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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. E' convertito in legge il decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307,
recante disposizioni urgenti per l'utilizzazione in conto residui dei
fondi stanziati per il finanziamento dei progetti finalizzati per la
pubblica amministrazione, nonche' delle spese di funzionamento
dell'Autorita' per l'informatica.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 187.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 luglio 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
CIAMPI, Ministro del tesoro e del
bilancio e della programmazione
economica
Visto, il Guardasigilli: FLICK
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
128 del 3 giugno 1996.
In questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 16, e'
ripubblicato il testo del decreto-legge 3 giugno 1996, n.
307, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8,
comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.