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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. I termini per l'esercizio delle deleghe normative conferite al
Governo dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, sono differiti al 30
aprile 1997.
2. Il termine per l'esercizio della delega conferita dall'articolo
3, comma 21, della citata legge n. 335 del 1995 e' differito al 31
marzo 1998.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 agosto 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
TREU, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: FLICK