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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Norma per l'informazione del consumatore
1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 10 aprile
1991, n. 126, e' differito al 30 giugno 1996.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 10 aprile
1991, n. 126 (Norme per l'informazione del consumatore) e'
il seguente: "1. In via transitoria, per un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, e' consentito il
commercio di prodotti o di confezioni di prodotti non
aventi i requisiti di cui all'art. 1".