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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. A decorrere dall'anno 1995 all'Unione italiana ciechi e'
corrisposto un contributo compensativo annuo di lire 4.000 milioni.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno l'Unione italiana ciechi
trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali una relazione sull'impiego dei fondi ad essa
trasferiti e sugli eventuali risultati conseguiti.