Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1.
1. L'articolo 644 del codice penale esostituito dal seguente:
"ART. 644. - (Usura).-Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo
643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per se o per
altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra
utilita', interessi o altri vantaggi usurari, e' punito con la
reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a
lire trenta milioni.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto
previsto dal primo comma procura a taluno una somma di denaro od
altra utilita' facendo dare o promettere, a se' o ad altri, per la
mediazione, un compenso usurario.
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono
sempre usurari.
Sono altresi' usurari gli interessi, anche se inferiori a tale
limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle con-
crete modalita' del fatto e al tasso medio praticato per operazioni
similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione
di denaro o di altra utilita', ovvero all'opera di mediazione, quando
chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficolta'
economica o finanziaria.
Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto
delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese,
escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del
credito. Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono
aumentate da un terzo alla meta':
1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attivita'
professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote
societarie o aziendali o proprieta' immobiliari:
3) se il reato e' commesso in danno di chi si trova in stato di
bisogno;
4) se il reato e' commesso in danno di chi svolge attivita'
imprenditoriale, professionale o artigianale;
5) se il reato e' commesso da persona sottoposta con provvedimento
definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale
durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal
momento in cui e' cessata l'esecuzione.
Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti
di cui al presente articolo, e' sempre ordinata la confisca dei beni
che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di
denaro, beni ed utilita' di cui il reo ha la disponibilita' anche per
interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o
degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della
persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei
danni".
2. L'articolo 644-bis del codice penale e' abrogato.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell'art. 643 del codice penale:
"Art. 643 (Circonvenzione di persone incapaci). -
Chiunque, per procurare a se' o ad altri un profitto,
abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza
di una persona minore, ovvero abusando dello stato
d'infermita' o deficienza psichica di una persona, anche se
non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto,
che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri
dannoso, e' punito con la reclusione da due a sei anni e
con la multa da lire quattrocentomila a quattro milioni".
- Si trascrive il testo dell'art. 444 del codice di
procedura penale:
"Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al
giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e
diminuita fino a un terzo, non supera due anni di
reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena
pecuniaria.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene che la
qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e la
comparizione delle circostanze prospettate dalle parti sono
corrette, dispone con sentenza l'applicazione della pena
indicata, enunciando nel dispositivo che vi e' stata la
richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; non
si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo subordinare
l'efficacia, alla concessione della sospensione
condizionale della pena. In questo caso il giudice se
ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere
concessa, rigetta la richiesta".
- Si trascrive il testo dell'art. 644-bis del codice
penale, abrogato dall'art. 1 della legge qui pubblicata:
"Art. 644-bis (Usura impropria). - Chiunque, fuori dei
casi previsti dall'art. 644, approfittando delle condizioni
di difficolta' economica o finanziaria di persona che
svolge una attivita' imprenditoriale o professionale, si fa
dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per se' o per
altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di
altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari, e'
punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con
la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori dei casi di
concorso nel delitto previsto dal comma precedente, procura
ad una persona che svolge un'attivita' imprenditoriale o
professionale e che versa in condizioni di difficolta'
economica o finanziaria una somma di denaro o un'altra cosa
mobile, facendo dare o promettere, a se' o ad altri, per la
mediazione, un compenso usurario.
Si applica la disposizione del terzo comma dell'art.
644".