che abbia prestano  servizio,  anche  non  continuativo,  negli
anzidetti settori  dello  stesso  ente  per  un  periodo  complessivo
lavorativo non inferiore ai trentasei mesi. 
   16. Ai fini  di  una  razionale  utilizzazione  del  personale,  i
dipendenti civili provenienti dalle dismesse basi NATO  di  cui  alla
legge  9  marzo  1971,  n.  98,  e  successive  modificazioni,   sono
assegnati, sulla base delle disponibilita'  negli  organici  e  delle
effettive esigenze di funzionalita', a richiesta  degli  interessati,
alle sedi periferiche delle amministrazioni statali, anche  presso  i
nuovi corsi di laurea  istituiti  dalle  universita'  decentrati  nel
territorio e comunque nell'ambito provinciale. Entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, si  provvede  all'assegnazione
del personale suddetto. 
   17.  All'articolo  18,  comma  3,  primo  periodo,   del   decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive  modificazioni  ed
integrazioni, le  parole:  "su  autorizzazione  della  regione"  sono
soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", cui non si
possa  in  nessun  caso  far  fronte  con  il   personale   esistente
all'interno dell'azienda sanitaria". 
   18.  Le  operazioni  di  trasformazione  dei  rapporti  di  lavoro
previste dall'articolo 4-bis, comma 6, del  decreto-legge  20  maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19  luglio
1993, n. 236,  concernenti  il  Ministero  per  i  beni  culturali  e
ambientali, sono prorogate al 31 dicembre 1996. 
   19. Le disposizioni contenute nell'articolo  4,  comma  11,  della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, continuano ad applicarsi anche  negli
anni scolastici 1996-1997 1997-1998, tenendo conto delle esigenze dei
comuni montani e dei comuni ove esiste  un  solo  plesso  scolastico,
delle piccole isole, delle zone a  rischio  di  devianza  minorile  e
giovanile  o  caratterizzate  da  specifiche  situazioni  di  disagio
economico o  socio-culturale,  nonche'  dalla  presenza  di  studenti
portatori di handicap, in relazione ai diversi gradi di istruzione  e
all'eta' degli  alunni.  Con  decreto  del  Ministro  della  pubblica
istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per  la  funzione
pubblica, sono determinati interventi di razionalizzazione della rete
scolastica, di soppressione di  plessi  di  scuole  elementari  e  di
sezioni staccate di istituti di istruzione  secondaria,  di  modifica
dei parametri per la formazione delle  classi  in  alcuni  ordini  di
scuole, senza comunque che si producano  squilibri  nella  formazione
educativa, al fine di ottenere risparmi lordi nella  misura  di  lire
1.200 miliardi annui, pari a lire 680 miliardi netti. 
   20. Gli istituti secondari superiori, anche di  diverso  ordine  e
tipo, o  le  loro  sezioni  staccate  o  coordinate,  possono  essere
aggregati tra loro, al fine di consentire la  creazione  di  istituti
rispondenti alle condizioni stabilite dall'articolo 51, comma 4,  del
testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
e dotati di personalita' giuridica e di autonomia amministrativa. Con
regolamento da emanare ai  sensi  dell'articolo  17  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono stabilite: 
   a) le modalita' di funzionamento del nuovo consiglio di istituto e
l'articolazione del collegio dei docenti  in  sezioni  corrispondenti
alle scuole aggregate; 
   b)  la  ridistribuzione,  tra  soggetti  obbligati,  degli   oneri
riguardanti le spese di funzionamento; 
   c) la conservazione delle denominazioni delle scuole aggregate. 
   21. Con  lo  stesso  decreto  di  cui  al  comma  19,  sentita  la
Conferenza dei Presidenti delle regioni, sono stabiliti i criteri per
gli interventi, che dovranno, comunque, tenere conto: 
   a) del  grado  di  sviluppo  socio-culturale  ed  economico  delle
comunita' interessate; 
   b)  della  situazione  orografica  dei  luoghi,  dei  livelli   di
urbanizzazione primaria degli  stessi  e  del  grado  di  dispersione
scolastica, soprattutto nelle zone in cui le istituzioni  scolastiche
costituiscono l'unico riferimento istituzionale e culturale. 
   22. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio  nazionale  della  pubblica  istruzione,  potranno   essere
adattati i programmi di  insegnamento  e  l'organizzazione  didattica
delle scuole  medie  funzionanti  nelle  localita'  montane  e  nelle
piccole isole, in modo da consentire, a  decorrere  dal  1  settembre
1996, speciali condizioni di frequenza, che escludono la cofrequenza,
agli alunni distribuiti nel triennio del corso di  studi,  garantendo
adeguate forme di insegnamento individualizzato, anche attraverso  la
flessibilita' dell'orario e l'organizzazione  didattica  per  moduli,
per  realizzare  adeguate   opportunita'   di   apprendimento   senza
discriminazioni territoriali e geografiche. 
   23. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami per  l'accesso
ai ruoli del personale  docente,  gia'  prorogate  dall'articolo  23,
comma 3, della legge 23 dicembre 1994,  n.  724,  sono  ulteriormente
prorogate di un altro anno scolastico. 
   24. A decorrere dal 1 settembre 1996  l'rdinazione  dei  pagamenti
delle retribuzioni ai docenti di religione, ai supplenti annuali e ai
supplenti temporanei fino  al  termine  dell'attivita'  didattica  e'
effettuata dalle direzioni  provinciali  del  tesoro  con  ordinativi
emessi in base a ruoli di spesa fissa. L'apertura dei ruoli di  spesa
fissa e' disposta con i  contratti  individuali  di  lavoro  a  tempo
determinato   stipulati    secondo    le    competenze    individuate
rispettivamente dagli  articoli  309,  520  e  521  del  testo  unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
   25. Entro  il  31  ottobre  1996,  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato,  per  essere  successivamente  riassegnate  con
decreti del Ministro del tesoro ai capitoli 1030, 1034, 1035  e  1036
dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, le
somme rimaste disponibili sulle contabilita' speciali  scolastiche  e
sui conti correnti  postali  e  bancari,  nonche'  le  somme  rimaste
disponibili sui  bilanci  degli  istituti  tecnici,  professionali  e
d'arte con provenienza dai medesimi capitoli. 
   26. Per gli anni 1996, 1997 e 1998, l'80 per cento delle  economie
nette stimate, in ciascun anno, viene utilizzato per la  costituzione
di un fondo da iscrivere nello  stato  di  previsione  del  Ministero
della pubblica istruzione, da ripartire con decreti del Ministro  del
tesoro, su proposta del Ministro della pubblica istruzione  e  previo
parere delle Commissioni parlamentari  competenti,  per  le  esigenze
relative  alla  formazione  del   personale,   al   potenziamento   e
funzionamento delle scuole di ogni ordine  e  grado  e  degli  uffici
dell'amministrazione scolastica. 
   27. Nel quadro delle finalita' di cui alla legge 19 novembre 1990,
n. 341,  e  successive  modificazioni,  e  degli  interventi  per  la
formazione del personale della scuola,  il  Ministro  della  pubblica
istruzione,  con  ordinanza  adottata  d'intesa   con   il   Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, entro 150
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
istituisce e disciplina corsi per il conseguimento  dell'abilitazione
all'insegnamento nella scuola materna e nella  scuola  secondaria  di
primo  e  secondo  grado  della  durata  di  un  anno.  Detti   corsi
comprendono  l'approfondimento  della  didattica   delle   discipline
comprese  nelle  classi  di  concorso  nonche'  degli  aspetti   piu'
significativi della funzione docente. Essi si concludono con un esame
consistente in una prova scritta e in  una  prova  orale  comprensiva
della discussione di una ricerca attinente alle problematiche oggetto
dei corsi medesimi, per la verifica e valutazione dei risultati. 
   28. Ai corsi di cui al comma 27 sono  ammessi  i  docenti  non  di
ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge
e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni, nel  settennio
1989-1995. La partecipazione ai corsi non  comporta  l'esonero  dagli
obblighi di servizio. 
   29. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di  cui
ai commi 27 e 28 si provvede mediante ricorso a una quota  del  fondo
di cui al comma 26. 
   30.  La  durata  del  collocamento  fuori  ruolo  dei   professori
universitari  di  prima  e  seconda  fascia,  che  precede  il   loro
collocamento a riposo, prevista dagli articoli 19 e 110  del  decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e  successive
modificazioni, e' ridotta a tre anni. Le  posizioni  di  fuori  ruolo
eccedenti il terzo anno, gia' disposte alla data di entrata in vigore
della presente legge, cessano di avere efficacia alla fine  dell'anno
accademico 1995-1996. Sono esclusi  i  docenti  che  necessitano  del
periodo  di  cinque  anni  fuori  ruolo  per  raggiungere  l'eta'  di
pensionamento prevista dai regimi vigenti. 
   31.  Al  fine  di  assicurare  il  mantenimento  dei  livelli   di
funzionalita' operativa necessari anche per l'attuazione dei piani di
sviluppo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, alle universita' si
applicano, in materia di modifiche di organico e  di  assunzioni  del
personale, esclusivamente le disposizioni dell'articolo 5, commi 10 e
12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
   32. I contratti con studiosi od  esperti  di  alta  qualificazione
scientifica o professionale previsti dall'articolo 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio  1980,  n.  382,  possono,  nei
limiti delle disponibilita'  di  bilancio  delle  univerista'  e  per
sopperire  a  particolari  e  motivate  esigenze  didattiche,  essere
stipulati anche per l'attivazione di corsi ufficiali non fondamentali
o caratterizzanti, nei casi e nei limiti stabiliti dallo statuto. 
   33. Le disposizioni di cui  all'articolo  7,  commi  5  e  6,  del
decreto-legge  19   settembre   1992,   n.   384,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, prorogate per il
triennio 1994-1996 dall'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, vanno interpretate nel senso  che  tra  le  indennita',
compensi,  gratifiche  ed  emolumenti   di   qualsiasi   genere,   da
corrispondere nella misura prevista per il  1992,  sono  comprese  le
borse di studio di cui  all'articolo  6  del  decreto  legislativo  8
agosto 1991, n. 257. 
   34. Gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca,  in  alternativa
alla  borsa  di  studio  di  cui  all'articolo  75  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 11 luglio  1980,  n.  382,  e  successive
modificazioni, possono usufruire di borse di studio concesse in  base
a finanziamenti e assegnazioni dell'Unione  europea  e  di  organismi
internazionali, ovvero concesse direttamente da tali organismi. 
   35. Per favorire il processo di trasferimento delle  conoscenze  e
delle innovazioni  tecnologiche  alle  piccole  e  medie  imprese  le
universista' e  gli  enti  pubblici  di  ricerca  non  strumentali  a
carattere nazionale possono accedere, per le attivita'  propedeutiche
alla realizzazione dei singoli progetti di trasferimento tecnologico,
ai finanziamenti di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio  1982,
n. 46. 
   36. A decorrere dal 1 gennaio 1996  l'indennita'  continuativa  di
missione prevista dagli articoli 1 e 3 della legge 6  dicembre  1950,
n. 1039, dall'articolo 13 della legge 2  aprile  1979,  n.  97,  come
sostituito dall'articolo 6 della  legge  19  febbraio  1981,  n.  27,
nonche' dalla legge 10 marzo 1987, n. 100,  e  dall'articolo  10  del
decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, e' corrisposta per un solo  anno,
in misura intera i primi sei mesi ed in misura ridotta alla meta' per
il semestre successivo. 
   37. Per il personale destinato a prestare servizio  all'estero  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
18, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, del decreto del  Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215,  della  legge  22  dicembre
1990, n. 401, e del testo unico approvato con decreto legislativo  16
aprile 1994, n. 297, la quota di indennita' integrativa speciale pari
a lire 1.081.000 annue  lorde,  conglobata  ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni nello stipendio iniziale di ciascun livello a  decorrere
dal 30 giugno 1988, e per il personale dirigente dal 1 gennaio  1989,
si intende  portata  in  diminuzione  dalle  indennita'  di  servizio
all'estero e dagli assegni di sede con le medesime decorrenze. 
   38. In caso di destinazione all'estero di  personale  militare  ai
sensi della legge 27 dicembre 1973, n.  838,  gli  inquadramenti  nei
livelli retributivi effettuati in applicazione della legge 11  luglio
1980,  n.  312,  nonche'  di  successive  disposizioni  di   riordino
giuridico   ed   economico   della    carriera,    non    influiscono
sull'indennita' di servizio all'estero che  resta  determinata  nella
misura prevista per il  posto  funzione  indicato  nel  provvedimento
formale di destinazione all'estero. 
   39. Per il personale  dell'Istituto  nazionale  per  il  commercio
estero, fino all'entrata in vigore del regolamento  organico  emanato
in applicazione della legge 18 marzo 1989, n. 106, gli  inquadramenti
nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali  disposti  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1  marzo  1988,  n.
285, si intendono improduttivi di effetti sull'indennita' di servizio
all'estero   che   rimane   stabilita   nelle    misure    scaturenti
dall'applicazione della tabella di equiparazione di cui  all'allegato
3 al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509,
come integrato dall'articolo 26  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 25 giugno 1983, n. 346. 
   40. Gli importi dei contributi dello  Stato  in  favore  di  enti,
istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi,  di  cui  alla
tabella A allegata alla presente legge, sono  iscritti  in  un  unico
capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero  interessato.
Il relativo riparto e' annualmente effettuato  da  ciascun  Ministro,
con proprio decreto, di concerto con il Ministro del  tesoro,  previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali  vengono
altresi' inviati  i  rendiconti  annuali  dell'attivita'  svolta  dai
suddetti enti, entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della   legge   di   bilancio,    intendendosi    corrispondentemente
rideterminate le relative autorizzazioni di spesa. 
   41. I Ministri effettuano il riparto secondo  criteri  diretti  ad
assicurare prioritariamente il buon funzionamento  delle  istituzioni
culturali   e   sociali   di   particolare   rilievo   nazionale   ed
internazionale nonche' degli  enti  nazionali  per  la  gestione  dei
parchi. 
   42. Gli enti, cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che  non
abbiano fatto pervenire alla data del 15 luglio di ogni anno il conto
consuntivo dell'anno precedente da allegare allo stato di  previsione
dei singoli Ministeri interessati, sono esclusi dal finanziamento per
l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso. 
   43. La dotazione dei capitoli di cui al comma 40  e'  quantificata
annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  lettera  d),  della
legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla  legge  23  agosto
1988, n. 362. 
   44. Per gli anni 1996, 1997 e 1998 la dotazione di cui al comma 43
e' ridotta del 20 per  cento  rispetto  all'importo  complessivamente
risultante sulla base della legislazione vigente. 
   45. Per  il  triennio  1996-1998  e'  fatto  divieto  a  tutte  le
pubbliche amministrazioni,  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto  legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29,   e   successive
modificazioni  ed  integrazioni,  di   adottare   provvedimenti   per
l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di  giudicato,
o comunque divenute esecutive, nella materia del pubblico impiego. 
   46. Il divieto di cui al comma 45  non  si  applica  al  caso  dei
pubblici impiegati che siano ricorrenti  o  resistenti  in  grado  di
appello, qualora il Consiglio di Stato abbia  gia'  deciso  questioni
identiche a quelle da essi dedotte in giudizio, in  senso  favorevole
ad altri soggetti versanti  nella  stessa  posizione  dei  ricorrenti
medesimi. 
   47. Ferme restando le disposizioni in  materia  di  assunzione  di
impegni di spesa e' ammessa l'utilizzazione, nell'ambito dei  vigenti
sistemi di pagamento, della carta di credito da parte di dirigenti  e
funzionari pubblici per  l'esecuzione  di  spese,  anche  all'estero,
rientranti nella rispettiva competenza, qualora non sia  possibile  o
conveniente ricorrere alle ordinarie procedure. 
   48. L'utilizzo della carta di credito e' altresi  ammesso  per  il
pagamento delle spese di trasporto, vitto e  alloggio  sostenute  dal
personale, inviato in missione in Italia e all'estero. 
   49. E'  altresi'  consentito  alle  pubbliche  amministrazioni  di
dotare  gli  automezzi  di  servizio  di  sistemi  per  il  pagamento
automatizzato dei pedaggi autostradali, con la  conseguente  facolta'
per le stesse amministrazioni  di  stipulare  i  relativi  contratti,
nonche' di aprire, anche in  deroga  alle  vigenti  normative,  conti
correnti bancari destinati all'addebito di detti pedaggi. 
   50. Con regolamento da adottare dal Ministro del tesoro, ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
sono disciplinate le  procedure  per  la  graduale  attuazione  della
modalita' di pagamento  prevista  dai  commi  47,  48  e  49,  e  per
l'imputazione della spesa ai pertinenti capitoli di bilancio, nonche'
le procedure per la rendicontazione ed il controllo. 
   51. Il regolamento di cui  al  comma  50  si  ispira  ai  seguenti
criteri direttivi: 
   a)  l'utilizzo  della  carta  di  credito   rientra   nel   potere
discrezionale del dirigente  generale,  il  quale  puo'  autorizzarne
l'uso al restante personale sulla base delle disposizioni recate  dal
decreto  legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29,   e   successive
modificazioni; 
   b) i rapporti con gli istituti di credito, l'Ente poste italiane e
gli altri enti emittenti le carte di credito, sono  disciplinati  con
apposite convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro; 
   c) le situazioni debitorie con i soggetti di cui alla  lettere  b)
possono essere regolate, ove occorra,  anche  mediante  procedure  in
regime di contabilita' speciale. 
   52. Le spese per  l'acquisto  delle  carte  di  credito  e  quelle
accessorie sono imputate ai capitoli per spese di ufficio,  nei  casi
previsti dal comma 47, ed ai capitoli per missioni, nei casi previsti
dal comma 48. 
   53. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, possono avvalersi della  procedura  di
pagamento prevista dai commi da 47 a 52 del presente articolo. 
   54. Al fine di razionalizzare la spesa per investimenti  pubblici,
con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi  ammessi
al cofinanziamento comunitario di  competenza  delle  regioni,  delle
province, dei comuni, di loro consorzi e  di  comunita'  montane,  e'
istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo  rotativo  per
la progettualita'. Il Fondo anticipa, nel limite del 90 per cento, le
spese necessarie per gli studi di fattibilita', per  la  elaborazione
dei progetti di massima, incluse le valutazioni di impatto ambientale
e altre rilevazioni e ricerche necessarie, e per  l'elaborazione  dei
progetti definitivi ed esecutivi. La dotazione del Fondo e' stabilita
in lire  500  miliardi,  mediante  apporto  della  Cassa  depositi  e
prestiti a valere sui fondi derivanti dal servizio dei conti correnti
postali. Il 60 per cento  delle  predette  risorse  e'  riservato  in
favore delle aree depresse del territorio nazionale. 
   55. Qualora gli  enti  locali  e  le  regioni  non  rimborsino  le
anticipazioni nei tempi e con le modalita' concordate  con  la  Cassa
depositi e prestiti, il Ministero del  tesoro  provvede  al  rimborso
alla Cassa depositi e prestiti, trattenendo  le  relative  somme  dai
trasferimenti agli enti locali e alle regioni. 
   56. Gli enti di cui al comma 54, per la copertura delle spese  ivi
contemplate, possono beneficiare dei finanziamenti  del  Fondo  sulla
base di programmi di opere pubbliche  da  realizzare,  allegando  una
relazione  tecnica   dalla   quale   risultino   la   finalita',   la
localizzazione, la conformita' allo strumento urbanistico  vigente  o
gli eventuali adeguamenti previsti per lo stesso, il  costo  presunto
dell'opera da realizzare, nonche' la prevista copertura  finanziaria.
Il limite massimo dell'anticipazione, concessa dalla Cassa depositi e
prestiti con determinazione del proprio direttore generale  a  valere
sulle disponibilita' del Fondo, e' pari al 10  per  cento  del  costo
presunto  dell'opera;  per  richieste  di   anticipazione   superiori
all'importo di 500.000 ECU  la  Cassa  depositi  e  prestiti,  previa
valutazione, di espletare anche mediante ricorso a soggetti esterni o
a  societa'  partecipate  dalla  Cassa  medesima,  potra'  richiedere
integrazioni alla relazione tecnica. 
   57.  L'anticipazione,   aumentata   delle   eventuali   spese   di
valutazione, costituisce parte  integrante  del  costo  dell'opera  e
viene rimborsata in un'unica soluzione all'atto  del  perfezionamento
della provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera. 
Trascorsi tre anni  dalla  data  di  concessione  dell'anticipazione,
ovvero due, qualora la  stessa  sia  finalizzata  alla  progettazione
definitiva, gli enti di cui al comma 54 sono tenuti a rimborsare alla
Cassa depositi e prestiti l'anticipazione maggiorata delle  eventuali
spese  di  valutazione,  anche  qualora  sia  stata  perfezionata  la
provvista  finanziaria  necessaria  alla  realizzazione   dell'opera,
ovvero l'opera no sia realizzabile, o  sia  venuto  meno  l'interesse
pubblico alla sua realizzazione. 
   58. Alla Cassa depositi e  prestiti,  sulle  somme  apportate,  e'
riconosciuto un tasso di interesse pari al tasso del  conto  corrente
intrattenuto dalla Cassa con la Tesoreria  dello  Stato.  I  relativi
oneri,   a   carico   degli   enti   beneficiari,    si    aggiungono
all'anticipazione  ricevuta  e   sono   rimborsati   all'atto   della
restituzione dell'anticipazione medesima. 
   59. I commi 4-quinquies, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 7  della  legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono sostituiti
dai seguenti: 
   "  4-quinquies.  Ai  fini  dell'acquisizione  di  intese,  pareri,
concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta,  assensi,  comunque
denominati, relativi agli aspetti territoriali, urbanistici, edilizi,
ambientali,  paesaggistici,  igienico-sanitari,  storici,  artistici,
archeologici e di  altra  natura,  necessari  in  base  alla  vigente
normativa,  onde  assicurare  celerita'   ed   efficacia   all'azione
amministrativa, il responsabile unico  del  procedimento  formula  le
occorrenti istanze e richieste alle autorita' competenti. Ove per  la
realizzazione  del  lavoro  pubblico  si  renda  necessaria  l'azione
integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali,  regionali
o locali, la stazione appaltante, su proposta del responsabile  unico
del procedimento, puo' promuovere la conclusione  di  un  accordo  di
programma ai sensi dell'articolo 27 della legge  8  giugno  1990,  n.
142. 
   4-sexies.  Per  l'acquisizione  di  intese,  pareri,  concessioni,
autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi,  comunque  denominati,
al  fine  della  esecuzione  di  lavori  pubblici,  l'amministrazione
aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del  procedimento,
convoca una conferenza di servizi ai  sensi  dell'articolo  14  della
legge 7 agosto  190,  n.  241,  e  successive  modificazioni,  previa
comunicazione alle amministrazioni interessate del progetto di cui al
comma 5 del presente articolo, almeno trenta giorni prima della  data
di convocazione della conferenza.  Per  la  predetta  finalita'  puo'
altresi' procedersi ai sensi degli articolo  16  e  17  della  citata
legge n. 241 del 1990. 
   5. La conferenza di servizi si esprime  sul  progetto  definitivo,
successivamente  alla   pronuncia   da   parte   dell'amministrazione
competente in  ordine  alla  valutazione  d'impatto  ambientale,  ove
richiesta dalla normativa vigente, da rendere nel termine di  novanta
giorni dalla richiesta, o nel piu' breve termine idoneo a  consentire
l'utilizzazione degli eventuali cofinanziamenti comunitari  entro  la
scadenza per essi prevista. Trascorsi  i  termini  di  cui  al  primo
periodo del presente comma, la stessa amministrazione  e'  tenuta  ad
esprimersi in sede di conferenza di servizi. La conferenza di servizi
puo' esprimersi anche sul progetto preliminare al fine di  concordare
quali siano le condizioni per l'ottenimento, in sede di presentazione
del progetto definitivo, delle intese, dei pareri, delle concessioni,
delle autorizzazioni, delle licenze, dei nulla osta e  degli  assensi
di cui alle vigenti norme. 
   6. Il regolamento e le  leggi  regionali  prevedono  le  forme  di
pubblicita' dei lavori della conferenza  di  servizi,  nonche'  degli
atti  da  cui  risultano  le  determinazioni  assunte   da   ciascuna
amministrazione interessata. 
   7. La  conferenza  di  servizi  puo'  richiedere,  se  necessario,
chiarimenti e documentazione direttamente ai progettisti. 
   8. Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza di
servizi nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della
loro volonta' e sono rappresentate da soggetti  che  dispongono,  per
delega ricevuta dall'organo istituzionalmente competente, dei  poteri
spettanti alla sfera dell'amministrazione rappresentata in  relazione
all'oggetto del procedimento. 
   8-bis. Qualora alla conferenza di  servizi  il  rappresentante  di
un'amministrazione invitata sia  risultato  assente  o  comunque  non
dotato  di  adeguato  potere  di  rappresentanza,  la  conferenza  e'
riconvocata per una sola volta, tra  il  decimo  ed  il  quindicesimo
giorno dalla prima convocazione, e decide prescindendo dalla presenza
della totalita' delle amministrazioni invitate  e  dalla  adeguatezza
dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. 
   8-ter. Il dissenso manifestato in sede di  conferenza  di  servizi
deve essere  motivato  e  recare,  a  pena  di  inammissibilita',  le
specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini
dell'assenso. 
   8-quater. Le regioni a statuto ordinario provvedono a disciplinare
la conferenza di servizi,  in  armonia  con  i  principi  di  cui  al
presente articolo, per  gli  interventi  di  competenza  regionale  e
locale. 
   8-quinquies. Il termine per il  controllo  di  legittimita'  sugli
atti da parte delle Ragionerie centrali dello  Stato  e'  fissato  in
trenta giorni e puo' essere interrotto per non piu' di due volte  per
un  massimo  di  dieci  giorni  per  la  richiesta   di   chiarimenti
all'amministrazione. Resta fermo  il  disposto  di  cui  al  comma  6
dell'articolo 11 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20
aprile 1994, n. 367". 
   60. Le annualita' da corrispondere per il 1996 alla Cassa depositi
e prestiti, relativamente ai  limiti  di  impegno  autorizzati  dagli
articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457;  dall'articolo  9
del  decreto-legge  15  dicembre  1979,  n.  629,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25; dagli articoli 1,
commi quarto e undicesimo, e 2, comma dodicesimo,  del  decreto-legge
23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge  25
marzo 1982, n. 94; dall'articolo 3,  comma  7,  del  decreto-legge  7
febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  5
aprile 1985, n. 118; e dall'articolo 22,  comma  3,  della  legge  11
marzo 1988, n. 67, sono conferite alla Cassa medesima  nell'esercizio
successivo a quello di scadenza dell'ultima annualita' dei rispettivi
limiti di impegno. 
   61. Le somme iscritte, in conto competenza ed  in  conto  residui,
sui capitoli di  parte  corrente  degli  stati  di  previsione  delle
Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, non impegnate,
a norma dell'articolo 20, terzo comma, della legge 5 agosto 1978,  n.
468, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il 31 dicembre
1995,  costituiscono  economie  di  bilancio.  Sono  fatte  salve  le
disposizioni legislative che consentono la  conservazione  dei  fondi
relativi ad accordi internazionali, alla cooperazione allo  sviluppo,
all'Amministrazione della difesa, alla difesa del suolo, al programma
triennale per la tutela dell'ambiente, alle aree  naturali  protette,
al Dipartimento della protezione civile, al  Fondo  per  l'attuazione
dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, al Fondo
nazionale  d'intervento  per  la  lotta  alla  droga  ed  alla  lotta
all'AIDS, al rimborso dei  crediti  d'imposta  mediante  rilascio  di
titoli  di  Stato  nonche'  al  fondo  per  la   corresponsione   dei
miglioramenti economici  al  personale  delle  Amministrazioni  dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo. 
   62. L'articolo 16 della legge 4 aprile 1977, n. 135, e' sostituito
dal seguente: 
   "Art. 16. - 1. Il  Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione
stabilisce con proprio decreto, su  proposta  delle  associazioni  di
categoria a carattere nazionale, sentito il Consiglio superiore della
marina  mercantile,  le  tariffe  minime  e   massime   a   carattere
obbligatorio dei compensi dovuti ai raccomandatari marittimi  per  le
loro prestazioni, nonche' la percentuale di tali compensi che ciascun
imprenditore individuale o societa' che esplica le attivita'  di  cui
alla presente legge deve versare al Fondo agenti marittimi  ed  aerei
sul   conto   intestato   all'imprenditore   stesso   o   ai   legali
rappresentanti delle societa'  nonche'  ai  loro  instintori  qualora
questi ultimi non godano di altre forme  previdenziali  obbligatorie;
con le stesse modalita' si provvede alla  revisione  periodica  delle
tariffe". 
   63. Per le spese  connesse  con  interventi  militari  all'estero,
anche di carattere umanitario, autorizzati dal Parlamento,  correlati
ad accordi internazionali, puo' essere adottata la procedura  di  cui
all'articolo  9  della  legge  5  agosto   1978,   n.   468,   previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro
del tesoro. Nessuna indennita' e' dovuta agli obiettori di  coscienza
in servizio civile impiegati in missioni  umanitarie  all'estero.  Al
personale militare  interessato  e'  corrisposto,  in  aggiunta  allo
stipendio o alla paga e  agli  altri  assegni  a  carattere  fisso  e
continuativo, il seguente trattamento economico accessorio: 
   a)  trattamento  di  missione  all'estero  previsto  dalle   norme
vigenti, se in servizio isolato; 
   b) trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti
per il Paese di destinazione con possibilita', se facente parte di un
contingente, di riduzione dell'indennita' di missione fino al massimo
del  50  per  cento  da  effettuare,  in  funzione  delle  condizioni
ambientali ed operative, con decreto del  Ministro  della  difesa  di
concerto con il Ministro del tesoro. 
   64. Per tutte le spese connesse agli interventi di cui ai commi 61
e 63 e' fornito rendiconto, allegato allo  stato  di  previsione  del
Ministero degli affari esteri. 
   65. Il comma 6 dell'articolo 5-bis  del  decreto-legge  11  luglio
1992, n. 333, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto
1992, n. 359, e' sostituito dal seguente: 
   "6. Le disposizioni di cui al presente articolo  si  applicano  in
tutti i casi  in  cui  non  sono  stati  ancora  determinati  in  via
definitiva il prezzo, l'entita' dell'indennizzo e/o del  risarcimento
del danno, alla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto". 
   66.  La  somma  di  lire  940   miliardi   spettante,   ai   sensi
dell'articolo 47, quarto comma, della legge 20 maggio 1985,  n.  222,
alla Conferenza episcopale  italiana  nell'anno  1996,  a  titolo  di
conguaglio della quota corrispondente all'8  per  mille  del  gettito
IRPEF relativo agli anni 1990, 1991 e  1992,  viene  corrisposta  per
lire 140 miliardi nell'anno 1996 e per lire 800 miliardi in tre quote
annuali  nel  triennio  1997-1999,  maggiorate  dell'interesse  nella
misura di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
1994, n. 133, relativo ai rapporti di credito e debito d'imposta. 
   67. Nel primo  comma  dell'articolo  10  del  decreto  legislativo
luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, le parole: "saranno a  carico
del Tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "saranno a  carico  della
Banca stessa". Il decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello
Stato 23 agosto 1946, n. 154, ratificato dalla legge 5 gennaio  1953,
n. 30, e successive modificazioni e' abrogato. 
   68. Le somme annualmente iscritte al capitolo 2559 dello stato  di
previsione della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  per  l'anno
1996  e  corrispondenti  capitoli  per  gli  anni   successivi   sono
trasferite al Centro  di  formazione  e  studi  -  FORMEZ,  in  unica
soluzione, sulla base di un apposito piano di  spesa  da  trasmettere
alla stessa Presidenza del Consiglio dei  ministri;  quelle  iscritte
annualmente al capitolo 7640 del medesimo stato di previsione possono
essere utilizzate anche a  titolo  di  anticipazione  in  favore  del
FORMEZ, sia  a  fronte  di  esigenze  connesse  con  l'attuazione  di
programmi o progetti cofinanziati dell'Unione  europea,  sia  per  la
realizzazione dei progetti di cui all'articolo 18 del decreto-legge 8
febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995,  n.  104,
in  relazione  a   documentate   necessita'   attinenti   l'avvio   e
l'avanzamento dei lavori. 
   69. Le affissioni di manifesti  politici  effettuate  fino  al  30
giugno 1995 in violazione dell'articolo 8, ultimo comma, della  legge
4 aprile 1956, n. 212, possono essere sanate mediante  versamento  di
un'oblazione  a  carico  dei   responsabili,   pari,   per   ciascuna
violazione, all'importo minimo indicato dallo stesso comma  ed  entro
un massimo di lire ottocentomila. A tali violazioni non si  applicano
le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge 10
dicembre 1993, n. 515. Con proprio regolamento i comuni  disciplinano
la predisposizione di spazi per l'affissione di manifesti politici al
di fuori dei periodi elettorali. 
   70. In coerenza con i principi informatori della  legge  8  agosto
1995, n. 335, ed in particolare con quanto disposto dall'articolo  2,
commi 22 e 23, della medesima legge, il Governo della  Repubblica  e'
delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore
della presente legge, un decreto legislativo inteso al  riordino  del
trattamento pensionistico del personale addetto ai  pubblici  servizi
di trasporto che tenga conto anche dei seguenti criteri direttivi: 
   a) soppressione con decorrenza dal 1 gennaio 1996 del Fondo per la
previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto  ed
iscrizione dei lavoratori di cui all'articolo 4, primo  comma,  della
legge 29 ottobre 1971, n. 889, in servizio alla data del 31  dicembre
1995 ovvero assunti successivamente a  tale  data,  all'assicurazione
generale obbligatoria, con  esclusione  dei  dipendenti  dei  comuni,
province e regioni esercenti direttamente  il  pubblico  servizio  di
trasporto  per   i   quali   restano   confermate   le   disposizioni
dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274,  con  la
decorrenza ivi indicata;  l'iscrizione  e'  effettuata  con  evidenza
contabile  separata  nell'ambito  del   Fondo   pensioni   lavoratori
dipendenti ed e' valida ai  fini  delle  prestazioni  previste  dalle
norme che disciplinano il predetto Fondo; 
   b) determinazione dell'aliquota contributiva di  finanziamento  in
misura  che,  con  riferimento  a  quella  in  essere  alla  data  di
soppressione del predetto Fondo, risponda ad esigenze di solidarieta'
connesse  alla  salvaguardia,  nell'ambito  della  categoria,   delle
flessibilita' e peculiarita' dell'attivita' lavorativa; 
   c) previsione del criterio del  pro  rata  per  la  determinazione
della quota di pensione corrispondente alle  anzianita'  assicurative
acquisite anteriormente alla data di soppressione del Fondo. 
   71. Lo schema di  decreto  legislativo  di  cui  al  comma  70  e'
trasmesso alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
almeno trenta giorni prima della scadenza  prevista  per  l'esercizio
della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per  la  materia
si esprimono entro quindici giorni dalla data di  trasmissione  dello
schema medesimo. 
   72. A decorrere dal 1 gennaio 1996, i  due  terzi  delle  maggiori
entrate derivanti dall'aumento contributivo disposto dall'articolo 25
della legge 21 dicembre 1978, n.  845,  e  successive  modificazioni,
sono versati dall'INPS al Fondo di rotazione per  l'attuazione  delle
politiche comunitarie,  istituito  dall'articolo  5  della  legge  16
aprile 1987, n. 183, per essere destinati  al  cofinanziamento  degli
interventi del Fondo sociale europeo, secondo scadenze e modalita' da
stabilire con apposito decreto del Ministro del  tesoro  di  concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, a modifica  di
quelle attualmente in vigore. 
   73. I recuperi di somme disposti dal Ministero del lavoro e  della
previdenza  sociale  sugli  importi  erogati  a  favore   di   azioni
cofinanziate dal Fondo  sociale  europeo  nell'ambito  del  Fondo  di
rotazione di cui al comma 72 concorrono  a  finanziare  programmi  di
cooperazione regionale o interregionale a  sostegno  delle  attivita'
produttive realizzate da piccole e medie  imprese  localizzate  nelle
aree di cui all'obiettivo 1  del  Regolamento  (CEE)  n.  2052/88,  e
successive modificazioni. 
   74. Le somme indicate al comma 72, affluite entro il  31  dicembre
1995 al Fondo di rotazione di cui  all'articolo  25  della  legge  21
dicembre 1978, n. 845,  e  successive  modificazioni,  continuano  ad
essere gestite dal Ministero del lavoro e  della  previdenza  sociale
fino  all'esaurimento  dei   pagamenti   in   favore   dei   relativi
beneficiari. Eventuali avanzi di gestione sono versati  al  Fondo  di
rotazione di cui al  comma  72  del  presente  articolo,  per  essere
riutilizzati per azioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo. 
   75. Il Fondo di  rotazione  di  cui  al  comma  72  provvede  alle
erogazioni delle risorse finanziarie di cui ai  commi  72  e  74,  in
favore  degli  aventi  diritto,  nel  rispetto  della  normativa  che
disciplina l'attivita' del Fondo stesso. 
   76. Le disposizioni dell'articolo 7 della legge 16 aprile 1987, n.
183, si applicano anche agli interventi di cui ai commi da  72  a  75
del presente articolo. 
   77. Per l'attuazione degli interventi finanziabili  a  carico  del
Fondo per l'occupazione e del Fondo  per  lo  sviluppo  di  cui  agli
articoli 1, comma 7, e 1-ter del decreto-legge  20  maggio  1993,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236, e per l'attuazione degli interventi finanziabili,  limitatamente
alle attivita' di formazione professionale  attivabili  nei  casi  di
rilevante squilibrio di manodopera, di cui agli  articoli  18,  primo
comma, lettera h), e 26 della legge  21  dicembre  1978,  n.  845,  a
carico  del  Fondo  di  cui  all'articolo  9,  comma  5,  del  citato
decreto-legge n. 148  del  1993,  il  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, in sede di definizione dei  contenuti  dei  patti
territoriali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 23 giugno  1995,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995,  n.
341, al fine di favorire il conseguimento dei loro  obiettivi  ed  in
considerazione degli investimenti produttivi previsti  e  della  loro
ricaduta occupazionale nonche' della particolare gravita' della crisi
occupazionale del territorio interessato dal patto,  puo'  prevedere,
in difformita' dalla normativa vigente, l'incremento dell'entita' dei
benefici, nei limiti del 30 per  cento,  e  della  loro  durata,  nei
limiti del doppio. Alle iniziative che si svolgano in attuazione  dei
predetti patti  territoriali  puo'  essere  accordata  priorita'  nei
suddetti finanziamenti nel limite di una quota non  superiore  al  20
per cento delle risorse disponibili. 
   78. Per la  realizzazione  degli  interventi  previsti  nei  patti
territoriali di cui al comma 77, e non coperti da altri finanziamenti
pubblici, il CIPE riserva una quota, sino  all'importo  di  lire  400
miliardi, nell'ambito  delle  risorse  derivanti  dai  mutui  di  cui
all'articolo 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e  all'articolo
1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992,  n.  415,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 19  dicembre  1992,  n.  488,  secondo
modalita' e limiti stabiliti dal CIPE  medesimo,  dando  priorita'  a
quelli  cofinanziati  sui  fondi   comunitari   di   piu'   immediata
rendicontabilita'. 
   79. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995,  n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  agosto  1995,  n.
341, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ambito di tali
priorita' una quota delle predette somme pari a lire 600 miliardi  e'
destinata al finanziamento di interventi relativi ai trasporti rapidi
di massa a guida vincolata e tramvie  veloci,  secondo  le  procedure
previste  dalla  legge  26  febbraio  1992,  n.  211,  e   successive
modificazioni; alla  manutenzione  ed  al  completamento  delle  reti
viarie provinciali; ad interventi di metanizzazione. La  ripartizione
della suddetta quota tra le tipologie di intervento sopra indicate e'
effettuata dal CIPE. Il finanziamento relativo ai trasporti rapidi di
massa a  guida  vincolata  e  tramvie  veloci  puo'  avere  carattere
integrativo  rispetto  al  finanziamento  spettante  ai  sensi  della
predetta legge n. 211 del 1992, e successive modificazioni". 
   80. Il Ministro dei lavori pubblici, entro un anno dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, sottopone all'esame del  CIPE
l'elenco delle opere di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo
17  del  decreto-legge  23  giugno  1995,  n.  244,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, indicando le  somme
necessarie al loro completamento, la validita' tecnica,  economica  e
sociale dell'azione di completamento ed individuando tutti i casi  in
cui, in funzione della redditivita' delle opere,  si  puo'  procedere
all'affidamento in concessione. Le stesse  procedure  sono  applicate
per le opere di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 17  del
citato decreto-legge n. 244  del  1995.  Il  CIPE,  su  proposta  del
Ministro dei lavori pubblici, detta i criteri per definire il  regime
tariffario di riferimento da applicare per i servizi e  le  forniture
erogati dalle opre oggetto dell'affidamento in concessione. 
   81. Al fine di potenziare, secondo  gli  indirizzi  stabiliti  dal
CIPE, la struttura finanziaria dei consorzi  di  garanzia  collettiva
fidi, previsti dall'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991,  n.  317,
operanti nelle aree depresse del territorio nazionale e' destinata la
somma di lire 30 miliardi a valere sulle risorse derivanti dai  mutui
di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 
415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992,  n.
488. Il CIPE stabilisce altresi' i criteri di ripartizione dei  fondi
stanziati. 
   82.  L'Amministrazione  autonoma  dei   monopoli   di   Stato   e'
autorizzata  a  vendere  i  propri  beni  immobili  patrimoniali,   a
trattativa privata  e  senza  limiti  di  valore,  agli  enti  locali
territoriali ovvero alle Amministrazioni dello Stato.  Il  prezzo  di
cessione e' stabilito dal competente Ufficio tecnico erariale. 
   83. Al fine di favorire la privatizzazione e  di  evitare  aggravi
per  la  finanza  pubblica,  gli   enti   acquedottistici,   di   cui
all'articolo 10, comma 5, della legge 5 gennaio 1994, n. 36,  nonche'
quelli regionali e  interregionali  istituiti  con  legge  statale  o
regionale, sono trasformati, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentiti le amministrazioni e gli  enti  competenti,  in
societa' per azioni, per le finalita'  di  cui  all'articolo  10  del
decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni. 
   84. Al comma 1 dell'articolo 52 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",  nominato  e  revocato
d'intesa con il sindaco e con il presidente della provincia". 
   85. Al comma 2 dell'articolo 52 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
l'ultimo periodo e' soppresso. 
   86. I comuni possono deliberare agevolazioni sui tributi  di  loro
competenza, fino alla totale esenzione per gli esercizi commerciali e
artigianali situati in  zone  precluse  al  traffico  a  causa  dello
svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che  si
protraggono per oltre sei mesi. 
   87. La firma autografa prevista dalle  norme  che  disciplinano  i
tributi  regionali  e  locali  sugli  atti  di  liquidazione   e   di
accertamento e' sostituita dall'indicazione a stampa  del  nominativo
del soggetto responsabile, nel  caso  che  gli  atti  medesimi  siano
prodotti da sistemi  informativi  automatizzati.  Il  nominativo  del
funzionario responsabile per l'emanazione degli  atti  in  questione,
nonche' la fonte dei dati, devono  essere  indicati  in  un  apposito
provvedimento di livello dirigenziale. 
   88. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Governo e' delegato ad adottare uno o piu'  decreti
legislativi aventi  ad  oggetto  il  riordino  della  disciplina  del
rapporto con i concessionari dei servizi di riscossione dei  tributi,
al fine di individuare gli aspetti dell'erogazione  del  servizio  di
riscossione  sulle  cui  modalita'  gli  enti   impositori   potranno
negoziare con  i  concessionari  in  base  alle  specifiche  esigenze
locali, nonche' i meccanismi di  remunerazione  o  di  incentivazione
piu' opportuni, osservando i seguenti principi e criteri direttivi: 
   a) estensione della possibilita' di versamento  dell'ICI  e  delle
somme iscritte a ruolo tramite  il  sistema  bancario,  con  o  senza
domiciliazione dei pagamenti su conto corrente, ovvero con  procedure
di pagamento automatizzate; 
   b) adeguamento  della  cartella  di  pagamento  e  dell'avviso  di
iscrizione a ruolo alle esigenze di  chiarezza  dei  contenuti  e  di
comunicazione tra ente impositore e contribuenti; 
   c) incentivazione dell'utilizzo di procedure automatizzate per  il
reperimento dei contribuenti irreperibili; 
   d) snellimento delle procedure di sgravio e rimborso di iscrizioni
a ruolo non dovute. 
   89. Nell'articolo 32, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n.  142,
la lettera i) e' sostituita dalla seguente: 
   "i) la contrazione dei mutui non previsti  espressamente  in  atti
fondamentali del consiglio  comunale  e  la  emissione  dei  prestiti
obbligazionari;". 
   90. All'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'ultimo
periodo del comma 6 e' soppresso. 
          AVVERTENZA: 
-------------In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie 
                    generale - del 30 gennaio 1996 si procedera' alla 
             ripubblicazione del testo della presente legge corredato 
              delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del 
                      regolamento di esecuzione del testo unico delle 
                  disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla 
             emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e 
             sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
             approvato con decreto del presidente della Repubblica 14 
          marzo 1986, n. 217. 
 

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