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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro
cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno
o piu' decreti legislativi volti a:
a) ridurre il numero dei comandi operativi e territoriali e delle
altre strutture periferiche della Difesa, anche a livello di regione
militare, di dipartimento militare marittimo, di regione aerea, ivi
comprese le corrispondenti direzioni di amministrazione, e di
istituti di formazione, garantendo una loro piu' efficace
articolazione, composizione, ubicazione ed attribuzione delle
competenze;
b) procedere alla ristrutturazione e all'accorpamento, in modo
tale da ridurne il numero, delle direzioni generali, e degli uffici
centrali;
c) procedere alla ristrutturazione degli arsenali, degli
stabilimenti e dei centri tecnici, razionalizzandone i relativi
compiti, attraverso l'ottimizzazione e la concentrazione dei
procedimenti produttivi, anche attraverso accorpamenti;
d) favorire la differenziazione e l'ampliamento delle attivita'
rivolte alla protezione civile e alla tutela ambientale;
e) disciplinare l'eventuale mobilita' contrattata dei lavoratori,
anche concordando con le organizzazioni sindacali e le regioni
interessate le iniziative volte ad evitare negative ricadute sociali,
derivanti da eventuali riduzioni;
f) favorire la dismissione delle strutture e degli immobili non
piu' utilizzabili;
g) rideterminare, coerentemente con la suddetta ristrutturazione,
le dotazioni organiche in base alla definizione dei carichi di
lavoro, procedendo alla copertura dei posti disponibili anche
attraverso la riqualificazione dei dipendenti civili con le medesime
procedure previste dall'articolo 3, commi da 205 a 208;
h) costituire un istituto superiore di Stato maggiore interforze
che unifichi e sostituisca i corsi superiori di Stato maggiore della
scuola di guerra dell'esercito, dell'istituto di guerra marittima e
della scuola di guerra aerea.
2. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato
della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni permanenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data
di trasmissione.
3. Ai fini del contenimento dei costi per l'ammodernamento,
l'Amministrazione della difesa, nel rispetto delle vigenti norme in
materia di esportazione di materiali d'armamento, puo' procedere a
permute o vendite di mezzi e materiali obsoleti ma non ancora fuori
uso.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 7, 8, 9, primo e
secondo periodo, 10, 11 e 12, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
continuano ad applicarsi sino al 31 dicembre 1998. Fino alla stessa
data alle istituzioni e agli enti di ricerca si applica l'articolo 5,
comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con la deroga per il
Consiglio nazionale delle ricerche, limitatamente alla copertura del
contingente di personale previsto dall'intesa di programma per il
Mezzogiorno, di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64, che puo' essere
effettuata, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, in ragione
di un terzo nel 1996, un terzo nel 1997 ed un terzo nel 1998. Il
limite di eta' per la partecipazione ai concorsi indetti dalle
amministrazioni pubbliche e' aumentato di un anno.
5. Le disposizioni richiamate nel primo periodo del comma 4 non si
applicano per le assunzioni di personale del comparto sanita', di
quello dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, degli
ispettori di volo da utilizzare presso la Direzione generale
dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti e della
navigazione, di quello operativo dell'Azienda autonoma di assistenza
al volo per il traffico aereo generale, di quello degli ordini e
collegi professionali e delle relative Federazioni e Consigli
nazionali e, per il solo anno 1996, per le assunzioni di personale
del Ministero delle finanze limitatamente ai concorsi ultimati ed in
fase di ultimazione, nonche' a quelli comunque gia' autorizzati alla
data del 30 settembre 1995.
6. Per l'anno 1996 in deroga alle norme vigenti ai comuni che
hanno dichiarato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 1993 ed
avranno approvato l'ipotesi di bilancio riequilibrato entro il 31
dicembre 1995 non si applicano i commi da 47 a 52 dell'articolo 3
della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
7. Gli enti di cui al comma 6 possono, a carico del proprio
bilancio, conferire incarichi per l'esercizio delle funzioni
dirigenziali, per i posti delle relative qualifiche non ricoperti, a
condizione che la percentuale della spesa per il personale sul totale
delle spese correnti risulti ridotta o invariata.
8. L'articolo 5, comma 25, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
si applica nel senso che le dotazioni organiche del personale delle
istituzioni e degli enti di ricerca sono rideterminate in riduzione
rispetto a quelle costituite in conseguenza delle operazioni di
rideterminazione delle piante organiche svolte in base alle
disposizioni e alle procedure di cui all'articolo 13 dell'accordo
sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica
12 febbraio 1991, n. 171. La rilevazione dei carichi di lavoro per il
personale degli enti ed istituzioni di ricerca nonche' degli enti
autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate e' riferita
all'attivita' del personale amministrativo di supporto.
9. Gli oneri finanziari derivanti dalla definizione delle
dotazioni organiche del personale delle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
non possono superare gli oneri per spesa di personale conseguenti ai
provvedimenti di provvisoria rideterminazione delle dotazioni
organiche previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e dalle altre disposizioni sulla stessa materia
contenute nella predetta legge in relazione ai diversi comparti delle
pubbliche amministrazioni, con i soli incrementi degli oneri
derivanti da disposizioni legislative statali e dai contratti
collettivi.
10. Fino al 30 giugno 1997 e' fatto divieto alle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di
individuare uffici di livello dirigenziale ulteriori rispetto a
quelli gia' esistenti alla data del 1 agosto 1995. Il divieto non si
applica alle regioni ed alle province autonome. Le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, per le quali, in base alle disposizioni vigenti alla
data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, non erano
consentite la nomina a dirigente generale o qualifica equiparata,
ovvero l'attribuzione dei relativi incarichi, non possono istituire
posti in dotazione organica per tali qualifiche, ne', in altro modo,
procedere alla nomina od all'attribuzione di incarichi per
l'esercizio delle relative funzioni. E' fatta salva per le regioni,
le province autonome e per gli enti locali, al di fuori delle vigenti
piante organiche, la possibilita' di conferire incarichi di funzioni
dirigenziali di livello generale ovvero apicali nell'ambito delle
risorse di cui al comma 9.
11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 non si applicano al
Ministero delle finanze.
12. Alle regioni che hanno disciplinato l'applicazione di principi
in materia di ridefinizione di strutture organizzative e delle
dotazioni organiche di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29. e successive modificazioni ed integrazioni, e' data la facolta'
di avvalersi, ai fini dell'attuazione dei processi di riforma
organizzativa, di misure flessibili nella gestione delle risorse
umane, ivi compresi i provvedimenti per l'incentivazione della
mobilita' in ambito regionale. Tali misure sono applicabili fino al
31 dicembre 1998. I citati provvedimenti dovranno, in ogni caso,
essere predisposti nel rispetto della legge 8 agosto 1995, n. 335, in
materia di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e
complementare, e dovranno essere assunti nei limiti di spesa gia'
individuati al comma 9 del presente articolo.
13. I contratti di prestazione di opera intellettuale di cui alla
legge 29 aprile 1988, n. 143, sono ridotti del 20 per cento a
decorrere dal 1 gennaio 1996.
14. Gli enti locali, non dissestati e non strutturalmente
deficitari, che, alla data del 30 novembre 1995, utilizzino personale
assunto a tempo determinato mediante prove selettive, ai sensi
dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, indette entro
il 31 dicembre 1993, possono bandire, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, concorsi riservati per titoli
per la trasformazione dei predetti rapporti di lavoro da tempo
determinato a tempo indeterminato, secondo le procedure stabilite
dall'articolo 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
15. Gli enti locali, non dissestati e non strutturalmente
deficitari, per i servizi connessi ad attivita' didattiche, educative
e formative, per la sola copertura dei corrispondenti posti vacanti,
possono nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio bandire
concorsi riservati al personale gia' in servizio presso lo stesso
ente, che abbia prestano servizio, anche non continuativo, negli
anzidetti settori dello stesso ente per un periodo complessivo
lavorativo non inferiore ai trentasei mesi.
16. Ai fini di una razionale utilizzazione del personale, i
dipendenti civili provenienti dalle dismesse basi NATO di cui alla
legge 9 marzo 1971, n. 98, e successive modificazioni, sono
assegnati, sulla base delle disponibilita' negli organici e delle
effettive esigenze di funzionalita', a richiesta degli interessati,
alle sedi periferiche delle amministrazioni statali, anche presso i
nuovi corsi di laurea istituiti dalle universita' decentrati nel
territorio e comunque nell'ambito provinciale. Entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, si provvede all'assegnazione
del personale suddetto.
17. All'articolo 18, comma 3, primo periodo, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed
integrazioni, le parole: "su autorizzazione della regione" sono
soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", cui non si
possa in nessun caso far fronte con il personale esistente
all'interno dell'azienda sanitaria".
18. Le operazioni di trasformazione dei rapporti di lavoro
previste dall'articolo 4-bis, comma 6, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, concernenti il Ministero per i beni culturali e
ambientali, sono prorogate al 31 dicembre 1996.
19. Le disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 11, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, continuano ad applicarsi anche negli
anni scolastici 1996-1997 1997-1998, tenendo conto delle esigenze dei
comuni montani e dei comuni ove esiste un solo plesso scolastico,
delle piccole isole, delle zone a rischio di devianza minorile e
giovanile o caratterizzate da specifiche situazioni di disagio
economico o socio-culturale, nonche' dalla presenza di studenti
portatori di handicap, in relazione ai diversi gradi di istruzione e
all'eta' degli alunni. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione
pubblica, sono determinati interventi di razionalizzazione della rete
scolastica, di soppressione di plessi di scuole elementari e di
sezioni staccate di istituti di istruzione secondaria, di modifica
dei parametri per la formazione delle classi in alcuni ordini di
scuole, senza comunque che si producano squilibri nella formazione
educativa, al fine di ottenere risparmi lordi nella misura di lire
1.200 miliardi annui, pari a lire 680 miliardi netti.
20. Gli istituti secondari superiori, anche di diverso ordine e
tipo, o le loro sezioni staccate o coordinate, possono essere
aggregati tra loro, al fine di consentire la creazione di istituti
rispondenti alle condizioni stabilite dall'articolo 51, comma 4, del
testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
e dotati di personalita' giuridica e di autonomia amministrativa. Con
regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono stabilite:
a) le modalita' di funzionamento del nuovo consiglio di istituto e
l'articolazione del collegio dei docenti in sezioni corrispondenti
alle scuole aggregate;
b) la ridistribuzione, tra soggetti obbligati, degli oneri
riguardanti le spese di funzionamento;
c) la conservazione delle denominazioni delle scuole aggregate.
21. Con lo stesso decreto di cui al comma 19, sentita la
Conferenza dei Presidenti delle regioni, sono stabiliti i criteri per
gli interventi, che dovranno, comunque, tenere conto:
a) del grado di sviluppo socio-culturale ed economico delle
comunita' interessate;
b) della situazione orografica dei luoghi, dei livelli di
urbanizzazione primaria degli stessi e del grado di dispersione
scolastica, soprattutto nelle zone in cui le istituzioni scolastiche
costituiscono l'unico riferimento istituzionale e culturale.
22. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, potranno essere
adattati i programmi di insegnamento e l'organizzazione didattica
delle scuole medie funzionanti nelle localita' montane e nelle
piccole isole, in modo da consentire, a decorrere dal 1 settembre
1996, speciali condizioni di frequenza, che escludono la cofrequenza,
agli alunni distribuiti nel triennio del corso di studi, garantendo
adeguate forme di insegnamento individualizzato, anche attraverso la
flessibilita' dell'orario e l'organizzazione didattica per moduli,
per realizzare adeguate opportunita' di apprendimento senza
discriminazioni territoriali e geografiche.
23. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso
ai ruoli del personale docente, gia' prorogate dall'articolo 23,
comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono ulteriormente
prorogate di un altro anno scolastico.
24. A decorrere dal 1 settembre 1996 l'rdinazione dei pagamenti
delle retribuzioni ai docenti di religione, ai supplenti annuali e ai
supplenti temporanei fino al termine dell'attivita' didattica e'
effettuata dalle direzioni provinciali del tesoro con ordinativi
emessi in base a ruoli di spesa fissa. L'apertura dei ruoli di spesa
fissa e' disposta con i contratti individuali di lavoro a tempo
determinato stipulati secondo le competenze individuate
rispettivamente dagli articoli 309, 520 e 521 del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
25. Entro il 31 ottobre 1996, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate con
decreti del Ministro del tesoro ai capitoli 1030, 1034, 1035 e 1036
dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, le
somme rimaste disponibili sulle contabilita' speciali scolastiche e
sui conti correnti postali e bancari, nonche' le somme rimaste
disponibili sui bilanci degli istituti tecnici, professionali e
d'arte con provenienza dai medesimi capitoli.
26. Per gli anni 1996, 1997 e 1998, l'80 per cento delle economie
nette stimate, in ciascun anno, viene utilizzato per la costituzione
di un fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione, da ripartire con decreti del Ministro del
tesoro, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le esigenze
relative alla formazione del personale, al potenziamento e
funzionamento delle scuole di ogni ordine e grado e degli uffici
dell'amministrazione scolastica.
27. Nel quadro delle finalita' di cui alla legge 19 novembre 1990,
n. 341, e successive modificazioni, e degli interventi per la
formazione del personale della scuola, il Ministro della pubblica
istruzione, con ordinanza adottata d'intesa con il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, entro 150
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
istituisce e disciplina corsi per il conseguimento dell'abilitazione
all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola secondaria di
primo e secondo grado della durata di un anno. Detti corsi
comprendono l'approfondimento della didattica delle discipline
comprese nelle classi di concorso nonche' degli aspetti piu'
significativi della funzione docente. Essi si concludono con un esame
consistente in una prova scritta e in una prova orale comprensiva
della discussione di una ricerca attinente alle problematiche oggetto
dei corsi medesimi, per la verifica e valutazione dei risultati.
28. Ai corsi di cui al comma 27 sono ammessi i docenti non di
ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge
e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni, nel settennio
1989-1995. La partecipazione ai corsi non comporta l'esonero dagli
obblighi di servizio.
29. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 27 e 28 si provvede mediante ricorso a una quota del fondo
di cui al comma 26.
30. La durata del collocamento fuori ruolo dei professori
universitari di prima e seconda fascia, che precede il loro
collocamento a riposo, prevista dagli articoli 19 e 110 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive
modificazioni, e' ridotta a tre anni. Le posizioni di fuori ruolo
eccedenti il terzo anno, gia' disposte alla data di entrata in vigore
della presente legge, cessano di avere efficacia alla fine dell'anno
accademico 1995-1996. Sono esclusi i docenti che necessitano del
periodo di cinque anni fuori ruolo per raggiungere l'eta' di
pensionamento prevista dai regimi vigenti.
31. Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli di
funzionalita' operativa necessari anche per l'attuazione dei piani di
sviluppo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, alle universita' si
applicano, in materia di modifiche di organico e di assunzioni del
personale, esclusivamente le disposizioni dell'articolo 5, commi 10 e
12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
32. I contratti con studiosi od esperti di alta qualificazione
scientifica o professionale previsti dall'articolo 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono, nei
limiti delle disponibilita' di bilancio delle univerista' e per
sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, essere
stipulati anche per l'attivazione di corsi ufficiali non fondamentali
o caratterizzanti, nei casi e nei limiti stabiliti dallo statuto.
33. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 5 e 6, del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, prorogate per il
triennio 1994-1996 dall'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, vanno interpretate nel senso che tra le indennita',
compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, da
corrispondere nella misura prevista per il 1992, sono comprese le
borse di studio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8
agosto 1991, n. 257.
34. Gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, in alternativa
alla borsa di studio di cui all'articolo 75 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive
modificazioni, possono usufruire di borse di studio concesse in base
a finanziamenti e assegnazioni dell'Unione europea e di organismi
internazionali, ovvero concesse direttamente da tali organismi.
35. Per favorire il processo di trasferimento delle conoscenze e
delle innovazioni tecnologiche alle piccole e medie imprese le
universista' e gli enti pubblici di ricerca non strumentali a
carattere nazionale possono accedere, per le attivita' propedeutiche
alla realizzazione dei singoli progetti di trasferimento tecnologico,
ai finanziamenti di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982,
n. 46.
36. A decorrere dal 1 gennaio 1996 l'indennita' continuativa di
missione prevista dagli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950,
n. 1039, dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come
sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27,
nonche' dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, e dall'articolo 10 del
decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, e' corrisposta per un solo anno,
in misura intera i primi sei mesi ed in misura ridotta alla meta' per
il semestre successivo.
37. Per il personale destinato a prestare servizio all'estero ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, del decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, della legge 22 dicembre
1990, n. 401, e del testo unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, la quota di indennita' integrativa speciale pari
a lire 1.081.000 annue lorde, conglobata ai sensi delle vigenti
disposizioni nello stipendio iniziale di ciascun livello a decorrere
dal 30 giugno 1988, e per il personale dirigente dal 1 gennaio 1989,
si intende portata in diminuzione dalle indennita' di servizio
all'estero e dagli assegni di sede con le medesime decorrenze.
38. In caso di destinazione all'estero di personale militare ai
sensi della legge 27 dicembre 1973, n. 838, gli inquadramenti nei
livelli retributivi effettuati in applicazione della legge 11 luglio
1980, n. 312, nonche' di successive disposizioni di riordino
giuridico ed economico della carriera, non influiscono
sull'indennita' di servizio all'estero che resta determinata nella
misura prevista per il posto funzione indicato nel provvedimento
formale di destinazione all'estero.
39. Per il personale dell'Istituto nazionale per il commercio
estero, fino all'entrata in vigore del regolamento organico emanato
in applicazione della legge 18 marzo 1989, n. 106, gli inquadramenti
nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali disposti ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1988, n.
285, si intendono improduttivi di effetti sull'indennita' di servizio
all'estero che rimane stabilita nelle misure scaturenti
dall'applicazione della tabella di equiparazione di cui all'allegato
3 al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509,
come integrato dall'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 giugno 1983, n. 346.
40. Gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti,
istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla
tabella A allegata alla presente legge, sono iscritti in un unico
capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato.
Il relativo riparto e' annualmente effettuato da ciascun Ministro,
con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali vengono
altresi' inviati i rendiconti annuali dell'attivita' svolta dai
suddetti enti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di bilancio, intendendosi corrispondentemente
rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.
41. I Ministri effettuano il riparto secondo criteri diretti ad
assicurare prioritariamente il buon funzionamento delle istituzioni
culturali e sociali di particolare rilievo nazionale ed
internazionale nonche' degli enti nazionali per la gestione dei
parchi.
42. Gli enti, cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non
abbiano fatto pervenire alla data del 15 luglio di ogni anno il conto
consuntivo dell'anno precedente da allegare allo stato di previsione
dei singoli Ministeri interessati, sono esclusi dal finanziamento per
l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso.
43. La dotazione dei capitoli di cui al comma 40 e' quantificata
annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto
1988, n. 362.
44. Per gli anni 1996, 1997 e 1998 la dotazione di cui al comma 43
e' ridotta del 20 per cento rispetto all'importo complessivamente
risultante sulla base della legislazione vigente.
45. Per il triennio 1996-1998 e' fatto divieto a tutte le
pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, di adottare provvedimenti per
l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato,
o comunque divenute esecutive, nella materia del pubblico impiego.
46. Il divieto di cui al comma 45 non si applica al caso dei
pubblici impiegati che siano ricorrenti o resistenti in grado di
appello, qualora il Consiglio di Stato abbia gia' deciso questioni
identiche a quelle da essi dedotte in giudizio, in senso favorevole
ad altri soggetti versanti nella stessa posizione dei ricorrenti
medesimi.
47. Ferme restando le disposizioni in materia di assunzione di
impegni di spesa e' ammessa l'utilizzazione, nell'ambito dei vigenti
sistemi di pagamento, della carta di credito da parte di dirigenti e
funzionari pubblici per l'esecuzione di spese, anche all'estero,
rientranti nella rispettiva competenza, qualora non sia possibile o
conveniente ricorrere alle ordinarie procedure.
48. L'utilizzo della carta di credito e' altresi ammesso per il
pagamento delle spese di trasporto, vitto e alloggio sostenute dal
personale, inviato in missione in Italia e all'estero.
49. E' altresi' consentito alle pubbliche amministrazioni di
dotare gli automezzi di servizio di sistemi per il pagamento
automatizzato dei pedaggi autostradali, con la conseguente facolta'
per le stesse amministrazioni di stipulare i relativi contratti,
nonche' di aprire, anche in deroga alle vigenti normative, conti
correnti bancari destinati all'addebito di detti pedaggi.
50. Con regolamento da adottare dal Ministro del tesoro, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono disciplinate le procedure per la graduale attuazione della
modalita' di pagamento prevista dai commi 47, 48 e 49, e per
l'imputazione della spesa ai pertinenti capitoli di bilancio, nonche'
le procedure per la rendicontazione ed il controllo.
51. Il regolamento di cui al comma 50 si ispira ai seguenti
criteri direttivi:
a) l'utilizzo della carta di credito rientra nel potere
discrezionale del dirigente generale, il quale puo' autorizzarne
l'uso al restante personale sulla base delle disposizioni recate dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
b) i rapporti con gli istituti di credito, l'Ente poste italiane e
gli altri enti emittenti le carte di credito, sono disciplinati con
apposite convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro;
c) le situazioni debitorie con i soggetti di cui alla lettere b)
possono essere regolate, ove occorra, anche mediante procedure in
regime di contabilita' speciale.
52. Le spese per l'acquisto delle carte di credito e quelle
accessorie sono imputate ai capitoli per spese di ufficio, nei casi
previsti dal comma 47, ed ai capitoli per missioni, nei casi previsti
dal comma 48.
53. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, possono avvalersi della procedura di
pagamento prevista dai commi da 47 a 52 del presente articolo.
54. Al fine di razionalizzare la spesa per investimenti pubblici,
con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi
al cofinanziamento comunitario di competenza delle regioni, delle
province, dei comuni, di loro consorzi e di comunita' montane, e'
istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per
la progettualita'. Il Fondo anticipa, nel limite del 90 per cento, le
spese necessarie per gli studi di fattibilita', per la elaborazione
dei progetti di massima, incluse le valutazioni di impatto ambientale
e altre rilevazioni e ricerche necessarie, e per l'elaborazione dei
progetti definitivi ed esecutivi. La dotazione del Fondo e' stabilita
in lire 500 miliardi, mediante apporto della Cassa depositi e
prestiti a valere sui fondi derivanti dal servizio dei conti correnti
postali. Il 60 per cento delle predette risorse e' riservato in
favore delle aree depresse del territorio nazionale.
55. Qualora gli enti locali e le regioni non rimborsino le
anticipazioni nei tempi e con le modalita' concordate con la Cassa
depositi e prestiti, il Ministero del tesoro provvede al rimborso
alla Cassa depositi e prestiti, trattenendo le relative somme dai
trasferimenti agli enti locali e alle regioni.
56. Gli enti di cui al comma 54, per la copertura delle spese ivi
contemplate, possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo sulla
base di programmi di opere pubbliche da realizzare, allegando una
relazione tecnica dalla quale risultino la finalita', la
localizzazione, la conformita' allo strumento urbanistico vigente o
gli eventuali adeguamenti previsti per lo stesso, il costo presunto
dell'opera da realizzare, nonche' la prevista copertura finanziaria.
Il limite massimo dell'anticipazione, concessa dalla Cassa depositi e
prestiti con determinazione del proprio direttore generale a valere
sulle disponibilita' del Fondo, e' pari al 10 per cento del costo
presunto dell'opera; per richieste di anticipazione superiori
all'importo di 500.000 ECU la Cassa depositi e prestiti, previa
valutazione, di espletare anche mediante ricorso a soggetti esterni o
a societa' partecipate dalla Cassa medesima, potra' richiedere
integrazioni alla relazione tecnica.
57. L'anticipazione, aumentata delle eventuali spese di
valutazione, costituisce parte integrante del costo dell'opera e
viene rimborsata in un'unica soluzione all'atto del perfezionamento
della provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera.
Trascorsi tre anni dalla data di concessione dell'anticipazione,
ovvero due, qualora la stessa sia finalizzata alla progettazione
definitiva, gli enti di cui al comma 54 sono tenuti a rimborsare alla
Cassa depositi e prestiti l'anticipazione maggiorata delle eventuali
spese di valutazione, anche qualora sia stata perfezionata la
provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera,
ovvero l'opera no sia realizzabile, o sia venuto meno l'interesse
pubblico alla sua realizzazione.
58. Alla Cassa depositi e prestiti, sulle somme apportate, e'
riconosciuto un tasso di interesse pari al tasso del conto corrente
intrattenuto dalla Cassa con la Tesoreria dello Stato. I relativi
oneri, a carico degli enti beneficiari, si aggiungono
all'anticipazione ricevuta e sono rimborsati all'atto della
restituzione dell'anticipazione medesima.
59. I commi 4-quinquies, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 7 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono sostituiti
dai seguenti:
" 4-quinquies. Ai fini dell'acquisizione di intese, pareri,
concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta, assensi, comunque
denominati, relativi agli aspetti territoriali, urbanistici, edilizi,
ambientali, paesaggistici, igienico-sanitari, storici, artistici,
archeologici e di altra natura, necessari in base alla vigente
normativa, onde assicurare celerita' ed efficacia all'azione
amministrativa, il responsabile unico del procedimento formula le
occorrenti istanze e richieste alle autorita' competenti. Ove per la
realizzazione del lavoro pubblico si renda necessaria l'azione
integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali
o locali, la stazione appaltante, su proposta del responsabile unico
del procedimento, puo' promuovere la conclusione di un accordo di
programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.
142.
4-sexies. Per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni,
autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati,
al fine della esecuzione di lavori pubblici, l'amministrazione
aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento,
convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della
legge 7 agosto 190, n. 241, e successive modificazioni, previa
comunicazione alle amministrazioni interessate del progetto di cui al
comma 5 del presente articolo, almeno trenta giorni prima della data
di convocazione della conferenza. Per la predetta finalita' puo'
altresi' procedersi ai sensi degli articolo 16 e 17 della citata
legge n. 241 del 1990.
5. La conferenza di servizi si esprime sul progetto definitivo,
successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione
competente in ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove
richiesta dalla normativa vigente, da rendere nel termine di novanta
giorni dalla richiesta, o nel piu' breve termine idoneo a consentire
l'utilizzazione degli eventuali cofinanziamenti comunitari entro la
scadenza per essi prevista. Trascorsi i termini di cui al primo
periodo del presente comma, la stessa amministrazione e' tenuta ad
esprimersi in sede di conferenza di servizi. La conferenza di servizi
puo' esprimersi anche sul progetto preliminare al fine di concordare
quali siano le condizioni per l'ottenimento, in sede di presentazione
del progetto definitivo, delle intese, dei pareri, delle concessioni,
delle autorizzazioni, delle licenze, dei nulla osta e degli assensi
di cui alle vigenti norme.
6. Il regolamento e le leggi regionali prevedono le forme di
pubblicita' dei lavori della conferenza di servizi, nonche' degli
atti da cui risultano le determinazioni assunte da ciascuna
amministrazione interessata.
7. La conferenza di servizi puo' richiedere, se necessario,
chiarimenti e documentazione direttamente ai progettisti.
8. Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza di
servizi nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della
loro volonta' e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per
delega ricevuta dall'organo istituzionalmente competente, dei poteri
spettanti alla sfera dell'amministrazione rappresentata in relazione
all'oggetto del procedimento.
8-bis. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di
un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non
dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza e'
riconvocata per una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo
giorno dalla prima convocazione, e decide prescindendo dalla presenza
della totalita' delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza
dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti.
8-ter. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi
deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le
specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini
dell'assenso.
8-quater. Le regioni a statuto ordinario provvedono a disciplinare
la conferenza di servizi, in armonia con i principi di cui al
presente articolo, per gli interventi di competenza regionale e
locale.
8-quinquies. Il termine per il controllo di legittimita' sugli
atti da parte delle Ragionerie centrali dello Stato e' fissato in
trenta giorni e puo' essere interrotto per non piu' di due volte per
un massimo di dieci giorni per la richiesta di chiarimenti
all'amministrazione. Resta fermo il disposto di cui al comma 6
dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 367".
60. Le annualita' da corrispondere per il 1996 alla Cassa depositi
e prestiti, relativamente ai limiti di impegno autorizzati dagli
articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457; dall'articolo 9
del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25; dagli articoli 1,
commi quarto e undicesimo, e 2, comma dodicesimo, del decreto-legge
23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
marzo 1982, n. 94; dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 7
febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
aprile 1985, n. 118; e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11
marzo 1988, n. 67, sono conferite alla Cassa medesima nell'esercizio
successivo a quello di scadenza dell'ultima annualita' dei rispettivi
limiti di impegno.
61. Le somme iscritte, in conto competenza ed in conto residui,
sui capitoli di parte corrente degli stati di previsione delle
Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, non impegnate,
a norma dell'articolo 20, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il 31 dicembre
1995, costituiscono economie di bilancio. Sono fatte salve le
disposizioni legislative che consentono la conservazione dei fondi
relativi ad accordi internazionali, alla cooperazione allo sviluppo,
all'Amministrazione della difesa, alla difesa del suolo, al programma
triennale per la tutela dell'ambiente, alle aree naturali protette,
al Dipartimento della protezione civile, al Fondo per l'attuazione
dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, al Fondo
nazionale d'intervento per la lotta alla droga ed alla lotta
all'AIDS, al rimborso dei crediti d'imposta mediante rilascio di
titoli di Stato nonche' al fondo per la corresponsione dei
miglioramenti economici al personale delle Amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo.
62. L'articolo 16 della legge 4 aprile 1977, n. 135, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 16. - 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione
stabilisce con proprio decreto, su proposta delle associazioni di
categoria a carattere nazionale, sentito il Consiglio superiore della
marina mercantile, le tariffe minime e massime a carattere
obbligatorio dei compensi dovuti ai raccomandatari marittimi per le
loro prestazioni, nonche' la percentuale di tali compensi che ciascun
imprenditore individuale o societa' che esplica le attivita' di cui
alla presente legge deve versare al Fondo agenti marittimi ed aerei
sul conto intestato all'imprenditore stesso o ai legali
rappresentanti delle societa' nonche' ai loro instintori qualora
questi ultimi non godano di altre forme previdenziali obbligatorie;
con le stesse modalita' si provvede alla revisione periodica delle
tariffe".
63. Per le spese connesse con interventi militari all'estero,
anche di carattere umanitario, autorizzati dal Parlamento, correlati
ad accordi internazionali, puo' essere adottata la procedura di cui
all'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
del tesoro. Nessuna indennita' e' dovuta agli obiettori di coscienza
in servizio civile impiegati in missioni umanitarie all'estero. Al
personale militare interessato e' corrisposto, in aggiunta allo
stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e
continuativo, il seguente trattamento economico accessorio:
a) trattamento di missione all'estero previsto dalle norme
vigenti, se in servizio isolato;
b) trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti
per il Paese di destinazione con possibilita', se facente parte di un
contingente, di riduzione dell'indennita' di missione fino al massimo
del 50 per cento da effettuare, in funzione delle condizioni
ambientali ed operative, con decreto del Ministro della difesa di
concerto con il Ministro del tesoro.
64. Per tutte le spese connesse agli interventi di cui ai commi 61
e 63 e' fornito rendiconto, allegato allo stato di previsione del
Ministero degli affari esteri.
65. Il comma 6 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio
1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1992, n. 359, e' sostituito dal seguente:
"6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in
tutti i casi in cui non sono stati ancora determinati in via
definitiva il prezzo, l'entita' dell'indennizzo e/o del risarcimento
del danno, alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto".
66. La somma di lire 940 miliardi spettante, ai sensi
dell'articolo 47, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222,
alla Conferenza episcopale italiana nell'anno 1996, a titolo di
conguaglio della quota corrispondente all'8 per mille del gettito
IRPEF relativo agli anni 1990, 1991 e 1992, viene corrisposta per
lire 140 miliardi nell'anno 1996 e per lire 800 miliardi in tre quote
annuali nel triennio 1997-1999, maggiorate dell'interesse nella
misura di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133, relativo ai rapporti di credito e debito d'imposta.
67. Nel primo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo
luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, le parole: "saranno a carico
del Tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "saranno a carico della
Banca stessa". Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 23 agosto 1946, n. 154, ratificato dalla legge 5 gennaio 1953,
n. 30, e successive modificazioni e' abrogato.
68. Le somme annualmente iscritte al capitolo 2559 dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno
1996 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi sono
trasferite al Centro di formazione e studi - FORMEZ, in unica
soluzione, sulla base di un apposito piano di spesa da trasmettere
alla stessa Presidenza del Consiglio dei ministri; quelle iscritte
annualmente al capitolo 7640 del medesimo stato di previsione possono
essere utilizzate anche a titolo di anticipazione in favore del
FORMEZ, sia a fronte di esigenze connesse con l'attuazione di
programmi o progetti cofinanziati dell'Unione europea, sia per la
realizzazione dei progetti di cui all'articolo 18 del decreto-legge 8
febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104,
in relazione a documentate necessita' attinenti l'avvio e
l'avanzamento dei lavori.
69. Le affissioni di manifesti politici effettuate fino al 30
giugno 1995 in violazione dell'articolo 8, ultimo comma, della legge
4 aprile 1956, n. 212, possono essere sanate mediante versamento di
un'oblazione a carico dei responsabili, pari, per ciascuna
violazione, all'importo minimo indicato dallo stesso comma ed entro
un massimo di lire ottocentomila. A tali violazioni non si applicano
le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge 10
dicembre 1993, n. 515. Con proprio regolamento i comuni disciplinano
la predisposizione di spazi per l'affissione di manifesti politici al
di fuori dei periodi elettorali.
70. In coerenza con i principi informatori della legge 8 agosto
1995, n. 335, ed in particolare con quanto disposto dall'articolo 2,
commi 22 e 23, della medesima legge, il Governo della Repubblica e'
delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo inteso al riordino del
trattamento pensionistico del personale addetto ai pubblici servizi
di trasporto che tenga conto anche dei seguenti criteri direttivi:
a) soppressione con decorrenza dal 1 gennaio 1996 del Fondo per la
previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ed
iscrizione dei lavoratori di cui all'articolo 4, primo comma, della
legge 29 ottobre 1971, n. 889, in servizio alla data del 31 dicembre
1995 ovvero assunti successivamente a tale data, all'assicurazione
generale obbligatoria, con esclusione dei dipendenti dei comuni,
province e regioni esercenti direttamente il pubblico servizio di
trasporto per i quali restano confermate le disposizioni
dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, con la
decorrenza ivi indicata; l'iscrizione e' effettuata con evidenza
contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti ed e' valida ai fini delle prestazioni previste dalle
norme che disciplinano il predetto Fondo;
b) determinazione dell'aliquota contributiva di finanziamento in
misura che, con riferimento a quella in essere alla data di
soppressione del predetto Fondo, risponda ad esigenze di solidarieta'
connesse alla salvaguardia, nell'ambito della categoria, delle
flessibilita' e peculiarita' dell'attivita' lavorativa;
c) previsione del criterio del pro rata per la determinazione
della quota di pensione corrispondente alle anzianita' assicurative
acquisite anteriormente alla data di soppressione del Fondo.
71. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 70 e'
trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
almeno trenta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio
della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per la materia
si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione dello
schema medesimo.
72. A decorrere dal 1 gennaio 1996, i due terzi delle maggiori
entrate derivanti dall'aumento contributivo disposto dall'articolo 25
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni,
sono versati dall'INPS al Fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie, istituito dall'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183, per essere destinati al cofinanziamento degli
interventi del Fondo sociale europeo, secondo scadenze e modalita' da
stabilire con apposito decreto del Ministro del tesoro di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, a modifica di
quelle attualmente in vigore.
73. I recuperi di somme disposti dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale sugli importi erogati a favore di azioni
cofinanziate dal Fondo sociale europeo nell'ambito del Fondo di
rotazione di cui al comma 72 concorrono a finanziare programmi di
cooperazione regionale o interregionale a sostegno delle attivita'
produttive realizzate da piccole e medie imprese localizzate nelle
aree di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2052/88, e
successive modificazioni.
74. Le somme indicate al comma 72, affluite entro il 31 dicembre
1995 al Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21
dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, continuano ad
essere gestite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale
fino all'esaurimento dei pagamenti in favore dei relativi
beneficiari. Eventuali avanzi di gestione sono versati al Fondo di
rotazione di cui al comma 72 del presente articolo, per essere
riutilizzati per azioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo.
75. Il Fondo di rotazione di cui al comma 72 provvede alle
erogazioni delle risorse finanziarie di cui ai commi 72 e 74, in
favore degli aventi diritto, nel rispetto della normativa che
disciplina l'attivita' del Fondo stesso.
76. Le disposizioni dell'articolo 7 della legge 16 aprile 1987, n.
183, si applicano anche agli interventi di cui ai commi da 72 a 75
del presente articolo.
77. Per l'attuazione degli interventi finanziabili a carico del
Fondo per l'occupazione e del Fondo per lo sviluppo di cui agli
articoli 1, comma 7, e 1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, e per l'attuazione degli interventi finanziabili, limitatamente
alle attivita' di formazione professionale attivabili nei casi di
rilevante squilibrio di manodopera, di cui agli articoli 18, primo
comma, lettera h), e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a
carico del Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del citato
decreto-legge n. 148 del 1993, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, in sede di definizione dei contenuti dei patti
territoriali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 23 giugno 1995,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.
341, al fine di favorire il conseguimento dei loro obiettivi ed in
considerazione degli investimenti produttivi previsti e della loro
ricaduta occupazionale nonche' della particolare gravita' della crisi
occupazionale del territorio interessato dal patto, puo' prevedere,
in difformita' dalla normativa vigente, l'incremento dell'entita' dei
benefici, nei limiti del 30 per cento, e della loro durata, nei
limiti del doppio. Alle iniziative che si svolgano in attuazione dei
predetti patti territoriali puo' essere accordata priorita' nei
suddetti finanziamenti nel limite di una quota non superiore al 20
per cento delle risorse disponibili.
78. Per la realizzazione degli interventi previsti nei patti
territoriali di cui al comma 77, e non coperti da altri finanziamenti
pubblici, il CIPE riserva una quota, sino all'importo di lire 400
miliardi, nell'ambito delle risorse derivanti dai mutui di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e all'articolo
1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, secondo
modalita' e limiti stabiliti dal CIPE medesimo, dando priorita' a
quelli cofinanziati sui fondi comunitari di piu' immediata
rendicontabilita'.
79. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.
341, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ambito di tali
priorita' una quota delle predette somme pari a lire 600 miliardi e'
destinata al finanziamento di interventi relativi ai trasporti rapidi
di massa a guida vincolata e tramvie veloci, secondo le procedure
previste dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive
modificazioni; alla manutenzione ed al completamento delle reti
viarie provinciali; ad interventi di metanizzazione. La ripartizione
della suddetta quota tra le tipologie di intervento sopra indicate e'
effettuata dal CIPE. Il finanziamento relativo ai trasporti rapidi di
massa a guida vincolata e tramvie veloci puo' avere carattere
integrativo rispetto al finanziamento spettante ai sensi della
predetta legge n. 211 del 1992, e successive modificazioni".
80. Il Ministro dei lavori pubblici, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sottopone all'esame del CIPE
l'elenco delle opere di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo
17 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, indicando le somme
necessarie al loro completamento, la validita' tecnica, economica e
sociale dell'azione di completamento ed individuando tutti i casi in
cui, in funzione della redditivita' delle opere, si puo' procedere
all'affidamento in concessione. Le stesse procedure sono applicate
per le opere di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 17 del
citato decreto-legge n. 244 del 1995. Il CIPE, su proposta del
Ministro dei lavori pubblici, detta i criteri per definire il regime
tariffario di riferimento da applicare per i servizi e le forniture
erogati dalle opre oggetto dell'affidamento in concessione.
81. Al fine di potenziare, secondo gli indirizzi stabiliti dal
CIPE, la struttura finanziaria dei consorzi di garanzia collettiva
fidi, previsti dall'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
operanti nelle aree depresse del territorio nazionale e' destinata la
somma di lire 30 miliardi a valere sulle risorse derivanti dai mutui
di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.
415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.
488. Il CIPE stabilisce altresi' i criteri di ripartizione dei fondi
stanziati.
82. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e'
autorizzata a vendere i propri beni immobili patrimoniali, a
trattativa privata e senza limiti di valore, agli enti locali
territoriali ovvero alle Amministrazioni dello Stato. Il prezzo di
cessione e' stabilito dal competente Ufficio tecnico erariale.
83. Al fine di favorire la privatizzazione e di evitare aggravi
per la finanza pubblica, gli enti acquedottistici, di cui
all'articolo 10, comma 5, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonche'
quelli regionali e interregionali istituiti con legge statale o
regionale, sono trasformati, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentiti le amministrazioni e gli enti competenti, in
societa' per azioni, per le finalita' di cui all'articolo 10 del
decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni.
84. Al comma 1 dell'articolo 52 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nominato e revocato
d'intesa con il sindaco e con il presidente della provincia".
85. Al comma 2 dell'articolo 52 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
l'ultimo periodo e' soppresso.
86. I comuni possono deliberare agevolazioni sui tributi di loro
competenza, fino alla totale esenzione per gli esercizi commerciali e
artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello
svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si
protraggono per oltre sei mesi.
87. La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i
tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di
accertamento e' sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano
prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del
funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione,
nonche' la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito
provvedimento di livello dirigenziale.
88. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti
legislativi aventi ad oggetto il riordino della disciplina del
rapporto con i concessionari dei servizi di riscossione dei tributi,
al fine di individuare gli aspetti dell'erogazione del servizio di
riscossione sulle cui modalita' gli enti impositori potranno
negoziare con i concessionari in base alle specifiche esigenze
locali, nonche' i meccanismi di remunerazione o di incentivazione
piu' opportuni, osservando i seguenti principi e criteri direttivi:
a) estensione della possibilita' di versamento dell'ICI e delle
somme iscritte a ruolo tramite il sistema bancario, con o senza
domiciliazione dei pagamenti su conto corrente, ovvero con procedure
di pagamento automatizzate;
b) adeguamento della cartella di pagamento e dell'avviso di
iscrizione a ruolo alle esigenze di chiarezza dei contenuti e di
comunicazione tra ente impositore e contribuenti;
c) incentivazione dell'utilizzo di procedure automatizzate per il
reperimento dei contribuenti irreperibili;
d) snellimento delle procedure di sgravio e rimborso di iscrizioni
a ruolo non dovute.
89. Nell'articolo 32, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142,
la lettera i) e' sostituita dalla seguente:
"i) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti
fondamentali del consiglio comunale e la emissione dei prestiti
obbligazionari;".
90. All'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'ultimo
periodo del comma 6 e' soppresso.
AVVERTENZA:
-------------In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale - del 30 gennaio 1996 si procedera' alla
ripubblicazione del testo della presente legge corredato
delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.