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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, recante attuazione del
fermo biologico della pesca nel 1995, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 14 luglio 1995, n. 281, 18 settembre 1995, n. 380,
e 18 novembre 1995, n. 485.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 febbraio 1996
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro del tesoro
LUCHETTI, Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
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