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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 1 luglio 1996, n. 347, recante differimento di
termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero
degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed
alla cooperazione allo sviluppo, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 2 gennaio 1996, n. 2, 1 marzo 1996, n. 100, e 29
aprile 1996, n. 237.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 agosto 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: FLICK
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 1 luglio 1996, n. 347, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
153 del 2 luglio 1996.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 9. Detto testo sara' ripubblicato,
corredato delle relative note, nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 10 settembre 1996.