Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257, recante disposizioni
urgenti sulle modalita' di espressione del voto per le elezioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e' convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 121.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 luglio 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
NAPOLITANO, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: FLICK
------------
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
110 del 13 maggio 1996.
A norma 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche
apportate dalla presente legge di conversione hanno
efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 31.