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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, recante rifinanziamento
degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge
23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 febbraio 1995, n. 46, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 20 novembre 1995, n. 491, 19 gennaio 1996, n. 26, e
19 marzo 1996, n. 133.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 luglio 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
PINTO, Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: FLICK
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
116 del 20 maggio 1996.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 41.