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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, recante disposizioni
urgenti in materia di trattamento economico di ufficiali delle Forze
armate e di polizia, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 30 giugno 1995, n. 268, 1 settembre 1995, n. 368,
30 ottobre 1995, n. 453, 29 dicembre 1995, n. 564, 28 febbraio 1996,
n. 92, e 29 aprile 1996, n. 229.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 agosto 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
ANDREATTA, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: FLICK
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
152 del 1 luglio 1996.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 33.