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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, recante disposizioni
urgenti per le attivita' produttive, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 18 dicembre 1995, n. 532, 16 febbraio 1996, n. 62,
e 12 aprile 1996, n. 201.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 agosto 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
BERSANI, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: FLICK
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
140 del 17 giugno 1996.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 39. Detto testo sara' ripubblicato,
corredato delle relative note, nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 31 agosto 1996.