Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per l'anno 1996, il limite massimo del saldo netto da
finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 147.900
miliardi, al netto di lire 12.400 miliardi per regolazioni debitorie.
Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello
massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5
della legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento
all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000
miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di
previsione per il 1996 - resta fissato, in termini di competenza, in
lire 368.200 miliardi per l'anno finanziario 1996.
2. Per gli anni 1997 e 1998 il limite massimo del saldo netto da
finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenute
conto degli effetti della presente legge, e' determinato,
rispettivamente, in lire 158.300 miliardi ed in lire 146.500
miliardi, al netto di lire 6.000 miliardi per l'anno 1997 e lire
5.682 miliardi per l'anno 1998, per le regolazioni debitorie; il
livello massimo del ricorso al mercato e' determinato,
rispettivamente, in lire 416.000 miliardi ed in lire 377.000
miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1997 e 1998, il
limite massimo del saldo netto da finanziare e' determinato,
rispettivamente, in lire 128.000 miliardi ed in lire 101.000 miliardi
ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato,
rispettivamente, in lire 385.500 miliardi ed in lire 331.000
miliardi.
AVVERTENZA:
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale - del 30 gennaio 1996 si procedera' alla
ripubblicazione del testo della presente legge corredato
delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.