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Legge Ordinaria n. 400 del 30/07/1996 G.U. n. 180 del 2 Agosto 1996 Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, recante disposizioni urgenti per l' utilizzazione in conto residui dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti finalizzati per la pubblica amministrazione, nonchè delle spese di funzionamento dell' Autorità per l' informatica La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. E' convertito in legge il decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, recante disposizioni urgenti per l'utilizzazione in conto residui dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti finalizzati per la pubblica amministrazione, nonche' delle spese di funzionamento dell'Autorita' per l'informatica. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 187. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 30 luglio 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri CIAMPI, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: FLICK AVVERTENZA: Il decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 128 del 3 giugno 1996. In questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 16, e' ripubblicato il testo del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it | |