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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Disposizioni generali
1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di
previsione dei Ministri e nei bilanci delle amministrazioni e aziende
autonome, approvati con legge 28 dicembre 1995, n. 551, sono
introdotte, per l'anno finanziario 1996, le variazioni di cui alle
annesse tabelle.